TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-04-03, n. 201500283

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-04-03, n. 201500283
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500283
Data del deposito : 3 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00092/2014 REG.RIC.

N. 00283/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00092/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2014, proposto da:
A B, rappresentato e difeso dall'avv. M Z, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;

contro

Comune di Grottammare, rappresentato e difeso dall'avv. M O, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, Via Matteotti, 99;

per l'annullamento

dell'ordinanza di rimessa in pristino stato dei luoghi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grottammare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Francesca Aprile e udito il difensore del Comune, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, è stata impugnata l’ordinanza n° 82 del 2/12/2013.

Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Comune di Grottammare, che ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 19 marzo 2015, sentito il difensore dell’amministrazione comunale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L’ordinanza impugnata è motivata sulle parziali difformità dai titoli abilitativi per le quali è stata ingiunta la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Non sono state mosse specifiche censure atte a confutare le argomentazioni con le quali, nel provvedimento di cui si controverte, è stata appurata la realizzazione di una scala esterna e di un locale adiacente alla rampa carrabile in violazione delle distanze legali.

Altresì, è rimasto non specificamente contestato che l’aumento volumetrico al piano seminterrato sia stato effettuato in contrasto con gli strumenti urbanistici.

Per tali ragioni, il ricorso dev’essere respinto.

Le spese processuali possono essere compensate tra le parti costituite.

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