TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-02-15, n. 202100114
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Testo completo
Pubblicato il 15/02/2021
N. 00114/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00812/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 812 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni 6;
per l'annullamento
previa sospensiva
-del provvedimento datato 24.07.2018, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico del ricorrente e disposta la revisione della patente nei suoi confronti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021 il dott. P A e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espone l’odierno ricorrente che in seguito all’incidente stradale avvenuto il 2 febbraio 2018 in San Giovanni in Persiceto (Bo) gli è stata comunicata dall’Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna la revisione della patente di guida di tipo B ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada.
Il suddetto provvedimento si è basato sul verbale redatto dalla Polizia Municipale ricostruttivo della dinamica dell’incidente, che ha provocato lesioni guaribili in 30 giorni in pregiudizio della conducente antagonista e danni ad altri veicoli, dovuti alla velocità eccessiva del veicolo condotto dal ricorrente non adeguata alle situazioni ambientali.
L'UMC di Bologna ha dunque disposto la contestata revisione, ritenendo la suindicata condotta di guida sintomatica sia di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sia di imperizia alla guida.
Con provvedimento del 24 luglio 2018 il Ministero dei Trasporti ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il citato provvedimento di revisione della patente.
Il sig. -OMISSIS- ha presentato ricorso al Giudice di Pace, tutt’ora pendente, contro la contravvenzione elevata dalla Polizia Municipale per violazione dell’ art. 145 commi 1 e 10 del Codice della Strada.
Indi ha impugnato innanzi a questo Tribunale Amministrativo il suesposto provvedimento di revisione unitamente al rigetto del ricorso gerarchico deducendo motivi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, così riassumibili: l’art. 128 del Codice della Strada in tema di revisione della patente di guida richiede una adeguata motivazione, non sussistendo alcun automatismo in seguito all’incidente stradale occorso, anche nel caso in cui siano derivate come nel caso di specie lesioni in danno di terzi; la motivazione fornita dall’Amministrazione sarebbe esclusivamente “ per relationem ” quanto al verbale redatto dalla Polizia Municipale, senza alcun autonomo accertamento.
Si è costituito in giudizio il