TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-09-12, n. 202302641

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-09-12, n. 202302641
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302641
Data del deposito : 12 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2023

N. 02641/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01927/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2014, proposto da
-OMISSIS- s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Katiuscia Falzone in Catania, via Monserrato,110;



contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C, P L T e A F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P L T in Catania, via Istituto Sacro Cuore 22;



per l'annullamento

-della deliberazione del -OMISSIS-del 7 maggio 2014, comunicata -OMISSIS- in data 28 maggio 2014, di accoglimento del ricorso proposto dal rappresentante -OMISSIS- avverso la decisione con cui la -OMISSIS- aveva invece accolto, a maggioranza, la domanda di -OMISSIS- presentata dalla società ricorrente per il periodo dal 15 luglio 2013 al 12 ottobre 2013;

-di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 luglio 2023 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso ritualmente notificato il 24 luglio e depositato il medesimo giorno, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione del -OMISSIS-del 7 maggio 2014, unitamente agli atti connessi, presupposti e consequenziale. Tale deliberazione ha, invero, riformato la decisione con cui la -OMISSIS- aveva accolto, a maggioranza, la domanda di -OMISSIS- presentata dalla società ricorrente per il periodo dal 15 luglio 2013 al 12 ottobre 2013.

Riferisce la società odierna ricorrente:

-di operare nel settore edile dal 2009 e di aver subito, nel corso dell’anno 2012, a causa della crisi economica che aveva colpito tale settore, un calo delle commesse e del fatturato di impresa e una conseguente crisi di liquidità;

-di essersi, quindi, trovata nell’impossibilità di effettuare sia i lavori già commissionati, sia i lavori per la costruzione di due villette bifamiliari per le quali non era stata ancora rilasciata la concessione edilizia;

-di aver, quindi, attivato nel luglio 2013 la procedura sindacale ai sensi dell’art. 5 della legge n.164/1975 e, il successivo 14 agosto, la domanda di autorizzazione all’integrazione salariale ordinaria, settore edilizia, per n. 4 operai, per il periodo dal 15 luglio 2013 al 12 ottobre 2013, adducendo come causale “crisi del settore per diminuzione richieste di privati e rallentamento generale dei lavori affidati”;

-di aver integrato la domanda a seguito di specifica richiesta da parte dell’Ente previdenziale;

-di non aver ripreso l’attività per il 14 ottobre 2013 come preventivato a causa della crisi persistente e di aver, conseguentemente, richiesto la proroga dell’intervento CIG fino all’11 gennaio 2014;

-di esser stata autorizzata a maggioranza all’integrazione salariale con provvedimento n. -OMISSIS- della -OMISSIS- presso l’-OMISSIS- di -OMISSIS-, pur con la maggiorazione degli oneri previdenziali (versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 8 della legge 427/1975);

-di aver subito l’appello da parte dell’-OMISSIS- innanzi al Comitato amministratore per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, previa reiezione delle osservazioni presentate, sul presupposto che la causa di sospensione dei lavori, dovuta ad una richiesta di rinvio dell’esecuzione di alcuni contratti di appalto, non rientrasse tra quelle attributive del diritto all’integrazione salariale;

-di aver subito la riforma della decisione favorevole della Commissione di prima istanza, giusta delibera del ridetto Comitato n. -OMISSIS-, fondata sulla motivazione di seguito riportata: “ Valutati gli elementi esposti nella relazione redatta dagli uffici da cui emerge che la causa che ha determinato la sospensione dell’attività lavorativa è imputabile al ritardo nel rilascio delle autorizzazioni di legge e nel rinvio dell’esecuzione dei lavori da parte dei committenti, i quali avevano subito ritardi nel rilascio dei fidi da parte delle banche;

Visto che le controdeduzioni prodotte dalla ditta secondo cui, oltre che alle motivazioni dedotte nella richiesta di integrazione guadagni, si richiama genericamente alla crisi che ha colpito il settore edilizio;

Considerato che tali cause riferitesi ai rapporti intercorrenti tra le parti non si ritengono integrabili ai fini dell’intervento della CIG;

Visti gli articoli 1 della Legge 3.2.1963, n. 77 e 1 della Legge 6.8.1975 n. 427 (…) ”;

-di aver, quindi, ricevuto dalla sede -OMISSIS- di -OMISSIS- -in data 15 maggio 2014- comunicazione del provvedimento di reiezione delle domande di integrazione salariale in questione.

Incardinato il presente giudizio, in data 10 dicembre 2014, si costituiva l’Amministrazione intimata al fine di resistere al presente ricorso, sostenendone l’infondatezza.

Il 6 marzo 2020 la Segreteria di questo T.A.R. consegnava alle parti avviso di perenzione quinquennale e la società ricorrente, il 29 settembre 2020, depositava istanza di fissazione dell’udienza ex art. 82 c.p.a.; in data 7 febbraio 2022, depositava poi dichiarazione di interesse alla prosecuzione e alla decisione del presente giudizio.

Alla pubblica udienza di smaltimento del 10 luglio 2023 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

2.- Avverso il provvedimento impugnato parte ricorrente ha mosso le seguenti censure.

2.1.- Con il primo motivo, deduce “ Eccesso di potere per difetto di motivazione, motivazione insufficiente, incongrua e apodittica

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