TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-05-19, n. 202308574

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Il provvedimento analizzato è una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, emessa il 22 febbraio 2023, con la quale è stato respinto il ricorso di una società di autonoleggio contro un provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). La ricorrente contestava la vessatorietà di una clausola contrattuale che prevedeva un addebito di 50 euro per la gestione di violazioni del codice della strada da parte dei clienti. Le richieste della parte ricorrente si fondavano sulla qualificazione della clausola come corrispettivo per servizi aggiuntivi, sostenendo che non fosse una penale e che l'AGCM avesse violato il principio di imparzialità, non avviando procedimenti simili contro altri operatori del settore.

Il giudice ha ritenuto infondati i motivi del ricorso, confermando la qualificazione della clausola come vessatoria. Ha argomentato che l'importo richiesto fosse manifestamente eccessivo rispetto al danno subito dalla società, evidenziando che la gestione delle contravvenzioni rientrava nelle normali attività aziendali. Inoltre, ha sottolineato che le proroghe del procedimento da parte dell'AGCM erano giustificate da esigenze istruttorie e non violavano i diritti di difesa della ricorrente. La sentenza ha quindi confermato la legittimità dell'operato dell'AGCM, respingendo il ricorso e condannando la parte ricorrente alle spese di lite.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-05-19, n. 202308574
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308574
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2023

N. 08574/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08053/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8053 del 2022, proposto da
Sicily By Car s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A M C e A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C A R in Roma, via Michele Mercati 42;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;



per l'annullamento

del provvedimento n. 30177, prot. n. 46333, adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 24.5.2022 a definizione del procedimento CV232, notificato alla Sicily by Car S.p.A. a mezzo p.e.c. in data 7.06.2022, con il quale la predetta Autorità: ha deliberato “a) che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, che prevede l'applicazione di un addebito di importo pari a € 50,00 (IVA esclusa) a carico del cliente consumatore per la gestione delle violazioni da parte di quest'ultimo del Codice della strada e dei casi di mancato pagamento di pedaggio o parcheggio, accertati e notificati al professionista dall'ente competente in relazione al veicolo oggetto del contratto di autonoleggio senza conducente, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f), e 34 del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione”; ha disposto “a) che la società Sicily By Car S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37 bis del Codice del Consumo e dell'articolo 21, comma 8, del Regolamento, secondo le seguenti modalità:1) il testo dell'estratto del provvedimento è quello riportato nell'allegato al presente provvedimento; 2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per venti giorni consecutivi sulla home page del sito internet https://www.sicilybycar.it/ con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento; b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla home page del sito di Sicily by Car S.p.A. https://www.sicilybycar.it/; c) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito internet su cui verrà pubblicato l'estratto, così come nelle restanti pagine, né altrove, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato”; inoltre ha precisato che “Ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro” e che “L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità”; e di tutti gli atti, anche non conosciuti dalla ricorrente, presupposti, endoprocedimentali e/o connessi, tra cui la nota prot. n. 56527 registro partenza del 2.07.2021 contenente la comunicazione di avvio del procedimento, le deliberazioni dell'AGCM del 4.11.2021, del 18.01.2022 e del 29.03.2022 (non trasmesse alla ricorrente), con le quali sono state disposte proroghe del termine di conclusione del procedimento e le relative note di comunicazione alla Sicily by Car S.p.A. prot. n. 83711 registro partenza del 05.11.2021, prot. n. 13951 registro partenza del 20.01.2022 e prot. n. 30401 registro partenza del 29.03.2022, nonché la nota prot. n. 30886 registro partenza del 30.03.2022 contenente la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, oltre agli atti consequenziali all'impugnato provvedimento dell'AGCM n. 30177 del 24.5.2022;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del Codacons;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe Sicily By Car s.p.a. ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha dichiarato la vessatorietà, ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f), e 34 del Codice del consumo, della clausola di cui all’art. 2.2, lettera e), delle condizioni generali di contratto della Sicily by Car, secondo la quale il cliente si obbliga “ a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio e a versare al Locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento il corrispettivo (€ 50,00 più iva) per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo ”.

La ricorrente ha dedotto che l’Autorità aveva ritenuto che la clausola in questione, imponendo al cliente il pagamento di un importo distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, che il professionista acquisisce in via immediata, a titolo di penale o altro titolo equivalente, in aggiunta al pagamento di parcheggi, pedaggi o delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla circolazione del veicolo, costituisse una penale ingiustificata e manifestamente eccessiva.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 33, commi 1 e 2 lett. f) e 34 del Codice del Consumo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1382 c.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 2, del Codice del Consumo. Carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 3 della