TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-05-19, n. 202308568

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-05-19, n. 202308568
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308568
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2023

N. 08568/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00798/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 798 del 2020, proposto da:
Associazione Cittadini Bresciani e Veronesi per la Tutela dell'Ambiente, Associazione Medicina Democratica – Movimento di Lotta per la Salute – O.N.L.U.S., Associazione San Martino Domani, Comitato Lobia per Lobia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato R F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S G in Roma, via Monte di Fiore, 22;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, CIPE - Comitato Interministreriale per la Programmazione Economica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Consorzio IRICAV DUE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Annoni in Roma, via Udine 6;
RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittorio Colonna, 39;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della Deliberazione n. 84/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/07/2018, con la quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) ha approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione il progetto definitivo della nuova linea AV/AC Verona Vicenza - Padova limitatamente al primo lotto funzionale Verona - bivio Vicenza - escluso il Nodo di Verona est - di competenza del Contraente generale Iricav Due”;

- della determina n. 472 del 29 dicembre 2016, con cui la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del parere n. 2233 del 2016 della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS, si è espressa con parere positivo sulla verifica di ottemperanza del progetto definitivo del primo lotto funzionale nelle parti comprese tra la p.k. 0+000 e la p.k. 12+725 e tra la p.k. 29+482 e la p.k. 32+525 (opere non in variante);

- del parere n. 2232 del 25 novembre 2016, con cui la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha espresso parere positivo, ai fini della valutazione della compatibilità ambientale;

- ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto;

quanto ai motivi aggiunti:

- del medesimo parere n. 2232 del 25 novembre 2016, della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, già impugnato con il ricorso introduttivo, nella parte in cui detto parere è stato integrato e confermato con il parere n. 2923 del 18/01/2019, comunicato con nota prot. n. 3331/2019 della DVA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell’ambiente ha ritenuto che “il parere (n. 2232 del 25 novembre 2016 n.d.r) abbia valutato la problematica connessa all’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche, alla luce delle osservazioni pervenute nel corso del procedimento di VIA Speciale”;

- ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di CIPE - Comitato Interministreriale per la Programmazione Economica e del Consorzio Iricav Due e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso in riassunzione dinnanzi all’intestato TAR, conseguente alla ordinanza del TAR Veneto n. 44 del 15.1.2020 (relativa alla causa RG. n. 1161/2018), con la quale detto TAR declinava la propria competenza per territorio in favore del TAR Lazio, le Associazioni ed il Comitato in epigrafe indicati impugnavano i seguenti atti:

1) deliberazione n. 84/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/07/2018, con la quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) approvava il progetto definitivo per la realizzazione della nuova linea AV/AC Verona - Vicenza - Padova limitatamente al primo lotto funzionale Verona - bivio Vicenza (escluso il Nodo di Verona est), di competenza del Contraente Generale Iricav Due;

2) la determina n. 472 del 29 dicembre 2016, con cui la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del parere n. 2233 del 2016 della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS, si era espressa con parere favorevole sulla verifica di ottemperanza del progetto definitivo del primo lotto funzionale, nelle parti comprese tra la p.k. 0+000 e la p.k. 12+725 e tra la p.k. 29+482 e la p.k. 32+525 (opere non in variante);

3) il parere n. 2232 del 25 novembre 2016, con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ha espresso parere positivo, ai fini della valutazione della compatibilità ambientale;

4) ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto;

quanto ai motivi aggiunti:

5) il parere n. 2923 del 18/01/2019, comunicato con nota prot. n. 3331/2019 della DVA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell’ambiente dichiarava che “il parere (n. 2232 del 25 novembre 2016 n.d.r) aveva valutato la problematica connessa all’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche, alla luce delle osservazioni pervenute nel corso del procedimento di VIA Speciale”.

2. Le Associazioni e il Comitato ricorrenti premettevano brevi cenni sulla loro legittimazione attiva alla impugnazione degli atti suddetti, deducendo, in particolare:

- l’Associazione Cittadini Bresciani e Veronesi per la tutela dell’ambiente, di operare nelle Province di Brescia e di Verona e di perseguire, come da oggetto statutario, la solidarietà sociale, la difesa del territorio e dell’ambiente in cui gli associati vivono;

- l’Associazione Medicina Democratica – Movimento di Lotta per la Salute – Onlus, di essere un’associazione a carattere nazionale e di avere ad oggetto la tutela generale della salute dei cittadini la cui legittimazione ad impugnare atti amministrativi era pacificamente riconosciuta;

- l’Associazione San Martino Domani, di essere un’associazione locale politico-culturale per il pieno sviluppo della persona umana, come da oggetto statutario, con finalità volte anche al miglioramento e alla tutela della salute dell’uomo e della salubrità dell’ambiente del territorio interessato dal progetto del lotto funzionale Brescia - Verona della linea AV/AC tratto Verona – Padova;

- il Comitato Lobia Per Lobia, di essere un ente apartitico volto alla promozione di attività sociale con lo scopo di rapportare la comunità con gli enti pubblici e promuovere iniziative atte a far crescere la coscienza collettiva a tutti livelli per lo sviluppo al servizio dell’uomo nel rispetto dell’ambiente, utilizzando con parsimonia le risorse e combattendo gli sprechi.

3. I fatti di causa si riassumono nei termini di seguito esposti.

Il CIPE, con delibera n. 94 del 29/03/2006 approvava il progetto preliminare della linea ferroviaria dell’Alta Velocità in oggetto, limitatamente alle tratte di “1^ fase tra Verona e Montebello e tra Grisignano di Zocco e Padova”. La realizzazione dell’opera era stata impostata prevedendo l’affidamento di essa ad un contraente generale, che veniva individuato nel Consorzio IRICAV DUE s.p.a. sulla base della risalente convenzione stipulata dalla società TAV s.p.a. il 15.10.1991.

A conclusione dei lavori di un tavolo tecnico istituito nel 2012 dal MIT, veniva sottoscritto il Protocollo di intesa del 29 luglio 2014 tra il MIT, la Regione del Veneto, RFI S.p.A., il Comune di Vicenza e la C.C.I.A.A. di Vicenza, che convenivano, per ridurre i costi di realizzazione dell’opera, di adottare una diversa soluzione di tracciato rispetto a quanto già era stato previsto dalla delibera n. 94 del 2006 per la tratta Montebello Vicentino – Vicenza.

Quindi, con Addendum del 30 ottobre 2015 al menzionato Protocollo di intesa, le parti convenivano di riarticolare l’opera in tre lotti funzionali così distinti:

1) primo lotto funzionale: Verona - bivio Vicenza;

2) secondo lotto funzionale: attraversamento di Vicenza;

3) terzo lotto funzionale: Vicenza – Padova.

Il primo di essi veniva a sua volta suddiviso in due sub-lotti, il primo da Verona (p.k. ossia “progressiva chilometrica” 0+000) a Montebello Vicentino (p.k. 32+525) e il secondo da Montebello Vicentino (p.k. 32+525) a bivio Vicenza (p.k. 44+250).

Ciò al fine di consentire l’innesto della linea AV/AC sulla linea storica esistente.

Rispetto al progetto preliminare del 2006, dunque, il nuovo progetto approvato prevedeva alcune varianti sostanziali in quanto: il tracciato del primo sub-lotto funzionale si sarebbe sviluppato secondo quanto previsto dal progetto preliminare tra la p.k. 0+000 e la p.k. 12+725 e avrebbe proseguito il tracciato in variante, mentre il secondo sub-lotto funzionale sarebbe stato interamente in variante di tracciato.

Su tali basi, il progetto definitivo del primo lotto funzionale di competenza del Contraente Generale veniva trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 30 ottobre 2015. Successivamente, Italfer S.p.A., in nome e per conto del soggetto aggiudicatore, in data 28 novembre 2015, dava avvio al procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità con la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento.

Quindi il Consorzio Iricav Due presentava l’istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 167, comma 5 e dell’art. 183 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per le opere in variante rispetto al progetto preliminare nonché per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla delibera n. 94 del 2006 di approvazione del progetto preliminare.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), con determina della competente Direzione Generale n. 472 del 29 dicembre 2016, sulla base del parere n. 2233 del 2016 della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS, esprimeva parere positivo sulla verifica di ottemperanza del progetto definitivo del primo lotto funzionale (per le parti comprese tra la p.k. 0+000 e la p.k. 12+725 e tra la p.k. 29+482 e la p.k. 32+525, i.e. le opere non in variante).

La stessa Commissione Tecnica, con parere n. 2232 del 25 novembre 2016, esprimeva parere positivo, ai fini della valutazione della compatibilità ambientale.

Sul progetto esprimeva parere favorevole (con prescrizioni) anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLLPP), con il voto n. 45/16, emendato durante l’assemblea generale del 31 marzo 2017.

Infine, con Deliberazione n. 84/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/07/2018, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), approvava:

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell’art. 12 del DPR n. 327 del 2001, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della nuova linea AV/AC Verona - Vicenza - Padova limitatamente al primo lotto funzionale Verona - bivio Vicenza - escluso il Nodo di Verona est - di competenza del Contraente Generale Iricav Due (ad eccezione delle parti in variante);

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 167, comma 5, del D.lgs. n. 163 del 2006, e degli articoli 10 e 12 del DPR n. 327 del 2001, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale e della apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della nuova linea AV/AC Verona - Vicenza - Padova limitatamente al primo lotto funzionale Verona - bivio Vicenza (escluso il Nodo di Verona est) di competenza del Contraente generale Iricav Due, limitatamente alle seguenti parti in variante rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera n. 94 del 2006 (e oggetto del citato parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 2232 del 25 novembre 2016): a) la c.d. variante di San Bonifacio per una lunghezza di circa 17 km, localizzata nel primo sub-lotto funzionale;
b) il tracciato che si sviluppa all’interno del corridoio individuato dalle prescrizioni della delibera n. 94 del 2006, costituente il secondo sub-lotto funzionale;
c) il Piano di utilizzo del materiale da scavo di cui al decreto emanato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, «regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo», relativo all’intero primo lotto funzionale;
d) i tracciati degli elettrodotti e cavidotti afferenti alla linea AV/AC;
e) la cantierizzazione e i siti di produzione inerti e recupero ambientale;
f) le opere connesse afferenti alla linea AV/AC relative al secondo sub-lotto funzionale.

Con l’allegato 1 alla deliberazione, il CIPE imponeva n. 137 prescrizioni e 31 raccomandazioni al general contractor.

Successivamente, nell’ottobre 2017, RFI spa richiedeva l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale per i progetti preliminari relativi alla: - Linea AV/AC Torino-Venezia - Tratta Verona-Vicenza - Nodo AV/AC di Verona: ingresso est;
- Linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia: tratta AV/AC Verona-Padova – 2^ Lotto funzionale - Progetto preliminare dell'intervento "Attraversamento di Vicenza".

Si tratta delle tratte ferroviarie immediatamente ad est ed ovest della tratta approvata con la delibera CIPE n. 84/2017 (AV/AC Verona – Padova, primo lotto funzionale Verona - bivio Vicenza). Ambedue le procedure erano ancora in itinere, al momento dell’approvazione dell’impugnata delibera.

4. Avverso gli atti impugnati gli enti ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di impugnazione:

1) violazione dell’art. 167, comma 5 e dell’art. 183 e 185, comma 5 del d. lgs. n. 163/2006. eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria. omessa valutazione complessiva dell’impatto ambientale;

2) violazione dell’art. 183 e 184 del d. lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e grave travisamento dei fatti. mancata valutazione dell’opzione zero e delle opzioni alternative;

3) violazione dell’art. 183 e 184 del d. lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. violazione del principio di precauzione di cui all’art. 191 del tfue.omessa valutazione dell’inquinamento da PFAS;

4) violazione dell’art. 183 del d.lgs. 163/2006. Violazione dell’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi