TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-03-25, n. 202400429
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Segnala un errore nella sintesiLe pretese giuridiche della parte ricorrente si fondano sulla violazione dei principi di solerzia e ragionevole durata del procedimento amministrativo, nonché sull'eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Il giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che la pianificazione acustica deve essere realizzata in coordinamento con gli strumenti urbanistici già adottati, non con quelli in fase di redazione. Ha sottolineato l'importanza della zonizzazione acustica come strumento di tutela della salute e dell'ambiente, affermando che il Comune non può ritardare l'adozione di misure necessarie per la classificazione acustica in attesa del PUG. La sentenza ha quindi annullato gli atti impugnati e imposto al Comune di procedere con la variazione del piano di zonizzazione acustica.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2024
N. 00429/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01508/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2020, proposto da
SRB S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato E S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Provincia di Brindisi, ARPA Puglia, ASL di Brindisi, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione della Giunta Comunale di Brindisi n. 350 del 15.10.2020;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 85863 del 6.10.2020 a firma dell’Assessore all’Ambiente e del Sindaco del Comune di Brindisi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il dott. N D P e uditi per le parti il difensore avv. M. Conte, in sostituzione dell’avv. E. Sticchi Damiani, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La SRB S.p.A. impugna la Del. G.C. n. 350/2020 ed i correlati atti, nella parte in cui il Comune di Brindisi ha stabilito che il procedimento di variazione del piano di zonizzazione acustica – già avviato con Del. Comm. Straord. n. 33 del 31.1.2018 – debba avvenire “in armonizzazione con il redigendo P.U.G.” .
1.1. In punto di fatto, la società ricorrente – premesso di essere titolare di autorizzazione integrata ambientale, in fase di rinnovo, per lo stabilimento sito in località Strada per Fiume Piccolo – contesta la classificazione acustica delle aree adiacenti allo stabilimento, ritenuta non conforme alla realtà e alle caratteristiche del territorio.
1.2. La difesa attorea evidenzia, a tal riguardo, che l’inadeguatezza delle classificazioni recate dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Brindisi – con riferimento ad una posizione omologa a quella della medesima ricorrente – è stata già acclarata da questo Tribunale giusta sentenza n. 467/2013 del 5.3.2013, con cui è stata annullata la Deliberazione della Giunta della Provincia di Brindisi del 12 aprile 2012, n. 56, avente ad oggetto la “ Approvazione della variante al piano di zonizzazione acustica del Comune di Brindisi L.R. 3/2002 ”, nella parte in cui attribuisce la classe I dell’area denominata “Fiume Grande” e la classe III agli edifici in stato di abbandono ubicati all’altezza del bacino artificiale lungo via Fermi, nella fascia costiera; l’esigenza di emendare il piano de quo è stata riconosciuta dallo stesso Comune di Brindisi, in virtù di Delibera del Commissario straordinario n. 33 del 31.1.2018, con cui – in esito ad apposita conferenza di servizi con ARPA Puglia – è stato avviato un procedimento volto alla sua variazione.
1.3. La società SRB assume, inoltre, che la mancata risoluzione della questione acustica potrebbe compromettere la sopravvivenza del suo stabilimento, con impatti negativi sull’economia territoriale e sull’occupazione del settore.
1.4. A sostegno della domanda annullatoria, la parte ha addotto il seguente unico ed articolato ordine di censure: “Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 2 della L. 7.8.1990, n. 241 e dell’art. 2 della L.R. 12.2.2002, n. 3. Violazione dei principi del giusto procedimento, di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa” .
1.5. Il Comune di Brindisi e le altre amministrazioni evocate non si sono costituite in giudizio.
1.6. Con ordinanza collegiale n. 1846/2022 è stata disposta l’acquisizione di documentata relazione sui fatti di causa a cura delle amministrazioni intimate; all’ordine istruttorio hanno ottemperato la Provincia di Brindisi ed il Comune di Brindisi.
1.7. Dopo il passaggio in decisione della causa, avvenuto all’udienza pubblica del 16.1.2024, il Collegio ha rilevato un profilo di possibile inammissibilità del ricorso - collegato alla natura di atto di indirizzo della deliberazione impugnata -, cui la parte ricorrente ha dato riscontro con