TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-11-18, n. 202400810
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Testo completo
Pubblicato il 18/11/2024
N. 00810/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2022, proposto da
M T F, rappresentata e difesa dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di Terni prot. n. 154815 del 19 ottobre 2021, notificata il 27 ottobre 2021, con la quale è stata comunicata all'odierna ricorrente, quale attuale proprietaria dell'immobile, l'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in riferimento all'unità immobiliare destinata a civile abitazione sita in Terni, Via dei Pressio Colonnese n. 31, distinta catastalmente al fg. 129, particella 4483, sub 58 ;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, incluso, per quanto possa occorrere, l'ordinanza di sospensione lavori del Comune di Terni n. 64063 del 15 maggio 2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 la dott.ssa E D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Sig.ra M T F impugna l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di Terni prot. n. 154815 del 19 ottobre 2021, con la quale le veniva comunicata, quale attuale proprietaria dell’appartamento sito in Terni, Via dei Pressio Colonnese n.31, distinto catastalmente al foglio 129, particella 483, sub 58 - l’ingiunzione rivolta alla Vallerignani Costruzioni S.r.l. in liquidazione, quale ditta esecutrice dei lavori, e all’Arch. Carlo Giani, quale Direttore dei lavori, di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, in riferimento alla realizzazione mediante ampliamento volumetrico di un’unità immobiliare ad uso residenziale.
2. Va premesso in punto di fatto che l’appartamento oggetto di giudizio era stato realizzato dalla Vallerignani Costruzioni nel quadro di un più ampio complesso immobiliare, autorizzato con permesso di costruire rilasciato dal Comune di Terni n. 75 del 26 marzo 2006, dunque in epoca precedente all’acquisto da parte della ricorrente della singola unità abitativa, avvenuto con atto notarile del 20 gennaio 2010.
3. Con nota prot. 8335 del 21 gennaio 2015 il Comune di Terni aveva respinto una prima istanza di sanatoria riguardante l’appartamento di proprietà Falini; quindi in data 19 novembre 2016 la società Vallerignani Costruzioni, aveva presentato una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria (assunta al prot. 167893), nella quale oltre a riproporre le domande già respinte, domandava di sanare anche le difformità che interessavano altri edifici residenziali plurifamiliari siti nello stesso complesso immobiliare. A seguito della segnalazione di altri condomini, i tecnici comunali operavano un sopralluogo in data 15 febbraio 2017, nel corso del quale appuravano che le altezze utili di tutti i vani dell’appartamento erano inferiori a quelle minime imposte dall’art. 90 del regolamento edilizio comunale. Seguivano il diniego di permesso di costruire in sanatoria prot. 24024 del 20 febbraio 2017 e l’ordinanza di sospensione lavori n. 64063 del 15 maggio 2017, entrambi impugnati dalla Vallerignani Costruzioni con ricorso straordinario al capo dello stato, poi respinto con decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 2020.
3.1. Per quanto di rilievo nella presente sede, nell’ambito dell’istruttoria del predetto gravame il Consiglio di Stato emetteva il parere n. 732 del 7 aprile 2020, nel quale, pur ritenendo fondate le censure spiegate dalla ricorrente quanto all’erroneità delle misurazioni dei tecnici comunali - i quali con riguardo ad un soffitto composto di travi in legno, non misuravano le altezze tenendo conto della distanza tra pavimento e soffitto bensì della distanza “sotto trave”, in violazione della previsione contenuta nell’art. 90 del regolamento edilizio del Comune di Terni – riteneva di respingere comunque il ricorso, in quanto “applicando a tali misurazioni la tolleranza del 2 per cento prevista dall’art. 145, comma 7, della l.r. n. 1/2005, pari quindi a cm. 5,4, quanto meno l’altezza del soggiorno/cucina risulta in ogni caso inferiore a quello minimo previsto dalla legge .”
3.2. Non solo. Il Consiglio di Stato, a fronte del rigetto dell’unica censura proposta dalla ricorrente, accertava altresì che “il provvedimento di diniego n. 24024 del 20 febbraio 2017 è motivato anche dall’assenza, nel caso di specie, del presupposto della c.d. “doppia conformità”, in base alla quale è possibile ottenere il permesso in sanatoria soltanto se l’intervento risulta essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Tale circostanza risulta,