TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-11-27, n. 202317655

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-11-27, n. 202317655
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317655
Data del deposito : 27 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2023

N. 17655/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04269/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4269 del 2019, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. V I e G C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Carso 1;

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

per

A) l’annullamento dell’atto dispositivo del Comando Aeronautica Militare di Roma n. 34 del 18 gennaio 2019, notificato il 5 febbraio 2019, e del decreto ministeriale 6 giugno 2018 n. 638, nella sola parte in cui hanno fissato la decorrenza del beneficio stipendiale per invalidità di servizio riconosciuto al ricorrente, ai sensi degli artt. 117 e 120, r.d. 31 dicembre 1928 n. 3458 (oggi art. 1801, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66), a far data dal 6 giugno 2018, giorno di adozione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità da lui patita, anziché dall’11 settembre 2014, data di presentazione dell’istanza di concessione di equo indennizzo ovvero, in subordine, dal giorno in cui è spirato il termine massimo di conclusione del procedimento, nonché per l’accertamento del susseguente diritto patrimoniale;

B) l’accertamento del diritto al risarcimento del danno da ritardo o, comunque, all’indennizzo da mero ritardo ex art. 2- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 24 novembre 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto il ricorso all’esame, notificato il 19 marzo 2019 e depositato il 9 aprile 2019, con il quale -OMISSIS- ha chiesto: a) l’accertamento del proprio diritto a percepire il beneficio stipendiale connesso alla concessione dell’equo indennizzo a far data dalla proposizione della relativa istanza o, in subordine, dalla scadenza del termine massimo di conclusione del procedimento e non, quindi, dalla data di adozione del provvedimento con cui l’Amministrazione ha definitivamente accertato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità da lui patita; b) la condanna del Ministero resistente al pagamento del c.d. danno da ritardo o dell’indennizzo da mero ritardo, ex art. 2- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241;

Considerato che il tempo che l’Amministrazione impiega per concludere il procedimento non può risolversi a danno dell’interessato e che, pertanto, risulta corretto far coincidere la data di insorgenza del credito connesso alla maggiorazione stipendiale per invalidità di servizio con la data di presentazione della domanda amministrativa, in relazione al fatto che trattasi di un diritto patrimoniale condizionato ex lege alla verificazione dei suoi presupposti, con effetti che devono dunque retroagire, in caso di accertamento della causa di servizio con esito positivo, al momento della richiesta patrimoniale (TAR Lazio, Roma, sez. I, 20 dicembre 2022 n. 17120;
TAR Puglia, Lecce, sez. I, 6 maggio 2021 n. 675;
TAR Lombardia, Milano, sez. I, 24 ottobre 2014 n. 2547);

Ritenuto che, pertanto, la domanda di accertamento della decorrenza retroattiva degli scatti per invalidità di servizio sia favorevolmente scrutinabile;

Considerato che, quanto all’esistenza di un danno da ritardo, l’accertamento della retroattività della maggiorazione stipendiale di cui è causa sin dalla data di presentazione della domanda esclude un qualsivoglia pregiudizio risarcibile nella sfera giuridica soggettiva del ricorrente, che per la vicenda in discorso non potrebbe comunque conseguire più di quanto gli spetta sulla base di quanto sopra esposto, con susseguente infondatezza della relativa domanda;

Ritenuto, poi, che anche la pretesa relativa all’indennizzo da mero ritardo non possa essere positivamente valutata perché -OMISSIS- non ha comprovato né di essersi rivolto all’Autorità titolare del potere sostitutivo entro venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, come richiesto dall’art. 28, comma 2, d.l. 21 giugno 2013 n. 69, conv. nella l. 9 agosto 2013 n. 98, né che sussistono gli altri requisiti previsti dall’art. 2- bis , comma 1- bis , l. n. 241 del 1990;

Ritenuto di porre le spese di giudizio a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo;

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