TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-02-09, n. 202300351

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-02-09, n. 202300351
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300351
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2023

N. 00351/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00807/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 807 del 2022, proposto da
Edelweiss Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E B, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;



contro

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;



nei confronti

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , non costituito;
Terna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;



per l'annullamento

a) della determinazione ARERA 72/2022/S/EEL del 1° marzo 2022, notificata alla ricorrente in data 3.3.2022 tramite posta elettronica certificata, recante in oggetto “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica” e del relativo Allegato A”;

b) della relativa istruttoria;

c) della Determinazione DSAI/101/2017/EEL del 19 dicembre 2017 di “Avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di un utente titolare di unità di consumo e di unità di produzione non abilitate per strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica”;

d) della deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel in quanto richiamata ed atto presupposto della Deliberazione n. DSAI/101/2017/E/EEL e ARERA 72/2022/S/EEL;

e) della deliberazione 508/2017/E/EEL in quanto richiamata ed atto presupposto della Deliberazione n. DSAI/101/2017/E/EEL e ARERA 72/2022/S/EEL;

f) della Deliberazione dell'AEEGSI del 27/12/2016 n. 800/2016/R/EEL richiamata ed atto presupposto della Deliberazione n. DSAI/101/2017/E/EEL e ARERA 72/2022/S/EEL;

g) della Deliberazione dell'AEEGSI del 4/8/2016 n.Deliberazione n. DSAI/101/2017/E/EEL e ARERA 72/2022/S/EEL;

h) della Deliberazione dell'AEEGSI del 24/6/2016 n. 342/2016/E/EEL in quanto richiamata ed atto presupposto della Deliberazione n. DSAI/101/2017/E/EEL e ARERA 72/2022/S/EEL;

i) della deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel in quanto richiamata ed atto presupposto della Deliberazione n. DSAI/101/2017/E/EEL e ARERA 72/2022/S/EEL;

j) della deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2018, 6/2018/E/eel in quanto richiamata ed atto presupposto della Deliberazione n. ARERA 72/2022/S/EEL;

k) di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale ad oggi non conosciuto dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società ricorrente opera nel settore della fornitura di energia elettrica e gas a clienti finali approvvigionandosi sul mercato. E’inoltre utente del servizio di dispacciamento in forza del contratto sottoscritto con Terna S.p.A.- Rete elettrica nazionale.

A seguito delle segnalazioni pervenute da Terna, con deliberazione 342/2016/E/EEL del 24 giugno 2016, l’allora Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico, ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA, ha avviato procedimenti individuali per l’adozione di provvedimenti prescrittivi, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. d), Legge 481/1995, e/o di misure di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’art. 43, comma 5, D.lgs. n. 93/2011 nei confronti di un gruppo di operatori del mercato dell’energia elettrica, tra cui l’odierna ricorrente, per aver posto in essere un’attività̀ di programmazione non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’art. 14, comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 con conseguimento di vantaggi economici da parte della medesima società.

Con deliberazione 508/2017/E/EEL del 6 luglio 2017 l’Autorità:

(i) ha escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell’art. 5 del regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a livello del singolo utente del dispacciamento, non risultano avere alterato i prezzi di mercato;

(ii) ha ordinato all’utente del dispacciamento la restituzione a Terna degli importi corrispondenti all’indebito beneficio conseguito per effetto delle predette condotte di programmazione non diligenti messe in atto dal medesimo utente, determinati secondo i criteri e le modalità definite nell’Allegato B alla deliberazione 508/2017/E/eel;

(iii) ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sanzioni di valutare la sussistenza di presupposti per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della ricorrente, per violazione dell’art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06.

Con delibera del 19 dicembre 2017 (delibera DSAI/101/2017/EEL, in epigrafe richiamata) ARERA ha, quindi, avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della ricorrente per accertare l’eventuale violazione dell’art. 14, co. 6, della Deliberazione 111/06.

L’atto - dopo aver richiamato le argomentazioni svolte nelle precedenti Deliberazioni 342/2016/E/EEL e 508/2017/E/EEL – ha indicato i termini del procedimento sanzionatorio in complessivi 220 giorni: 120 giorni per l’istruttoria, decorrenti dalla comunicazione di avvio e 100 giorni per l’adozione del provvedimento finale.

La ricorrente ha partecipato al procedimento presentando le proprie deduzioni con memoria del 16 aprile 2018.

Con nota del 26 ottobre 2021 (prot. Autorità 39899), il Responsabile

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