TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2011-03-01, n. 201100286

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2011-03-01, n. 201100286
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201100286
Data del deposito : 1 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00028/2007 REG.RIC.

N. 00286/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00028/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2007, proposto da:
G E ed altri, rappresentati e difesi dagli avv. S I P, F G, con domicilio eletto presso F G in Cosenza, via Panebianco 285;

contro

A.N.A.S. - Roma, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la quale è domiciliata per legge in Catanzaro, via G. da Fiore;
Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, Ministero dell'Interno;

Per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da esproprio illegittimo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.N.A.S. - Roma;
Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e il Ministero dell’Interno.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con decreto n.14152 del 6 ottobre 1999 il Capo Compartimento della Viabilità per la Calabria dell’Ente Nazionale per le Strade ha approvato la perizia n. 5892 relativa ai lavori occorrenti per la sistemazione della S.S. n. 18 “Tirrena Inferiore” e dichiarato i lavori urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

Di conseguenza il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia ha emesso, in data 22 febbraio 2000, un decreto con cui si autorizzava l’Ente Nazionale per le Strade ad occupare in via temporanea e d’urgenza alcuni immobili, tra cui il fondo degli odierni ricorrenti sito nel Comune di Vibo Valentia nella contrada Lo Bosco e riportati in catasto al foglio di mappa n. 4, particelle nn. 118 e 125. L’occupazione temporanea dell’area, di circa 800 mq, sarebbe dovuta durare, secondo il decreto prefettizio, fino al 5 ottobre 2004. Tuttavia, nonostante l’ultimazione dell’opera pubblica avvenuta nel 2002, la procedura espropriativa non risulta completata con l’adozione di alcun decreto di esproprio.

I ricorrenti con il presente ricorso chiedono che venga condannata l’amministrazione convenuta al pagamento del risarcimento dei danni subiti dagli stessi oltre agli interessi e la rivalutazione e in particolare chiedono che venga disposta una Consulenza Tecnica d’Ufficio affinchè determini l’ammontare delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno:

- per la perdita della proprietà dei fondi;

- per il periodo della occupazione temporanea, nonché per il mancato godimento dell’area per tutto il tempo di protrazione, oltre il periodo di occupazione legittima, dell’occupazione dell’area stessa;

- per la perdita di valore e conseguente deprezzamento dei terreni residui;

- per il maggior danno relativo alla superficie espropriata che risulta superiore a quella indicata nel decreto di occupazione temporanea.

Si sono costituiti in giudizio l’A.N.A.S., la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e il Ministero dell’Interno eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice adito e affermando l’infondatezza nel merito del ricorso proposto.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Preliminarmente occorre esaminare l’ eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dall’Ente resistente.

L'eccezione non ha fondamento.

È noto che la Corte costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204, proprio in relazione ad una fattispecie di occupazione appropriativa, ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, "nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti, anziché gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia".

La stessa Corte, con la sentenza 11 maggio 2006 n. 191, ha affermato che l'art. 53, comma 1, testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità (d.lgs. n. 325 del 2001, trasfuso nell'art. 53 comma 1 D.P.R. n. 327 del 2001), è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.

Ciò implica che appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in forza del disposto dell'art. 34, d.lgs. n. 80 del 1998 e dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001 le controversie relative ad una c.d. occupazione acquisitiva o appropriativa di suolo privato che ha avuto luogo sulla base di un atto implicante dichiarazione di pubblica utilità ed in forza di un formale provvedimento di autorizzazione all'occupazione in via d'urgenza, venendo in discussione la lesione di diritti soggettivi eziologicamente riconducibili all'esercizio del potere pubblico.

Nel caso di specie il procedimento risulta caratterizzato dalla presenza di una dichiarazione di pubblica utilità e da un provvedimento che ha disposto l'occupazione d'urgenza e l'esecuzione dell'opera pubblica.

Ciò è quanto basta per collocare questi elementi di fatto nell'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, contemplata dal menzionato art. 53.

Come rilevato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (22 ottobre 2007 n. 12), con il conforto, sotto questo profilo, anche delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (23 dicembre 2008 n. 30254), i comportamenti che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva non sono tutti i comportamenti, ma solo quelli che, tenuto conto dei riferimenti formali e fattuali di ogni concreta fattispecie, non risultano riconducibili all'esercizio di un pubblico potere.

Laddove sussista, pertanto, un'attività amministrativa costituente esercizio di un potere astrattamente riconosciuto alla pubblica amministrazione, è riscontrabile elemento sufficiente ad affermare la giurisdizione amministrativa (

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