TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-01-25, n. 202401468
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Pubblicato il 25/01/2024
N. 01468/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03201/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3201 del 2023, proposto da
-O--O-, rappresentata e difesa dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del turismo, in persona del Ministro
pro tempore
, e Enit Agenzia Nazionale Turismo, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-O--O-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto Ministeriale di nomina dell'amministratore delegato di Enit Prot.-O- del-O-comunicato in pari data nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente (doc.1);
e la condanna ex art. 30 c.p.a. del Ministero del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento del danno per danno non patrimoniale per lesione dell'immagine e del decoro professionale della ricorrente nonché per il pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies ex art. 241/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Turismo e di Enit Agenzia Nazionale Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto del Ministro del turismo -O--O- del 7 ottobre 2021, la prof.ssa -O--O- è stata nominata amministratore delegato di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, per la durata di un triennio, rinnovabile per non più di una volta.
Con successivo decreto prot. n.-O- del -O-, il Ministro del turismo -O- ha proceduto alla sostituzione della prof.ssa -O- con -O--O- nella carica di amministratore delegato di ENIT “ a decorrere dalla data del presente decreto ”.
2. La prof.ssa -O- è insorta avverso il decreto da ultimo citato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 24 gennaio 2023 e tempestivamente depositato, lamentando:
I) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento ”.
La ricorrente si duole della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca dell’incarico, denunciando l’illogicità e l’irragionevolezza della motivazione addotta al riguardo (“ CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 241/1990, sussistono ragioni di impedimento alla comunicazione, in favore della prof. -O--O-, dell’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del presente decreto ministeriale, derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, legate all’esigenza di assicurare un rapido avvicendamento della carica di amministratore delegato dell’ENIT, peraltro, in un periodo particolarmente delicato per il comparto turistico, duramente colpito dagli effetti dell’attuale situazione di crisi dovuta al conflitto in corso e all’aumento dei costi dei consumi energetici ”), considerato che nel corso del 2022 il settore del turismo, diversamente da quanto paventato, aveva fatto registrare dati brillanti e che già in data 16 novembre 2022 il Ministro aveva inoltrato una nota alle associazioni sindacali del turismo per rendere noto l’intendimento di procedere alla sostituzione dell’amministratore delegato di Enit, sicché ben avrebbe potuto notiziare anche l’interessata dell’avvio del relativo procedimento;
II) “ Eccesso di potere per sviamento. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge n. 241/90. Omessa motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 113 Cost. per violazione dei principi di buon andamento ”.
L’atto impugnato, quantunque configurabile quale atto di alta amministrazione, si sostanzierebbe in una “sanzione” a carico della ricorrente, non evincendosi da esso alcuna valida ragione di rimozione né tantomeno alcuna minima censura dell’operato dell’amministratore delegato nell’anno di espletamento delle funzioni, fondandone la sostituzione su motivazioni da considerarsi “ inveritiere ”, “ fumose ” e “ inconsistenti ”, anche alla luce della documentazione allegata al gravame.
La ricorrente, dunque, chiede l’annullamento dell’atto impugnato e il risarcimento del pregiudizio sofferto, per averle il decreto impugnato cagionato un grave danno di immagine e reputazione, acuito da alcune affermazioni offensive rese dal Ministro -O- in occasione di un’intervista rilasciata in data -O-, e poi ancora in data -O-, oltre che per il pregiudizio economico costituito dai mancati guadagni derivanti dalla necessaria cessazione delle attività professionali incompatibili con l’esercizio delle funzioni di amministratore delegato di Enit, per un importo pari ad almeno euro 300.000,00, ovvero altra somma da liquidarsi in via equitativa.
Con il quarto motivo di ricorso formula, altresì, domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies legge n. 241/90, per la lesione del legittimo affidamento riposto nel provvedimento amministrativo (di nomina), da quantificarsi “ per un importo quantomeno di €. 510.000,00 (…) ”.
3. Il Ministero del turismo ed Enit si sono costituiti in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato al fine di chiedere l’integrale rigetto del ricorso.
4. La controinteressata -O--O-, pur regolarmente evocata, non si è costituita.
5. All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha replicato alle eccezioni dedotte dalla difesa erariale (cfr. dep. dell’11 maggio 2023), la Sezione, con ord. n. 2752/2023 del 31 maggio 2023, ha disposto un cd merito “a breve”.
6. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2023 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La domanda di annullamento veicolata con il ricorso è priva di fondamento.
2. Principiando dall’esame della censura (dedotta con il primo mezzo) con la quale la ricorrente lamenta l’illegittima pretermissione delle proprie garanzie partecipative, per non aver ricevuto la preventiva comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l’impugnato decreto, si rammenta che l’art. 7, comma 1 l. n. 241/1990, prevede, in via generale, che “ ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi (…) ”.
Nel caso di specie, il decreto ha illustrato le “ particolari esigenze di celerità del procedimento ” prefigurate dalla citata disposizione, ravvisandole nell’esigenza di assicurare, in tempi rapidi, l’avvicendamento nella carica di amministratore delegato di Enit, soprattutto avuto riguardo alle particolari contingenze del momento storico-economico in cui tale evento si collocava (quali la “ crisi dovuta al conflitto in corso ” tra Russia e Ucraina e l’ “ aumento dei costi dei consumi energetici ”, tali da aver determinato un notevole impatto negativo sul settore turistico).
Trattasi di un impianto motivazionale che non palesa vizi di manifesta illogicità o palese irragionevolezza: l’omissione di tale passaggio procedimentale è stata giustificata adducendo ragioni che, tutt’al più, potrebbero astrattamente presentare profili di opinabilità, e dunque di (maggiore o minore) “condivisibilità”, che come tali sfuggono al sindacato del giudice amministrativo.
Occorre, poi, precisare che non ha valore dirimente la circostanza, evidenziata dalla ricorrente, che l’avvio del procedimento finalizzato a sostituirla con l’odierna controinteressata -O--O- sia stato comunque comunicato alle organizzazioni sindacali del settore del turismo: il loro coinvolgimento, infatti, richiesto espressamente al fine di acquisire le “ eventuali valutazioni di competenza ai sensi dell’art. 16 del decreto-legge n. 83 del 2014 ” (cfr. nota del 16 novembre 2022 a firma del Ministro), costituisce attuazione di un preciso obbligo di legge, avendo detta disposizione, nel disciplinare la composizione e le regole di funzionamento di Enit, previsto (al comma 5) che “ Il Consiglio di amministrazione è composto [...] da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di Amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative ”.
Il primo motivo di censura, pertanto, risulta infondato.
3. Con il secondo mezzo la parte, richiamata la natura e il ruolo di Enit, ricostruiti i risultati dell’azione espletata dalla stessa nell’arco temporale (circa un anno) di durata nella carica di amministratore delegato (quali comprovati dalla documentazione versata in atti), e comparato il proprio “nutrito” curriculum con quello (in tesi di minore “consistenza” e prestigio) di -O--O-, censura specificamente le ragioni esplicitate dal Ministro del turismo a sostegno della rimozione dall’incarico operata con il gravato decreto.
In particolare, a fondamento di tale decisione sono state addotte le seguenti motivazioni: i) viene sottolineato il ruolo di ENIT nell’attività di promozione del turismo e la necessità di porre in essere ogni attività che possa supportare la ripresa del settore turistico, “ in coerenza con il nuovo indirizzo politico definito dal Governo, stante l’attuale situazione di crisi dovuta all’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e all’aumento dei costi dei consumi energetici, nonché agli strascichi lasciati dalla crisi pandemica ”, e precisato, in particolare, che “ nell’ambito delle competenze istituzionali del Ministero, il Governo ha ritenuto di puntare al rilancio del settore turistico e alla promozione e valorizzazione del Made in Italy, attraverso l’attuazione di strategie promozionali a livello nazionale ed internazionale e di informazione all'estero, di sostegno alle imprese per la commercializzazione dei servizi turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, avvalendosi prioritariamente di ENIT, in ragione degli scopi sociali di quest’ultimo ”, richiamando sul punto l’istituzione (con decreto-legge del 4 novembre 2022) del “ Comitato Interministeriale per il Made in Italy nel mondo ”, così ponendo l’attenzione sulla necessità di promuovere tutti i settori del Made in Italy e “ CONSIDERATO, quindi, che risulta necessario mirare ad azioni concrete attraverso attività di sostegno e crescita del settore del turismo e dei comparti che traggono beneficio da questo, al fine di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta nazionale, anche prestate attraverso la rete delle sedi estere e degli uffici di rappresentanza ”; ii) viene richiamata l’esigenza di garantire il raggiungimento di “ sempre più elevati livelli qualitativi dell’offerta turistica nazionale ”, per la quale “ risulta prioritario dare attuazione a politiche di innovazione, digitalizzazione e modernizzazione dell’intero tessuto imprenditoriale, tale da rendere maggiormente competitivo il settore turistico italiano, sia in Italia che all’estero ”; iii) è altresì puntualizzato che “ nel corso dell’ultimo anno, l’indirizzo e le attività dell’Ente sono state limitate al solo settore del turismo enogastronomico ”, quale “ settore (…) individuato come prioritario nell’azione affidata a ENIT ”, tanto che “ la nomina della prof. -O--O- era operata di conseguenza ”; iv) è poi esplicitato che “ in considerazione del ruolo strategico di ENIT per la promozione e la commercializzazione dei servizi turistici italiani, con le predette finalità, la professionalità e l’esperienza di -O--O- risultano più indicati e decisamente più adeguati rispetto a quelli posseduti dalla prof. -O--O-, alla luce della rilevante esperienza professionale specifica sul punto e delle qualificate competenze nel settore - con particolare riferimento a quello del turismo incoming, avendo svolto attività di promozione e di commercializzazione dei servizi turistici a livello regionale e nazionale nonché associativo - come emergenti dal relativo curriculum vitae ”, ritenuto che “ -O--O- possiede ottime capacità gestionali, organizzative e comunicative, ritenute necessarie per il nuovo indirizzo da dare a ENIT ” e che “ detto profilo professionale, in quanto prioritariamente, anche se non esclusivamente, focalizzato sulle specifiche problematiche del settore turistico e delle imprese operanti in tale delicato comparto produttivo, assicura maggiormente gli obiettivi strategici che l’ENIT è chiamato a perseguire in ragione del contesto di rinnovata priorità sopra delineato ”.
Tanto opportunamente precisato, la ricorrente lamenta che una tale motivazione sarebbe viziata da un travisamento dei fatti e da una falsa conoscenza della realtà: la prof.ssa -O-, infatti, richiama l’attività espletata da Enit nel corso del lasso temporale annuale in cui la stessa ha rivestito l’incarico di amministratore delegato e gli ottimi risultati conseguiti, precisando di avere svolto un’azione ad ampio raggio, interessante “ ogni settore del turismo nazionale ” e non solo l’ambito del turismo enogastronomico (come si evincerebbe dalla “Relazione attività gennaio-ottobre 2022” prodotta in allegato), e dovendosi tener conto, altresì, dei “ numerosi cambiamenti (apportati) all'ente adottando il nuovo statuto societario ma anche sotto il profilo strategico, organizzativo e dei processi e strumenti di lavoro ”, con i quali sarebbe stata data la stura ad un “ vero e proprio processo di rinnovamento dell'Enit ”. A ciò andrebbero aggiunti i numerosi premi e riconoscimenti internazionali ottenuti dall'Ente (come da documentazione versata in atti). Ed ancora, dalla comparazione tra il curriculum della prof.ssa -O- e quello della-O- si evincerebbe l’infondatezza dell’affermazione secondo cui la seconda avrebbe maggiori competenze della prima nel settore turistico.
Tali censure non sono meritevoli di positivo apprezzamento.
Come correttamente rilevato dalla stessa ricorrente e meglio precisato sul punto dalla difesa ministeriale, la nomina dell’amministratore delegato di Enit configura un atto di alta amministrazione, in quanto si estrinseca nel conferimento di un incarico che indubbiamente riveste un carattere apicale e fiduciario: trattasi, infatti, della scelta del soggetto chiamato a ricoprire un ruolo di vertice nell’ambito di un Ente sottoposto alla vigilanza del Ministro del turismo (come previsto espressamente dalla relativa legge istitutiva) e chiamato istituzionalmente a concorrere a definire le linee strategiche da seguire, in attuazione dell’indirizzo politico nel settore del turismo (cfr. segnatamente l’art. 2, lett. b) del relativo Statuto, versato in atti, che annovera tra i compiti di Enit quello di “ realizzare le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all’estero, di sostegno alle imprese per la commercializzazione dei servizi turistici italiani (…), in attuazione degli indirizzi individuati dall’Amministrazione vigilante ”).
L’atto di cui sopra, pertanto, concreta una scelta ampiamente discrezionale, che come tale resta sì assoggettata ad un obbligo di motivazione (diversamente da quanto è a dirsi per gli atti propriamente politici), seppure in termini più attenuati rispetto a quelli richiesti per la generalità dei provvedimenti amministrativi (come meglio si dirà).
Le stesse considerazioni, ovviamente, valgono anche per il provvedimento (speculare) con cui il competente Ministro del turismo provvede alla sostituzione dell’amministratore delegato in carica con un soggetto di propria fiducia.
In tal senso si richiama quanto precisato sul punto dal Consiglio di Stato (sia pure in sede cautelare) nell’ordinanza n. -O-, pronunciata (peraltro) nell’ambito di un contenzioso esperito avverso il decreto ministeriale con il quale si era proceduto alla sostituzione del precedente amministratore delegato di Enit proprio con l’odierna ricorrente: in tale frangente è stato argomentato che “ la “sostituzione” in questione “è sì una revoca, ossia la rimozione d’un precedente provvedimento con un altro per sopravvenuta mutazione dell’originaria valutazione di merito, ma è anche un atto d’alta amministrazione (…);quest’ultimo ovviamente si connota per l’elevatissimo tasso di discrezionalità, ma non per ciò solo sfugge a quel sia pur minimo nucleo di ragionevole motivazione, (…) pur sempre necessario anche nella funzione di alta amministrazione, anche per gli incarichi fiduciari ed apicali, specie nei casi, come nella specie, di repentina sostituzione del precedente titolare, che può apparire una sorta di sanzione ”.
Tanto chiarito, la valutazione esperita nel caso di specie è corredata da un impianto motivazionale piuttosto ampio e articolato, che dà conto, in modo non manifestamente illogico né irragionevole, delle ragioni sottese alla scelta ministeriale, dipesa non già da rilievi critici nei confronti della ricorrente in presenza di sue “responsabilità” o manchevolezze, bensì dall’esigenza di meglio indirizzare l’attività di Enit nei sensi chiaramente esplicitati nelle premesse dell’atto stesso ( i.e. , necessità di assicurare la conformità della sua azione al mutato quadro economico e politico, avuto riguardo alla congiuntura medio tempore verificatasi sul piano internazionale e all’indirizzo politico definito dalla nuova compagine governativa), in vista del miglior perseguimento delle finalità pubbliche nel settore del turismo: muovendo da tali presupposti, il decreto illustra compiutamente i motivi di preferenza per il profilo professionale dell’odierna controinteressata, ritenuto maggiormente consentaneo alla ridefinizione delle strategie dell’Ente (dovendosi così escludere in modo netto che l’atto sia unicamente giustificato da un “cattivo operato” della ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa erariale: v. memoria del 6 marzo 2023, in cui appunto si precisa che quello gravato “ non è un atto volto a sanzionare inadempienze imputabili alla ricorrente nell’esercizio del suo mandato, ma, più semplicemente, consiste in un rinnovato esercizio di un potere di nomina basato sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, come normalmente avviene in tema di nomina degli organi di vertice di un ente pubblico ”).
L’impianto motivazionale che sorregge il decreto, pertanto, non risulta affetto da alcuna palese irragionevolezza o illogicità suscettibile di inficiarne la legittimità.
Si richiama sul punto, in quanto particolarmente significativo, il precedente di cui alla sentenza n. 11181 del 17 agosto 2022 di questa Sezione, con la quale è stato definito il giudizio sopra citato, che vedeva appunto coinvolta la prof.ssa -O- in qualità di controinteressata: in tale frangente il giudice amministrativo ha dato conto dell’esaustività e non manifesta irragionevolezza del decreto ministeriale impugnato in quella sede, come convalidato (con più ampia motivazione) in ottemperanza alla pronuncia resa dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare.
Ed ancora, non può non rammentarsi, in termini più generali, che il consolidato indirizzo giurisprudenziale sviluppatosi in materia di atti di alta amministrazione ha precisato che “il controllo del giudice non è della stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi atto amministrativo, ma si appalesa meno intenso e circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali. La stessa motivazione assume connotati di semplicità e il sindacato del giudice risulta complessivamente meno intenso ed incisivo (Cons. Stato, n. 4502 del 2011, cit.;n. 936 del 2021, cit.)” (cfr. Cons. Stato., Sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2071, secondo cui “il controllo giurisdizionale è ammissibile, ma entro i ristretti limiti entro cui atti a forte tasso di discrezionalità si prestino ad essere sindacati nell’ambito della generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo prevista dall’art. 7, comma 1, cod. proc. amm. (Cons. Stato, n. 3871 del 2017, cit.). In tale contesto, nel tracciare il portato di siffatto sindacato giurisdizionale spettante al giudice amministrativo, s’è affermato peraltro chiaramente che «per quanto ampia possa presentarsi negli atti in esame la discrezionalità amministrativa, quest’ultima rimane sempre vincolata dal necessario perseguimento delle finalità pubbliche e dal fondamento sostanziale del potere amministrativo consistente nell’impossibilità di utilizzare lo stesso per fini diversi da quelli che ne giustificano l’attribuzione» (Cons. Stato, n. 3871 del 2017, cit.);per questo, è ben sindacabile, rispetto a tali tipologie di atti, il vizio di eccesso di potere nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o mancanza di motivazione”).
In altre parole, la peculiare natura dell’atto di alta amministrazione (quale connotato da ampia discrezionalità) legittima una motivazione anche più sintetica e “stringata” rispetto a quella, necessariamente più articolata, richiesta per la generalità dei procedimenti amministrativi.
Tale consolidato orientamento giurisprudenziale conferma vieppiù la legittimità del decreto oggi gravato, essendo questo assistito da un corredo motivazionale che va ben oltre la sinteticità, in ragione dell’articolazione delle ragioni addotte a giustificazione della sostituzione dell’amministratore delegato in carica.
Ne consegue che anche le censure dedotte con il secondo mezzo sono infondate.
La domanda caducatoria va, pertanto, rigettata.
4. Va, di conseguenza, disattesa anche la domanda risarcitoria azionata con il presente gravame, parimenti infondata e dunque da respingere per difetto del necessario requisito del “danno ingiusto”.
Si reputa opportuno solo precisare che la ricorrente, a fondamento del paventato pregiudizio alla sua immagine e reputazione professionale, ha richiamato anche le “ gravissime ed offensive affermazioni del Ministro -O- ” rese in occasione di due interviste rilasciate da quest’ultima e riprese “ da tutte le testate nazionali ”.
Trattasi, tuttavia, di circostanze fattuali irrilevanti ai fini dello scrutinio della legittimità dell’atto in funzione dell’azione di condanna ex art. 30 cod. proc. amm.: a tal proposito, infatti, occorre considerare precipuamente l’impianto motivazionale che sorregge il provvedimento che si assume lesivo, e, nel caso di specie, dalla motivazione del decreto ministeriale di cui trattasi non trapela alcuna considerazione critica o offensiva nei confronti della ricorrente e potenzialmente suscettibile di arrecarle un pregiudizio reputazionale, essendo l’avvicendamento nella carica giustificato (come già precisato) esclusivamente dalla necessità di individuare un soggetto “di fiducia” che, nella valutazione ampiamente discrezionale demandata al Ministero, appare meglio in grado di assicurare il perseguimento degli obiettivi strategici dell’Ente in attuazione del “nuovo indirizzo” da darsi ad esso, a fronte del mutato quadro politico ed economico.
5. Va, invece, parzialmente accolta la domanda di indennizzo, nei termini che si passa a precisare.
Sul punto si reputa di dover dare continuità a quanto già statuito dalla Sezione nell’ambito della citata sentenza n. 11181/2022, che ha inquadrato il provvedimento di sostituzione nell’incarico di amministratore delegato di Enit nella categoria giuridica della “revoca” del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 21 quinquies l. n. 241/1990 (che al primo comma, ultimo periodo, prevede che “ Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo ”): ciò precisato, in tale precedente è stato richiamato il “condivisibile indirizzo” giurisprudenziale per il quale “ la revoca senza indennizzo non è illegittima, poiché la mancata previsione dell’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 in un provvedimento di revoca, non ha efficacia viziante o invalidante di quest’ultima, ma semplicemente legittima il privato ad azionare la pretesa patrimoniale innanzi al giudice amministrativo che potrà scrutinarne i presupposti”;così, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1554) ”.
Nel caso di specie, il gravato decreto non contempla alcun indennizzo per la prof.ssa -O-. L’amministrazione si difende escludendo che la ricorrente possa vantare un “legittimo affidamento” la cui lesione sia foriera di pregiudizio risarcibile e/o indennizzabile, in ragione della natura fiduciaria dell’incarico, quale liberamente revocabile da parte del Ministro vigilante.
Tali argomentazioni si appalesano infondate, alla luce appunto di quanto già condivisibilmente statuito dalla Sezione nella citata sent. n. 11181/2022: “ A fronte della (non dubitabile) natura fiduciaria dell’incarico sta, infatti, la circostanza della sua durata triennale (come risulta dallo stesso decreto di nomina ...), senza che ne risulti la revocabilità ad nutum (a differenza di quanto previsto per altri incarichi fiduciari;cfr. a es. art. 108, co. 2, d.lgs. n. 267/2000). Quanto a Enit, non si rinvengono disposizioni in tal senso, né la difesa erariale ha fatto cenno al tema. Del resto, l’art. 6, co. 1, l. 15 luglio 2002, n. 145, nel disporre (per quanto qui rileva) con previsione di carattere generale che le “nomine […] dei componenti dei consigli di amministrazione […] degli enti pubblici, […] delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura […] o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo” (1° per.) e che “[d]ecorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza” (2° per.), depone nel senso che, in linea generale e salvo norme speciali, non sussiste la possibilità di revoca ad nutum di tali nomine. Ciò ingenera, al contrario di quanto dedotto dal Ministero, un certo affidamento sulla perduranza dell’incarico (pur se non della stessa consistenza di quello ravvisabile, a es., in capo a un vincitore di concorso pubblico), così che la sua anticipata cessazione – in forza dell’esercizio dello ius poenitendi di cui all’art. 21-quinquies – costituisce elemento utilmente valorizzabile in sede di giudizio sulla ristorabilità dei “pregiudizi in danno” dell’interessato ”.
La ricorrente, dunque, vanta il diritto ad ottenere un indennizzo per l’intervenuta rimozione anzitempo dalla carica di amministratore delegato di Enit.
Quanto alla relativa quantificazione, la parte chiede che sia liquidato nell’ammontare minimo (“ quantomeno ”) di euro 510.000,00, ossia in misura “ pari al compenso complessivo per i tre anni in cui la ricorrente avrebbe svolto le funzioni di amministratore delegato dell'Enit come deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'ente (doc.14) ” (con il citato allegato è stata versata in atti la delibera del Consiglio di amministrazione di Enit n. 28 del 19 ottobre 2022, con la quale è stata proposta l’attribuzione all’amministratore delegato e “ ferme restando le prerogative del Ministero vigilante ” di un compenso fisso lordo annuo di euro 170.000).
Sul punto la difesa erariale replica che, ai fini del quantum , non si potrebbe tener conto delle “retribuzioni dovute” fino alla scadenza naturale dell’incarico, dal momento che l’art. 21- quinquies cit. parametra l’indennizzo al solo danno emergente, con esclusione della possibilità di prendere in considerazione il lucro cessante, precisando altresì che “ parte ricorrente si basa su una mera proposta formulata con delibera del Consiglio di Amministrazione (…). Orbene, tale delibera non ha mai trovato applicazione, non essendo mai stata approvata dal Ministero del turismo. Al riguardo, la Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, pronunciatasi sulla gestione finanziaria di ENIT con la determinazione del 25 novembre 2021, n. 125, precisa a pagina 14 della Relazione che la remunerazione dei soggetti che svolgono funzioni negli organi degli enti pubblici viene disposta con decreto interministeriale fra i due Ministeri vigilanti, nella specie rappresentati dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero del turismo ”.
Le considerazioni espresse sul punto dalla resistente amministrazione meritano condivisione, non potendosi accogliere la pretesa di parte nei termini in cui è stata espressamente formulata: si richiama, ancora una volta, il principio di diritto enunciato dalla citata sent. n. 11181/2022, con cui è stato precisato che “ Passando (…) alla quantificazione dell’indennizzo, va senz’altro esclusa la possibilità di riconoscere al ricorrente un importo pari agli emolumenti che gli sarebbero spettati se il rapporto fosse giunto a scadenza naturale (...), non vertendosi in fattispecie risarcitoria. Ma è plausibile ritenere che l’improvviso venir meno di un incarico di tale rilievo (amministratore delegato di un ente pubblico “con organico superiore alle 150 unità con 28 sedi di rappresentanza nel mondo”;v. rel. Corte conti all.