TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-06-06, n. 200900496

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-06-06, n. 200900496
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 200900496
Data del deposito : 6 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01238/1997 REG.RIC.

N. 00496/2009 REG.SEN.

N. 01238/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1238 del 1997, proposto da:
S C, G C, N D R, A N, T R, S S, D G, G B, L L, V S S, S P e C A, rappresentati e difesi dagli avv. G C e C C, con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Ancona, corso Garibaldi, 38;



contro

- Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;
- Ministero del Tesoro, non costituito;



per l'annullamento

della nota del 20/5/1997, prot. n. 333-D/9807, recante il rigetto dell’istanza dei ricorrenti di essere inquadrati nel ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato con le decorrenze ivi indicate e di vedersi corrisposto il relativo trattamento economico differenziale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale,

e per l’accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti all’inquadramento nel ruolo dei Sovrintendenti con decorrenza dalla data di entrata in vigore della L. n. 395/1990.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/04/2009 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Con il presente gravame, gli odierni ricorrenti (tutti ex dipendenti della Polizia di Stato, collocati in quiescenza tra il 1991 e il 1994) agiscono per conseguire il riconoscimento del loro diritto all’inquadramento (con decorrenza dalla data di entrata in vigore della L. n. 395/1990 o, se successiva, da quella di acquisizione della qualifica di U.P.G.) nel ruolo dei Sovrintendenti della P.S. e per vedersi liquidare il trattamento economico differenziale fra quanto percepito in ragione della formale qualifica posseduta (Assistente capo di P.S., con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria) e quanto spetterebbe loro in ragione della superiore qualifica.

La pretesa viene fatta discendere dalla disposizione di cui all’art. 68, comma 5, del D.Lgs. n. 443/1992, per effetto del quale il personale della Polizia Penitenziaria che alla data di entrata in vigore della L. n. 395/1990 rivestiva il grado di Appuntato scelto con qualifica di U.P.G. è stato inquadrato nella qualifica di Sovrintendente. Poiché il grado di Appuntato scelto della Polizia Penitenziaria corrisponde a quello di Assistente capo della P.S., i ricorrenti ritengono che l’equiparazione debba riguardare anche l’inquadramento nella qualifica di Sovrintendente. Al riguardo, si chiede al Tribunale, se necessario, di investire la Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del D.Lgs. n. 197/1995 (le cui disposizioni si applicano solo al personale della Polizia di Stato in servizio all’1/9/1995), nella parte in cui non prevede che l’inquadramento nel ruolo dei Sovrintendenti debba avere luogo a far tempo dalla data di entrata in vigore della L. n. 395/1990. Inoltre, i ricorrenti deducono che la nota impugnata è carente dal punto di vista motivazionale e che il diniego oggetto di gravame viola l’art. 36 Cost. e l’art. 2103 c.c.

2. Si è costituito il Ministero dell’Interno, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la tardività del ricorso.

3. Alla pubblica udienza dell’8/4/2009 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.

4. Il ricorso, ammissibile per quanto concerne la giurisdizione e la tempestività, è infondato nel merito e va pertanto rigettato.

4.1. Per quanto concerne la giurisdizione, il ricorso è stato correttamente incardinato davanti al T.A.R., visto che nella specie non si discute della misura del trattamento pensionistico spettante ai ricorrenti, bensì del diritto al superiore inquadramento, cioè di una vicenda attinente al rapporto di lavoro (seppure suscettibile di spiegare effetti sulla misura del trattamento di quiescenza). Al riguardo, il Tribunale, anche ai sensi dell’art. 26 L. n. 1034/1971, non può che richiamare la nota decisione n. 32 del 1995 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nonché le più recenti decisioni delle Sezioni IV e VI del Consiglio di Stato n. 1760/2003 e n. 1934/2003, in

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