TAR Torino, sez. II, sentenza 2010-04-15, n. 201001930

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2010-04-15, n. 201001930
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201001930
Data del deposito : 15 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00760/2009 REG.RIC.

N. 01930/2010 REG.SEN.

N. 00760/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 760 del 2009, proposto da:
OSPITALIERI PIER VITTORIO, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M G T in Torino, via Giacomo Medici, 109;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;
QUESTURA DI BIELLA;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’avviso orale ex art. 1 punto 3) e art. 4 comma I della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 n. 67/2009/II A.O.Div. Anticrim. adottato dal Questore della Provincia di Biella in data 24.03.2009, comunicato e notificato al ricorrente il 15.04.2009 con verbale di notificazione e relativo processo verbale in pari data;

nonché per l’annullamento

di ogni atto ulteriore, presupposto, consequenziale, e comunque connesso e per ogni ulteriore statuizione.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la memoria difensiva del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2010 la dott.ssa O F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato in data 17/06/2009 il sig. Opitalieri Pier Vittorio impugnava, previa richiesta di sospensiva, il provvedimento con il quale, il 24/03/2009, il Questore della Provincia di Biella “esaminati gli atti di … ufficio, sulla base dei quali (egli) … risulta(va) essere stato condannato per evasione e indagato più volte per ingiuria, minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, lesioni personali, danneggiamento, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, furto, violenza privata, reati inerenti gli stupefacenti, evasione, nonché segnalato per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, rapina, ricettazione, diffamazione, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, percosse, porto di armi o di oggetti atti ad offendere, contravvenzioni”, essere stato sottoposto all’applicazione della misura di prevenzione dell’avviso orale nel 2002, ed aver, comunque, “continuato a manifestare un comportamento particolarmente violento orientato a condotte antisociali”, tale da farlo ritenere “soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica con spiccata tendenza a delinquere”, lo invitava “a mutare condotta, non dando luogo a ulteriori sospetti con il suo comportamento”, e lo avvisava che, se avesse persistito nel comportarsi in maniera non conforme alla legge ovvero avesse continuato ad accompagnarsi a pregiudicati e a persone con segnalazioni di Polizia, sarebbe stato proposto al competente Tribunale per l’applicazione nei suoi confronti della più grave misura di prevenzione prevista dall’art. 3 della l. n. 1423/1956 e succ. mod.

In relazione al provvedimento impugnato il sig. Opitalieri lamentava, quali motivi di ricorso, violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e carenza di motivazione.

Con ordinanza n. 628/i/09 del 27/07/2009 questa sezione, ritenuto necessario ai fini della decisione sull’istanza cautelare, integrare gli elementi di giudizio, disponeva adempimenti istruttori.

Con atto depositato il 22/09/2009 si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando anche gli atti ed i documenti relativi al procedimento concluso con il provvedimento impugnato.

All’udienza in camera di consiglio del 14/10/2009, fissata per la discussione della sospensiva, il ricorrente rinunciava all’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 17/02/2010 la causa veniva, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il primo motivo di gravame, con cui il ricorrente censura il provvedimento questorile, in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della l. n. 241/1990, non è meritevole di accoglimento.

In disparte ogni considerazione in ordine al fatto che il sig. Opitalieri non ha indicato o allegato in questa sede gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento, ove avesse ricevuto la comunicazione - limitandosi unicamente a dolersi del mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento - e che, nel caso di specie, le circostanze fattuali che hanno indotto il Questore ad emettere l’avviso orale, sono, per quantità e tipologia, tali da destare particolare allarme sociale e da rendere, in ogni caso, necessaria l’adozione immediata della misura di che trattasi, per l’esigenza di evitare l’ulteriore verificarsi di avvenimenti pregiudizievoli per la sicurezza e la tranquillità pubblica, (come evidenziato dalla stessa Amministrazione nel provvedimento impugnato) il Collegio, condividendo un orientamento giurisprudenziale ampiamente diffuso (cfr., ex multis, TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 31/01/2008 n. 57) ritiene che l’avviso orale ex art. 4 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in quanto atto di natura ed efficacia eminentemente monitoria, emesso al fine di prevenire possibili fonti di pericolo per beni di valore primario, quali la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, non necessiti di essere preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento.

Parimenti infondato appare, poi, l’ulteriore motivo di ricorso, con cui l’interessato ha lamentato la pretesa carenza di motivazione del provvedimento impugnato, per la mancata enunciazione dei “fatti concreti ritenuti penalmente rilevanti e in ordine ai quali si sono svolte le indagini”, per la omessa specificazione delle condotte considerate “antisociali” e per la mancata precisazione dei reati, tra quelli indicati nel punto 3 dell’art. 1 l. n. 1423/56, ai quali egli sarebbe dedito.

Gli elementi fattuali sulla base dei quali il Questore di Biella si è determinato ad emettere l’avviso orale - indicati nel provvedimento impugnato con la semplice elencazione delle fattispecie, ma enunciati in modo specifico e particolareggiato negli atti del procedimento, espressamente richiamati nell’avviso orale - appaiono, in verità, largamente sufficienti ad integrare i presupposti previsti dalla legge per l’emissione di tale atto, destinato - a norma del punto 3 dell’art. 1 l. n. 1423/56 - ad essere adottato nei confronti di “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” .

Ritiene, infatti, il Collegio che le indicazioni riportate con riferimento ai reati commessi siano pienamente idonee a consentire al ricorrente, che ha commesso i relativi fatti, di apprezzarne l’effettiva consistenza, anche avuto riguardo alla circostanza per la quale tutte le condanne, gli arresti e le misure applicate sono stati necessariamente preceduti dalle rispettive contestazioni.

Sempre dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 5 depositato dalla Questura) si rileva, inoltre, che negli ultimi anni il sig. Opitalieri è stato svariate volte controllato dai Carabinieri in bar e night club, in compagnia di persone con precedenti penali e di polizia, e, seppure invalido civile con inabilità al lavoro si sempre è rifiutato di seguire un progetto di aiuto integrato a suo favore da parte dei Servizi Sociali di Biella, preferendo continuare a dedicarsi alle attività illecite nelle quali è stato più volte sorpreso e denunciato.

Tutti questi fatti rafforzano ulteriormente il convincimento del Collegio sulla correttezza e la legittimità della valutazione operata dal Questore circa la necessità di diffidare l’interessato, affinché cambi condotta.

Al riguardo, si ritiene, peraltro, di condividere pienamente l’ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa in materia, secondo il quale i presupposti per l’adozione dell’avviso orale non esigono la sussistenza di prove sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti che, secondo regole di ragionevolezza ed in base ad una valutazione ampiamente discrezionale, inducano l’autorità di polizia a ritenere sussistenti quelle condizioni di pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubbliche della persona avvisata che possano eventualmente dar luogo, in seguito, all’applicazione di una misura di prevenzione(v. ex multis: C.d.S., sez. VI, 25/6/2007 n. 3548;
30/12/2005 n. 7581;
T.A.R. Piemonte, sez. II^, 22/6/2004 n. 1149;
T.A.R. Basilicata, 22/4/2002 n. 312;
T.A.R. Abruzzo –AQ- 3/4/2002 n. 164).

In definitiva, il ricorso è manifestamente infondato nei termini dianzi esposti e deve essere respinto.

Dall’accertamento della manifesta infondatezza del ricorso in questione discende anche la revoca, ai sensi dell’art. 136 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla relativa commissione con provvedimento del 16/07/2009.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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