TAR Roma, sez. 3T, decreto presidenziale 2022-02-28, n. 202201052

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, decreto presidenziale 2022-02-28, n. 202201052
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201052
Data del deposito : 28 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2022

N. 07946/2021 REG.RIC.

N. 01052/2022 REG.PROV.PRES.

N. 07946/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7946 del 2021, proposto da
R Gomme S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D L, F S, A M, F G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

GSE S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G M E, V C, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G M E in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11;

nei confronti

Ecogen Impianti S.r.l., in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- dell'elenco (Tabella B) redatto ai sensi dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 2019 e pubblicato sul sito del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. in data 27 maggio 2021 relativo agli impianti fotovoltaici esclusi dalle graduatorie di cui al registro della quinta procedura del Gruppo A-2 per l'accesso agli incentivi del D.M. 4 luglio 2019 (codice procedura: RG_A2_2021_5);

- della nota prot. GSEWEB/P20210328526 del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. del 9 giugno 2021, trasmessa alla ricorrente in pari data a mezzo PEC, avente ad oggetto: “FER301665 – Richiesta di iscrizione al Registro RG_A2_2021_5 ai sensi del D.M. 4 luglio 2019 per l'impianto di generazione di energia elettrica da fonte Fotovoltaica, sito nel Comune di FERMO (FM) – Comunicazione di esclusione dalla graduatoria”;

- dell'elenco (Tabella A) formato dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ai sensi dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 2019, contenente la graduatoria degli impianti risultati in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per gli impianti appartenenti al Gruppo A-2, secondo quanto indicato nel bando del 29 gennaio 2021 (Codice identificativo del Registro: RG_A2_2021_5), nella parte in cui non comprende l'impianto della ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o connessi a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuti;

e per ottenere

l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria di cui alla Tabella A della quinta procedura del Gruppo A-2 per l'accesso agli incentivi del D.M. 4 luglio 2019 pubblicata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. il 27 maggio 2021;

la condanna del GSE S.p.A. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi derivanti dall'illegittima esclusione dell'impianto della ricorrente dalla graduatoria di cui alla Tabella A.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che con atto depositato in data 21 dicembre 2021 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esame, con richiesta di compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

Considerato che il GSE resistente ha formalizzato la propria accettazione alla rinuncia, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite;

Riscontrata quindi la ritualità della rinuncia, in quanto ritualmente notificata, e verificata l’intervenuta accettazione della stessa;

Ritenuto di poter definire il giudizio ai sensi dell’art. 85 c.p.a.;

Ritenuto, conseguentemente, di dover dare atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, di cui parte ricorrente chiede la compensazione, che stante l’adesione della controparte a tale richiesta, le stesse possano essere equamente compensate tra le parti.


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