TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-03-13, n. 202300129

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-03-13, n. 202300129
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300129
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2023

N. 00129/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00464/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(EZ RI)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 464 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Brandalise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

TU GN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale GN, domiciliataria ex lege in GN, via A. Testoni, 6;



per l'annullamento

del provvedimento di diniego dell'istanza di rilascio di titolo di viaggio per stranieri al titolare di protezione sussidiaria protocollo -OMISSIS- emesso in data 12.01.2021 notificato in data 22.04.2021 dalla TU di GN Ufficio Immigrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di TU GN;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il cittadino maliano meglio identificato in epigrafe, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, rilasciato dalla Commissione Territoriale di GN in data 2/12/2019 e valido sino al 16/9/2024 richiedeva alla TU della predetta Città in data 4/9/2020, il rilascio di titolo di viaggio.

Con decreto del 12/1/2021 la TU ha rifiutato il chiesto titolo di viaggio, “per mancanza dei requisiti”, avendo in particolare rilevato a sfavore del richiedente due circostanze:

dubbi in ordine alla esatta identità del richiedente posto che il predetto avrebbe dato generalità diverse in due occasioni ;

in quanto il ricorrente non avrebbe addotto fondate ragioni circa il fatto per cui gli sarebbe impedito di venire in possesso di passaporto da rilasciarsi a cura del suo Paese di origine ( il LI ) .

L’interessato ha impugnato il siffatto provvedimento di diniego, deducendo a sostegno del proposto ricorso, con un unico motivo le seguenti censure:

violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 24 del dlgs n. 251/2007; eccesso di

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