TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-02-13, n. 202300393

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-02-13, n. 202300393
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300393
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2023

N. 00393/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00261/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 261 del 2017, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Piraino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



per l'annullamento

a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 28.11.2016, con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la DI, ha rigettato la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario relativa all’anno 2015; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione del compenso sostitutivo per la mancata fruizione del congedo ordinario per l'anno 2015; e per la conseguente condanna del Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 3.520,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti e fino all'effettivo soddisfo, a titolo di compenso sostitutivo per la mancata fruizione del congedo ordinario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la richiesta di passaggio in decisione della causa depositata da parte ricorrente in data 28/11/2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 20 gennaio 2017 e depositato il 6 febbraio 2017 l’esponente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, in epigrafe specificato, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.

1.1) In particolare, la ricorrente ha riferito di avere prestato servizio dal 1988 presso il Dipartimento di Polizia Penitenziaria del Ministero della Giustizia, con la qualifica di Assistente capo. Indi, la stessa ha rappresentato che, dapprima con verbale del 14.07.2015 la Commissione Medica Ospedaliera presso il Dipartimento di Medicina Legale di Milano ha accertato la sua inidoneità al servizio per giorni 58. Successivamente, all’esito di una ulteriore visita, la stessa Commissione, con verbale del 10.09.2015, ha accertato la sua inidoneità al servizio per giorni 203. A seguire, la ricorrente è stata posta in quiescenza, cessando definitivamente dal servizio dal 1° gennaio 2016. A causa di tali eventi, l’istante ha allegato e documentato di non avere potuto fruire, prima della quiescenza, di 44 giorni di congedo ordinario, maturati nell’anno 2015. Da ciò la richiesta, avanzata dalla stessa ricorrente sin dal 12.10.2016 all’Amministrazione di appartenenza, di monetizzazione del congedo non fruito e non fruibile, a causa dell’infermità prima e della quiescenza poi.

1.2) Sennonché, con il provvedimento del 9 novembre 2016, notificato all’istante il successivo 28 novembre, il Ministero ha respinto l’istanza con la seguente motivazione: “… la semplice assenza per malattia con successivo collocamento in quiescenza non giustifica da sola, il pagamento del congedo ordinario maturato e non fruito relativo all’anno in corso… ”.

2) Da ciò il ricorso, affidato ad un unico motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 14, comma 14, del DPR n. 395 del 1995 e 18 del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi