TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2022-11-02, n. 202201232

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2022-11-02, n. 202201232
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201232
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2022

N. 01232/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01118/2022 REG.RIC.

N. 01119/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2022, proposto da
Gestione ed Esercizio del Sistema Tranvia – Gest s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati O C, G M, M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D P, C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum
Tram di Firenze s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Lombardo, Paola Cartolano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2022, proposto da
Tram di Firenze s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Lombardo, Paola Cartolano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D P, C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum
Gestione ed Esercizio del Sistema Tranvia - Gest s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati O C, G M, M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1118 del 2022:

- del provvedimento dirigenziale n. DD/2022/05543 del 4.8.2022 a firma del Direttore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitano del Comune di Firenze, avente ad oggetto “Concessione sistema tramviario fiorentino. Contratto concessione rep. n. 60525 del 20 giugno 2005 e suoi Atti Aggiuntivi. Assegnazione a Tram di Firenze S.p.A. dei beni e delle opere destinate alla produzione del servizio tramviario ed alle direzioni comunali delle restanti opere secondo le rispettive competenze”;

- di tutti i relativi allegati ivi compresi: l’Allegato 3, punto 1, nella parte in cui assegna le “opere di competenza del Concessionario Tram di Firenze SpA e per questi Gest SpA” identificandole in “tutte le opere o parti di opere indicate nel documento Inventario A e relativi allegati” elaborati dal Concedente;
l’Allegato 4 (“Beni forniti all’Esercente di cui all’art. 13 del Contratto di Gestione - Inventario «A»”) nella parte in cui stabilisce che tale “documento dovrà diventare parte integrante del Contratto di Gestione” e che “Gest provvederà ad effettuare la custodia, vigilanza e manutenzione con oneri compresi nella remunerazione prevista dal Contratto di Gestione” su tutte le opere ivi indicate ricomprendendo in esse anche beni ulteriori e diversi rispetto a quelli individuati nell’Inventario A redatto dal Concessionario e dal Gestore e trasmesso al Concedente con nota prot. n. 236 del 23.5.2018 ovvero disciplinando gli oneri di custodia, vigilanza e manutenzione a carico dell’Esercente in modo difforme da quanto stabilito

nel suddetto Inventario;
l’Allegato 5 contenente le planimetrie dei beni oggetto di assegnazione al Concessionario e per esso all’Esercente;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti del procedimento, nei limiti fatti valere con il presente ricorso;


quanto al ricorso n. 1119 del 2022:

- del provvedimento dirigenziale n. DD/2022/05543 del 4.8.2022 a firma del Direttore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitano del Comune di Firenze, avente ad oggetto “Concessione sistema tramviario fiorentino. Contratto concessione rep. n. 60525 del 20 giugno 2005 e suoi Atti Aggiuntivi. Assegnazione a Tram di Firenze S.p.A. dei beni e delle opere destinate alla produzione del servizio tramviario ed alle direzioni comunali delle restanti opere secondo le rispettive competenze”;

- di tutti i relativi allegati ivi compresi: : l’Allegato 3, punto 1, nella parte in cui assegna le “opere di competenza del Concessionario Tram di Firenze SpA e per questi Gest SpA” identificandole in “tutte le opere o parti di opere indicate nel documento Inventario A e relativi allegati” elaborati dal Concedente;
l’Allegato 4 (“Beni forniti all’Esercente di cui all’art. 13 del Contratto di Gestione - Inventario «A») nella parte in cui stabilisce che tale “documento dovrà diventare parte integrante del Contratto di Gestione” e che “Gest provvederà ad effettuare la custodia, vigilanza e manutenzione con oneri compresi nella remunerazione prevista dal Contratto di Gestione” su tutte le opere ivi indicate ricomprendendo in esse anche beni ulteriori e diversi rispetto a quelli individuati nell’Inventario A redatto dal Concessionario e dal Gestore e trasmesso al Concedente con nota prot. n. 236 del 23.5.2018;
ovvero disciplinando gli oneri di custodia, vigilanza e manutenzione a carico dell’Esercente in modo difforme da quanto stabilito nel suddetto Inventario;
l’Allegato 5 contenente le planimetrie dei beni oggetto di assegnazione al Concessionario e per esso all’Esercente;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti del procedimento, nei limiti fatti valere con il ricorso.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Firenze e di Tram di Firenze s.p.a. e Gestione ed Esercizio del Sistema Tranvia - Gest s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In via preliminare, deve procedersi alla riunione dei due ricorsi, sussistendo evidenti ragioni di connessione, sia oggettiva, che soggettiva.

Sulla fattispecie dedotta in giudizio deve poi essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti del Collegio arbitrale previsto dall’art. 29 della Convenzione di concessione del sistema tranvia dell’area di Firenze (doc. n. 1 del deposito delle ricorrenti in ambedue i ricorsi).

La previsione di cui all’art. 29, 1° comma della Convenzione sopra richiamata devolve, infatti, ad un Collegio Arbitrale “costituito ai sensi dell’art. 32 della l. 109/94” la cognizione di ogni “controversia insorta durante il periodo di durata della concessione”, precisando peraltro che si tratta di arbitrato rituale di diritto (secondo comma) e prevedendo, al precedente art. 28, apposita procedura di contestazione e composizione delle controversie, preliminare all’instaurazione del giudizio arbitrale.

Nel caso di specie, le parti in causa (ovvero, da un lato, la Gestione ed Esercizio del Sistema Tranvia – Gest s.p.a. e la Tram di Firenze s.p.a. e, dall’altro, l’Amministrazione comunale di Firenze) concordano sul fatto che si tratti di controversia insorta nel corso del periodo di gestione della linea tramviaria e che involge la stessa interpretazione della Convenzione;
in buona sostanza, si tratta, infatti, di individuare l’esatta estensione dei “terreni e…(delle) opere necessarie alla gestione e manutenzione del Sistema Tranvia” (art. 14, 1° comma della convenzione) da affidare alla custodia e manutenzione del Gestore e si tratta di controversia indubbiamente attinente, da un lato, all’interpretazione della convenzione e, dall’altro, alla fase esecutiva del rapporto concessorio.

Peraltro le due ricorrenti hanno già manifestato (si vedano, al proposito, i docc. n. 15 e 16 del deposito dell’Amministrazione comunale di Firenze nei due ricorsi) la propria volontà di attivare il meccanismo di “contestazione e composizione delle controversie” di cui all’art. 28 della convenzione, ovvero risulta ormai attivato il meccanismo destinato a sfociare in una definizione della controversia attraverso l’arbitrato rituale di diritto di cui all’art. 29 della Convenzione.

Non residua pertanto alcuno spazio per una definizione della vicenda attraverso l’esercizio di (inesistenti) poteri autoritativi ad opera dell’Amministrazione comunale di Firenze, dovendo trovare qualificazione l’atto impugnato, non in una logica pubblicistica, ma nella ben diversa logica di un atto paritario che si limita a rilevare la sussistenza di un disaccordo in ordine al contenuto obbligatorio della convenzione che risulta indubbiamente devoluto all’ambito di cognizione del Collegio arbitrale rituale di cui all’art. 29 della Convenzione.

Rimane a questa Sezione solo da affrontare la problematica relativa alla necessità di qualificare in termini di questione di competenza (come è normale nel caso di clausola arbitrale relativa a “diritti soggettivi devolut(i) alla giurisdizione del giudice amministrativo” di cui all’art. 12 c.p.a.: si veda, al proposito, la fattispecie decisa da Cons. Stato sez. V, 16 marzo 2016, n. 1053) o di giurisdizione (Cons. Stato sez. V, 17 maggio 2005, n. 2461), la questione relativa alla necessità di attribuire le controversie sopra richiamate all’ambito decisorio del Collegio arbitrale di cui all’art. 29 della Convenzione.

Con riferimento alla più generale problematica relativa alla giurisdizione in materia di controversie relative alla fase esecutiva del rapporto concessorio, la giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Toscana sez. I, 15 luglio 2022 n. 923 e 19 luglio 2022, n. 942) ha recentemente manifestato la propria adesione al più recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. un., 8 luglio 2019, n. 18267;
18 dicembre 2019, n. 33691), del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, 13 ottobre 2020, n. 6181) e di diversi T.A.R. (T.A.R. Basilicata 1° febbraio 2021, n. 77;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 3 dicembre 2020, n. 5765;
T.A.R. Sardegna, sez. I, 25 maggio 2020, n. 292) che ha affermato la necessità di leggere la riserva all’A.G.O. delle controversie “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” presente nel testo della previsione di cui all’art. 133, 1° comma lett. c) del c.p.a. (che, per il resto, riconduce la fattispecie alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo) in termini più ampi e comprensivi riferiti all’interezza delle controversie relative alla fase esecutiva della convenzione “venendo in discussione il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio e non già l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione” (Cass. civ. sez. un., 18 dicembre 2019, n. 33691).

Del resto, anche l’orientamento contrario manifestatosi all’interno della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2020, n. 8100), appare, nella fattispecie, orientato a concludere per la giurisdizione dell’A.G.O. con riferimento alla problematica che ci occupa, trattandosi indubbiamente di concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche, ovvero proprio dell’istituto, esaminato dalle decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sopra richiamate e motivatamente riportato alla giurisdizione dell’A.G.O.

Al di là del riferimento testuale presente nel testo della disposizione all’”art. 32 della legge 109/94”, non sussistono pertanto alternative, anche sotto il profilo ricostruttivo e sistematico, a riportare l’arbitrato rituale di cui all’art. 29 della Convenzione ad aspetti esecutivi della convenzione da riportare alla Giurisdizione dell’A.G.O.

In applicazione di un chiaro insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. un., 26 ottobre 2020, n. 23418;
sez. I, 24 febbraio 2022, n. 6148), la conclusione in ordine alla competenza arbitrale, essendo “intrecciata” anche con il riconoscimento della giurisdizione dell’A.G.O. in materia di attività esecutiva della convenzione, costituisce quindi una questione di giurisdizione e non di competenza ed ogni questione può essere sollevata d’ufficio da parte del Giudice, con conseguente impossibilità di aderire alla contestazione articolata dalla difesa di Gestione ed Esercizio del Sistema Tranvia – Gest s.p.a. con riferimento all’omessa declinatoria della competenza arbitrale ad opera del Comune di Firenze.

In definitiva, deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti del del Collegio arbitrale previsto dall’art. 29 della Convenzione di concessione del sistema tranvia dell’area di Firenze;
in virtù dell’art. 11, 2° comma del c.p.a. restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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