TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-01-25, n. 202401468
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2024
N. 01468/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03201/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3201 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Flacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del turismo, in persona del Ministro pro tempore , e IT Agenzia Nazionale Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto Ministeriale di nomina dell'amministratore delegato di IT Prot.-OMISSIS- del-OMISSIS-comunicato in pari data nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente (doc.1);
e la condanna ex art. 30 c.p.a. del Ministero del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento del danno per danno non patrimoniale per lesione dell'immagine e del decoro professionale della ricorrente nonché per il pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies ex art. 241/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Turismo e di IT Agenzia Nazionale Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto del Ministro del turismo -OMISSIS--OMISSIS- del 7 ottobre 2021, la prof.ssa -OMISSIS--OMISSIS- è stata nominata amministratore delegato di IT – Agenzia Nazionale del Turismo, per la durata di un triennio, rinnovabile per non più di una volta.
Con successivo decreto prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, il Ministro del turismo -OMISSIS- ha proceduto alla sostituzione della prof.ssa -OMISSIS- con -OMISSIS--OMISSIS- nella carica di amministratore delegato di ENIT “ a decorrere dalla data del presente decreto ”.
2. La prof.ssa -OMISSIS- è insorta avverso il decreto da ultimo citato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 24 gennaio 2023 e tempestivamente depositato, lamentando:
I) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento ”.
La ricorrente si duole della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca dell’incarico, denunciando l’illogicità e l’irragionevolezza della motivazione addotta al riguardo (“ CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 241/1990, sussistono ragioni di impedimento alla comunicazione, in favore della prof. -OMISSIS--OMISSIS-, dell’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del presente decreto ministeriale, derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, legate all’esigenza di assicurare un rapido avvicendamento della carica di amministratore delegato dell’ENIT, peraltro, in un periodo particolarmente delicato per il comparto turistico, duramente colpito dagli effetti dell’attuale situazione di crisi dovuta al conflitto in corso e all’aumento dei costi dei consumi energetici ”), considerato che nel corso del 2022 il settore del turismo, diversamente da quanto paventato, aveva fatto registrare dati brillanti e che già in data 16 novembre 2022 il Ministro aveva inoltrato una nota alle associazioni sindacali del turismo per rendere noto l’intendimento di procedere alla sostituzione dell’amministratore delegato di IT, sicché ben avrebbe potuto notiziare anche l’interessata dell’avvio del relativo procedimento;
II) “ Eccesso di potere per sviamento. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge n. 241/90. Omessa motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 113 Cost. per violazione dei principi di buon andamento ”.
L’atto impugnato, quantunque configurabile quale atto di alta amministrazione, si sostanzierebbe in una “sanzione” a carico della ricorrente, non evincendosi da esso alcuna valida ragione di rimozione né tantomeno alcuna minima censura dell’operato dell’amministratore delegato nell’anno di espletamento delle funzioni, fondandone la sostituzione su motivazioni da considerarsi “ inveritiere ”, “ fumose ” e “ inconsistenti ”, anche alla luce della documentazione allegata al gravame.
La ricorrente, dunque, chiede l’annullamento dell’atto impugnato e il risarcimento del pregiudizio sofferto, per averle il decreto impugnato cagionato un grave danno di immagine e reputazione, acuito da alcune affermazioni offensive rese dal Ministro -OMISSIS- in occasione di un’intervista rilasciata in data -OMISSIS-, e poi ancora in data -OMISSIS-, oltre che per il pregiudizio economico costituito dai mancati guadagni derivanti dalla necessaria cessazione delle attività professionali incompatibili con l’esercizio delle funzioni di amministratore delegato di IT, per un importo pari ad almeno euro 300.000,00, ovvero altra somma da liquidarsi in via equitativa.
Con il quarto motivo di ricorso formula, altresì, domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies legge n. 241/90, per la lesione del legittimo affidamento riposto nel provvedimento amministrativo (di nomina), da quantificarsi “ per un importo quantomeno di €. 510.000,00 (…) ”.
3. Il Ministero del turismo ed IT si sono costituiti in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato al fine di chiedere l’integrale rigetto del ricorso.
4. La controinteressata -OMISSIS--OMISSIS-, pur regolarmente evocata, non si è costituita.
5. All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha replicato alle eccezioni dedotte dalla difesa erariale (cfr. dep. dell’11 maggio 2023), la Sezione, con ord. n. 2752/2023 del 31 maggio 2023, ha disposto un cd merito “a breve”.
6. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2023 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La domanda di annullamento veicolata con il ricorso è priva di fondamento.
2. Principiando dall’esame della censura (dedotta con il primo mezzo) con la quale la ricorrente lamenta l’illegittima pretermissione delle proprie garanzie partecipative, per non aver ricevuto la preventiva comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l’impugnato decreto, si rammenta che l’art. 7, comma 1 l. n. 241/1990, prevede, in via generale, che “ ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi (…) ”.
Nel caso di specie, il decreto ha illustrato le “ particolari esigenze di celerità del procedimento ” prefigurate dalla citata disposizione, ravvisandole nell’esigenza di assicurare, in tempi rapidi, l’avvicendamento nella carica di amministratore delegato di IT, soprattutto avuto riguardo alle particolari contingenze del momento storico-economico in cui tale evento si collocava (quali la “ crisi dovuta al conflitto in corso ” tra Russia e Ucraina e l’ “ aumento dei costi dei consumi energetici ”, tali da aver determinato un notevole impatto negativo sul settore turistico).
Trattasi di un impianto motivazionale che non palesa vizi di manifesta illogicità o palese irragionevolezza: l’omissione di tale passaggio procedimentale è stata giustificata adducendo ragioni che, tutt’al più, potrebbero astrattamente presentare profili di opinabilità, e dunque di (maggiore o minore) “condivisibilità”, che come tali sfuggono al sindacato del giudice amministrativo.
Occorre, poi, precisare che non ha valore dirimente la circostanza, evidenziata dalla ricorrente, che l’avvio del procedimento finalizzato a sostituirla con l’odierna controinteressata -OMISSIS--OMISSIS- sia stato comunque comunicato alle organizzazioni sindacali del settore del turismo: il loro coinvolgimento, infatti, richiesto espressamente al fine di acquisire le “ eventuali valutazioni di competenza ai sensi dell’art. 16 del decreto-legge n. 83 del 2014 ” (cfr. nota del 16 novembre 2022 a firma del Ministro), costituisce attuazione di un preciso obbligo di legge, avendo detta disposizione, nel disciplinare la composizione e le regole di funzionamento di IT, previsto (al comma 5) che “ Il Consiglio di amministrazione è composto [...] da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di Amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative ”.
Il primo motivo di censura, pertanto, risulta infondato.
3. Con il secondo mezzo la parte, richiamata la natura e il ruolo di IT, ricostruiti i risultati dell’azione espletata dalla stessa nell’arco temporale (circa un anno) di durata nella carica di amministratore delegato (quali comprovati dalla documentazione versata in atti), e comparato il proprio “nutrito” curriculum con quello (in tesi di minore “consistenza” e prestigio) di -OMISSIS--OMISSIS-, censura specificamente le ragioni esplicitate dal Ministro del turismo a sostegno della rimozione dall’incarico operata con il gravato decreto.
In particolare, a fondamento di tale decisione sono state addotte le seguenti motivazioni: i) viene sottolineato il ruolo di ENIT nell’attività di promozione del turismo e la necessità di porre in essere ogni attività