TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2020-04-07, n. 202000223

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2020-04-07, n. 202000223
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202000223
Data del deposito : 7 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2020

N. 00173/2020 REG.RIC.

N. 00223/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00173/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Leonardo Covella in Lecce, viale M. De Pietro;


contro

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2019, con il quale l’AGEA ha dato luogo all’annullamento dei titoli PAC di pertinenza di -OMISSIS-, ed ha chiesto al ricorrente la restituzione, entro sessanta giorni, “degli importi degli aiuti relativi ai titoli in questione”, e segnatamente € 27.132,11 per l’anno 2014 ed € 176,63 per l’anno 2018, per un totale di € 27.308,71;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 aprile 2020 il dott. Giovanni Gallone;


Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che il ricorso non appare fondato, in quanto:

- il ricorrente si è limitato ad invocare la violazione degli artt. 5, 7, 8 e 9 L. n. 241 del 1990 senza dedurre quale sarebbe stato il suo possibile apporto procedimentale (a parte l’infondato riferimento all’art. 80 del Regolamento CE n. 1122/2009), mentre per costante insegnamento pretorio (così da ultimo T.A.R. Sardegna, sez. I, 8 agosto 2018, n.739 ma cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786, sez. V, 18 aprile 2012, n. 2257, sez. V, 5 dicembre 2014, n. 5989, sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1060) “ l'omessa comunicazione di avvio non determina l'annullabilità del provvedimento finale, anche se si tratti di provvedimento a contenuto discrezionale (quali sono i provvedimenti di secondo grado come l'annullamento d'ufficio), purché l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ” con la precisazione che “ a tale fine, l'art. 21-octies deve essere interpretato nel senso di evitare che l'amministrazione sia onerata in giudizio di una prova diabolica, e cioè della dimostrazione che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in relazione a tutti i possibili contenuti ipotizzabili, per cui si deve comunque porre previamente a carico del privato l'onere di indicare, quanto meno in termini di allegazione processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, onde indirizzare l'amministrazione verso una decisione diversa da quella assunta ”;

- l’impugnato annullamento d’ufficio è stato disposto (a ben vedere), ai sensi dell’art. 21 nonies comma 2 bis della L. n. 241 del 1990, in conseguenza di una falsa rappresentazione dei fatti offerta dall’originario istante sicché la motivazione addotta a suo sostegno e che si è sostanziata nel richiamo all’ipotesi di cui all’art. 81 comma 1 Reg. CE n. 1122/2009 (riguardante anche il soggetto cessionario) e nell’indicazione specifica dei titoli interessati, deve ritenersi adeguata, non essendo in particolare necessaria, a fronte di una situazione in cui il privato non può vantare alcun legittimo affidamento, l’analitica esplicitazione delle ragioni che fanno ritenere prevalente l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto;

- gli artt. 80 e 81 Reg. CE n. 1122/2009 regolano situazioni radicalmente diverse riferendosi a momenti distinti del procedimento e, rispettivamente, a quello finale di erogazione dell’importo e quello, più a monte, di assegnazione del diritto stesso all’aiuto, con la conseguenza che la previsione di cui al par. 3 dell’art. 80 che esclude l’obbligo di restituzione “ nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore ” non può trovare applicazione, neppure in via analogica, al caso che occupa, in cui viene in rilievo, una falsa rappresentazione dei fatti offerta dall’istante prima concessione del contributo, e non un mero errore in sede di liquidazione o pagamento dello stesso.

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