TAR Palermo, sez. II, sentenza 2009-03-09, n. 200900489

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2009-03-09, n. 200900489
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 200900489
Data del deposito : 9 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01957/2008 REG.RIC.

N. 00489/2009 REG.SEN.

N. 01957/2008 REG.RIC.

N. 02353/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2008, proposto da: A G, nella qualità di candidato non eletto all’elezione per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trapani svoltesi nei dì 15/16 giugno 2008 e di cittadino elettore della Provincia di Trapani, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv.to P M, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza V.E. Orlando n.33,

contro

la Provincia Regionale di Trapani, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti D M, Antonino Barbiera, Maria Stella Porretto ed Emilio Candore, componenti dell’Avvocatura provinciale, e domiciliato per legge presso la Segreteria di questo TAR, in via Butera n.6,
il Consiglio Provinciale della Provincia Regionale di Trapani, non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

-S M, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Inglese, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Pollina in Palermo, via Sciuti n. 180, e
-P I A;
F F M, G S, non costituitisi in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 2353 del 2008, proposto da: A G, nella qualità di candidato non eletto all’elezione per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trapani svoltesi nei dì 15/16 giugno 2008 e di cittadino elettore della Provincia di Trapani, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv.to P M, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza V.E. Orlando n.33;

contro

la Provincia Regionale di Trapani, in persona del Presidente pro-tempore;
il Consiglio Provinciale della Provincia Regionale di Trapani, non costituitisi in giudizio;

nei confronti di

-S M, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Inglese, con domicilio eletto presso Massimo Pollina in Palermo, via Sciuti n. 180;
-G S, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Saladino e Giuseppe Mantia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Palermo, via Goethe n.1;
-P I A e F F M, non costituitisi in giudizio;

per l’annullamento

quanto al 1° ricorso ( RG 1957/08 ):

1)del provvedimento di ammissione, reso in data 26/5/08 dal disciolto Ufficio Elettorale Circoscrizionale per il Collegio di Marsala, nella parte in cui decideva di ammettere la candidatura, per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Trapani, di F F M;

2)del verbale n.34 in data 8/7/08 reso dall’Ufficio Elettorale Provinciale di Trapani, nella parte in cui proclamava l’elezione a Consigliere Provinciale “ dell’incandidabile “ F F M, per la lista “ Ettore Fca Fratelli D’Italia “, Collegio di Marsala, e di G S, per la lista elettorale “ Uniti per Trapani “ , Collegio di Trapani;

3)di tutte le schede elettorali ( n.848 ) riportanti voti attribuiti a F F M anche con riferimento ai relativi voti di lista “ illegittimamente assegnati alla lista di appartenenza dello stesso “;

4) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto di interesse, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti anche di natura istruttoria, antecedenti o successivi, comunque connessi o consequenziali a quelli sopra indicati;

per ottenere

la consequenziale correzione dei risultati elettorali, con l’attribuzione alla lista “ Ettore Fca-Fratelli D’Italia “ dell’unico seggio, comunque conseguito con i resti, nel Collegio di Trapani, anziché in quello di Marsala, e con la proclamazione dell’elezione del ricorrente alla carica di Consigliere Provinciale, con ogni ulteriore e relativa correzione in ordine all’assegnazione di seggi, secondo quanto dispone la normativa elettorale vigente;

in subordine

per l’annullamento di tutte le operazioni elettorali per l’elezione del Presidente e per il rinnovo degli organi della Provincia Regionale di Trapani;

quanto al 2° ricorso ( RG. 2353/08 ):

1)della deliberazione n.54/C adottata dal Consiglio Provinciale di Trapani nella seduta del 23/07/08, pubblicata nell’Albo provinciale dal 27/07/08 al 10/08/08, con la quale si convalidava nella carica di Consigliere Provinciale il Sig. S M, in sostituzione del Sig. F F M;

2) del provvedimento di ammissione, reso in data 26/5/08 dal disciolto Ufficio Elettorale Circoscrizionale per il Collegio di Marsala, nella parte in cui decideva di ammettere la candidatura, per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Trapani, di F F M;

3) del verbale n.34 in data 8/7/08 reso dall’Ufficio Elettorale Provinciale di Trapani, nella parte in cui proclamava l’elezione a Consigliere Provinciale “ dell’incandidabile “ F F M, per la lista “ Ettore Fca Fratelli D’Italia “, Collegio di Marsala, e di G S, per la lista elettorale “ Uniti per Trapani “ , Collegio di Trapani;

4)di tutte le schede elettorali ( n.848 ) riportanti voti attribuiti a F F M anche con riferimento ai relativi voti di lista “ illegittimamente assegnati alla lista di appartenenza dello stesso “;

5)di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;

per ottenere

la consequenziale correzione dei risultati elettorali, con l’attribuzione alla lista “ Ettore Fca-Fratelli D’Italia “ dell’unico seggio, comunque conseguito con i resti, nel Collegio di Trapani, anziché in quello di Marsala, e con la proclamazione dell’elezione del ricorrente alla carica di Consigliere Provinciale, con ogni ulteriore e relativa correzione in ordine all’assegnazione di seggi, secondo quanto dispone la normativa elettorale vigente;

in subordine

per l’annullamento di tutte le operazioni elettorali per l’elezione del Presidente e per il rinnovo degli organi della Provincia Regionale di Trapani


Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto il controricorso della Provincia Regionale di Trapani ( nel 1° ricorso );

Visto il controricorso di S M ( nel 1° ricorso );

Viste le controdeduzioni del controinteressato G S ( nel 2° ricorso );

Vista la memoria difensiva del contro interessato S M ( nel 2° ricorso );

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Nei giorni 15 e 16 giugno 2008 si svolgevano la operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale e per l’elezione diretta del Presidente della Provincia Regionale di Trapani, i cui risultati venivano asseverati nel verbale dell’Ufficio Elettorale Provinciale chiuso l’08 luglio 2008, dal quale si evince quanto segue.

Il ricorrente A G, candidato alla carica di consigliere provinciale della lista “ Ettore Fca- Fratelli d’Italia“ nel Collegio di Trapani ha conseguito n. 514 voti di preferenza, risultando il più votato di tale lista che, nel Collegio stesso raccoglieva in totale n.1147 voti, corrispondenti al 2,23% dei voti validi del Collegio, pari a n.51440, e con l’attribuzione dello 0,22 quale quoziente di attribuzione dei seggi. La predetta lista conseguiva, con i resti, un seggio elettorale che veniva assegnato al Collegio di Marsala ed attribuito a F F M, collocato al primo posto della lista con n.848 voti di preferenza.

La lista medesima conseguiva in detto Collegio in totale n. 3210 voti, corrispondenti al 7,76% dei voti validi del Collegio, pari a n.41368, con l’assegnazione del quoziente di attribuzione dei seggi 0,62 l’ultimo utile.

Sempre nel Collegio di Marsala a seguire la lista “ Ettore Fca- Fratelli d’Italia “ si posizionava la lista “ Uniti per Trapani “ che riportava n.2629 voti validi, corrispondenti al 6,36% dei voti validi, corrispondenti al 6,36% dei voti validi del Collegio e con l’assegnazione del quoziente di 0,51 per l’attribuzione dei seggi.

Nel Collegio di Trapani, per la lista “ Uniti per Trapani “ veniva proclamato eletto il candidato G S, risultato il primo della lista con n.548 voti di preferenza. Tale lista otteneva, in detto Collegio, in totale n.932 voti, corrispondenti all’1,81% dei voti validi del Collegio pari a n. 51440, con l’assegnazione del quoziente di attribuzione dei seggi dello 0,18.

Ciò premesso, il candidato A G - sulla base della considerazione che il F non avrebbe potuto partecipare alla competizione elettorale, in quanto incandidabile ai sensi dell’art. 15 della legge 55/90 ( oggi, art.58 del D.P.R. 267/2000 ) , con conseguente nullità dell’elezione dello stesso e dei voti attribuiti alla lista, e l’assegnazione in suo favore dell’unico seggio nel Collegio di Trapani - proponeva :

A) il 1° ricorso ( RG. n.1957/08 ) depositato il 22/09/08 e ridepositato il 06/10/08 con la prova delle avvenute notifiche dello stesso e del pedissequo decreto di nomina del relatore e di fissazione di udienza, con cui chiedeva l’annullamento in parte qua degli impugnati verbali elettorali e la conseguente correzione, per quanto di ragione, dei risultati elettorali od in subordine, l’annullamento dell’intera tornata elettorale.

A sostegno del ricorso l’interessato deduceva i motivi di censura seguenti:

1) Violazione dell’art.15, comma 1, lett. a) della legge 19 marzo 1990 n.55 come riproposto dall’art.58 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. Violazione dell’art.18, primo comma, lett. B) del T.U. approvato con D.P.REG. Sicilia 20 agosto 1960, n.3, come modificato dall’art.18 L.r. 1 settembre 1993 n.26 e dell’art. 2 L 18 gennaio 1992 n.16, per illegittimità del provvedimento di proclamazione.

Il controinteressato Felice Massimo F, candidato nel Collegio di Marsala per la lista “ Ettore Fca-Fratelli D’Italia “, non era candidabile ai sensi dell’art. 15 lett. a) della L. n.55/90, in quanto ha riportato condanna definitiva per un delitto previsto dall’art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, inflittagli dalla Corte d’Appello di Palermo con sentenza del 31 gennaio 2000.

2) Violazione dell’art.58 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 7 D.P.Reg. Sicilia 20 agosto 1960 n.3 e della normativa per l’elezione dei Consigli delle Province Regionali di cui alla L.r.14/69, 1 settembre 1993 n.26 e succ. modifiche, in relazione all’art.58, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. Erroneità del risultato elettorale e conseguente illegittimità del provvedimento di surroga adottato dal Consiglio provinciale di Trapani con delibera n.54/C nella seduta del 23/07/2008.

La radicale nullità del soggetto incandidabile si estende ai voti di lista, attesa l’inscindibile connessione che corre tra il voto di preferenza ed il voto accordato alla lista. Quanto poi alla surroga in favore del candidato S, disposta con la delibera del Consiglio provinciale di Trapani n. 54/C del 23/07/08, essa deve ritenersi illegittima poiché il predetto “ è stato ingiustamente eletto in surroga, grazie al contributo illegittimo, ed assolutamente essenziale, dei voti del più volte citato in candidabile.”

Si costituiva con controricorso la Provincia regionale di Trapani che eccepiva il difetto di giurisdizione di questo T, relativamente alla questione di incandidabilità del F;
sosteneva la legittimità dell’impugnata delibera che ha disposto la surroga del predetto e si opponeva alla domanda di correzione del risultato elettorale ed a quella subordinata di annullamento dell’intere operazioni elettorali;
concludeva quindi per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Si costituiva anche il controinteressato Michelangelo S che parimenti eccepiva il difetto di giurisdizione di questo T, relativamente alla questione di incandidabilità del F;
sosteneva la legittimità dell’impugnata delibera che ha disposto la surroga in suo favore del predetto candidato, si opponeva alla richiesta di correzione del risultato elettorale ed a quella subordinata di annullamento dell’intero procedimento elettorale e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

B) Il secondo ricorso (RG. n. 2353/08), notificato il 20/10/08 e depositato il 13/11/08, costituiva riproposizione del precedente (con in più, l’espressa impugnativa della delibera del Consiglio provinciale n. 54/c del 23/07/08).

Si costituiva il controinteressato G S, con memoria depositata il 13/02/09 con cui eccepiva la tardività del ricorso e ne contestava nel merito la fondatezza, chiedendone il rigetto, vinte le spese.

Nella stessa data si costituiva con memoria il contro interessato S M che eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e la legittimità della surroga disposta in suo favore, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 i ricorsi venivano posti in decisione.

DIRITTO

Si deve preliminarmente disporre la riunione dei due ricorsi, stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva, al fine di definirli con unica sentenza.

A) Sul primo ricorso ( RG. n. 1957/08 ) si osserva quanto segue.

L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia Regionale di Trapani e dal controinteressato S, per la parte in cui il ricorso introduce la questione della candidabilità o meno di Felice Massimo F, va condivisa alla stregua delle stesse considerazioni già svolte dalla Sezione con sentenza n.1528/08 del 25/11/08 sul ricorso proposto dal F, avente ad oggetto l'annullamento del verbale di convalida degli eletti n° 53/c, adottato dal Consiglio Provinciale di Trapani nella seduta del 21 luglio 2008, nella parte in cui è stato deliberato l’annullamento dell’elezione del predetto per causa di incandidabilità.

Si è infatti osservato che, in base agli artt. 82 e 83 del d.P.R. n° 570/1960, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti alle cause di incandidabilità e di ineleggibilità dei candidati per le elezioni amministrative, in quanto le relative azioni sono dirette a far valere posizioni di diritto soggettivo, mentre spettano al giudice amministrativo quelle in cui si contesta la legittimità delle operazioni elettorali, in quanto involgenti posizioni di interesse legittimo.

Si è rilevato inoltre che il chiaro dettato normativo ha trovato piena conferma nella consolidata giurisprudenza amministrativa e di legittimità (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 27/04/1999 n° 536, Cass. SS.UU. n° 1/1999, Cass.SS.UU. n° 4470/1996) e, di recente nella pronuncia n° 377 del 20 novembre 2008, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice remittente in ordine all’art. 69, comma quinto, del d.lgs. n° 267/2000, in relazione agli artt. 3, 24 e 103 Cost., avendo ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di affidare alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di elettorato passivo afferenti alle cause di incompatibilità e decadenza.

Ora, col presente ( 1° ) ricorso, viene riproposta la stessa questione giuridica, per cui deve ribadirsi, in virtù del predetto, condiviso, orientamento giurisprudenziale, la mancanza di giurisdizione di questo Giudice, in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale, peraltro, ha già proposto ricorso elettorale, depositato il 26 agosto 2008, il candidato A S, che ha impugnato il provvedimento dell’Ufficio Elettorale presso il Tribunale di Trapani con cui veniva proclamato eletto alla carica di consigliere provinciale, tra gli altri, il candidato Felice Massimo F.

A causa di ciò, con ordinanza n.268 del 25/11/2008 si è disposta la sospensione di questo giudizio, ai sensi dell’art. 295 Cod. proc.civ., in attesa della definizione del processo innanzi all’A.G.O.

Di recente, il Tribunale di Trapani – Sezione Civile – con sentenza n. 581/08 del 13 dicembre 2008 ha dichiarato “ la incandidabilità del sig. F F M alle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Provincia regionale di Trapani svoltesi il 15-16 giugno 2008 “.

Sicché adesso, definita la questione pregiudiziale civile, si può procedere all’esame della restante parte dell’impugnativa concernente i susseguenti atti del procedimento elettorale, e finalizzata ad accertare gli effetti che discendono dalla predetta declaratoria di incandidabilità, e cioè stabilire, in sostanza, la sorte che tocca ai voti di preferenza ( 848 ) ottenuti dal F e se questi possa essere o meno surrogato legittimamente dal candidato che immediatamente lo segue in lista, S M, con ogni consequenziale statuizione.

Ritiene il Collegio condivisibile la tesi prospettata con i primi due motivi del 1° ricorso.

L’art.15, comma 4, della L. n.55/90 ( ora art. 58, comma 4, D.Lgs. 267/00 ) prevede che “ l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.”

La citata sentenza del G.O. stigmatizza la situazione giuridica ( “ lo status “) del soggetto che, al pari del ricorrente, in virtù della previsione dell’art.58, comma 1, D.Lgs.vo n.267/2000 non può essere candidato alle elezioni provinciali, per avere riportato condanna definitiva per un delitto di cui all’art.73 del D.P.R. 309/90, concernente la produzione o il traffico di stupefacenti. Essa rileva invero che “ l’incandidabilità non è un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato, ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l’elettorato passivo;
né tale assetto risulta in contrasto con alcun parametro costituzionale, come già stabilito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n.132 del 2001”.

Le predette norme, infatti, sono volte a garantire la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche al fine di poter fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell’intera collettività ( Corte Cost. sentenza 24 ottobre 2008 n.352 ;n. 288 del 1993).

Ha sottolineato inoltre il giudice delle leggi che con la disciplina in esame, il legislatore «ha inteso essenzialmente contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale e, in generale, perseguire l'esclusione dalle amministrazioni locali di coloro che per gravi motivi non possono ritenersi degni della fiducia popolare» (sentenza n. 407 del 1992;
nonchè sentenze n. 141 del 1996;
n. 184 e n. 118 del 1994;
n. 218 del 1993). La Corte costituzionale ha già peraltro riconosciuto come i delitti contemplati dall'art. 15 L.55/90 fanno «sorgere immediatamente il sospetto di un inquinamento dell'apparato pubblico da parte di quelle organizzazioni criminali, la cui pericolosità sociale va al di là della gravità dei singoli delitti che vengono commessi o contestati»;
e che le misure repressive così configurate operano, dunque, «in relazione alla specificità di siffatti rischi di inquinamento degli apparati amministrativi, e alla necessità di troncare anche visibilmente ogni legame che possa far apparire l'amministrazione, agli occhi del pubblico, come non immune da tali infiltrazioni criminali» (sentenza n. 206 del 1999).

Essendo queste le finalità della normativa, la violazione di essa non può che comportare:

-la nullità, evidentemente, della proclamazione dell’elezione del F alla carica di Consigliere provinciale in quanto egli non poteva essere candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Provincia Regionale di Trapani e la contestuale nullità dei voti di preferenza ( n.848 ) dal medesimo conseguiti nel Collegio di Marsala;
voti che, in quanto nulli, non possono logicamente attribuirsi neppure alla lista di appartenenza (Ettore Fca-Fratelli d’Italia);

-l’impossibilità di surrogare il F col candidato che lo segue in lista, S M.

Che i voti di preferenza del F non possano essere assegnati alla lista di appartenenza dello stesso deve ritenersi pacifico e non può essere revocato in dubbio: se il soggetto è incandidabile i voti che ha conseguito non possono essere assegnati alla sua lista per la medesima ragione invalidante che ad essa si estende, affinchè non risulti elusa e, invece. si realizzi efficacemente la finalità, principalmente di ordine pubblico, perseguita dalla normativa in esame.

Ulteriore conseguenza di tale situazione giuridica e l’inapplicabilità, nella specie della surrogazione, nonostante si ritiene che essa costituisca un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato ( Cons. Stato,Sez. V, sent. n. 396 del 20-06-1987 ).

Il controinteressato S al fine di sostenere l’opposta tesi (applicabilità della surrogazione ) invoca l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ in caso di ineleggibilità ( Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2000, n.3338 ) o in caso di incandidabilità ( Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2002, n.2333 ) di Consiglieri, non si dà luogo all’annullamento delle operazioni elettorali bensì alla surrogazione della persona non eleggibile o non candidabile con chi lo seguiva nella lista”.

Ma, né l’una né l’altra delle citate decisioni si attaglia alla controversia in esame.

-Nel primo caso, infatti, si verteva in tema di ineleggibilità a Sindaco da parte di soggetto titolare dell'ufficio del giudice di pace, che ne aveva svolto le funzioni in prossimità della votazione, senza anticiparne la cessazione entro il termine stabilito dall'art. 2, comma 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Si evidenzia, peraltro, nella decisione che “ La disciplina dell'ineleggibilità, tuttavia, diverge anche dalla peculiare forma di incandidabilità prevista dall'art.15, comma 1, della legge n.55 del 1990 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di stampo mafioso)…”

“ In questo caso al divieto della candidatura si accompagna una previsione di nullità dell'elezione, ma, soprattutto, una disciplina specifica sui poteri di controllo dell'ufficio elettorale in sede di presentazione della lista.” “Tale quadro legislativo, a ben vedere, appare razionale, e si comprende come l'illegittima ammissione della lista che propone un sindaco non candidabile possa tradursi in una invalidità che inficia tutte le elezioni, come ritenuto dal citato precedente giurisprudenziale.”

-Nel secondo caso, la controversia riguardava la validità di elezioni regionali, in ragione del fatto che era stata ammessa la candidatura di un soggetto, candidato sia nella lista regionale che in una provinciale, che si trovava nella situazione di "incandidabilità" prevista dall'art. 15 L. 19.3.1990 n.55. Si chiedeva l'invalidità dell'intera consultazione elettorale poiché ( si assumeva ) inficiata dalla illegittima partecipazione alla relativa competizione di un candidato che rivestiva una posizione particolarmente rilevante, in quanto inserito nel c.d. listino (lista regionale), e che aveva conseguito un numero particolarmente elevato di preferenze nella lista provinciale.

La decisione ha ammesso la surrogazione, del candidato sprovvisto della relativa legittimazione e della necessaria capacità rinvenendo nel combinato disposto degli artt.1 e 16 L.n.108/68 e 76 D.P.R. n.570/60 la soluzione “ per il superamento della situazione di stallo creatasi a seguito della revoca dell'incandidabile eletto.”

La surrogazione del soggetto incandidabile si è ritenuta possibile ( tra l’altro ) in quanto, analizzato il regime di voto, è emersa una sostanziale autonomia del voto di lista rispetto a quello di preferenza, con conseguente esclusione dell’ effetto di "trascinamento", del c.d. inquinamento della consultazione.

La fattispecie in esame è diversa poiché – a prescindere dal differente regime di voto – gli effetti della ineludibile invalidità determinata dall'abusiva partecipazione alla competizione elettorale dell’incandidabile F restano circoscritti nell’ambito della distribuzione dei ( due ) seggi tra le due liste “ Uniti per Trapani “ed “ Ettore Fca – Fratelli d’Italia “ –dove hanno ottenuto un unico seggio ciascuna, col sistema dei seggi residui.

Ed invero, dal verbale dell’Ufficio elettorale circoscrizionale emergono, per quanto qui rileva, i dati seguenti:

Nel Collegio di Marsala:

- la lista “ Uniti per Trapani “ ha ottenuto in totale n. 2629 voti;
il candidato P I A ha conseguito n. 904 voti di preferenza, risultando il più votato della lista;

- la lista “ Ettore Fca – Fratelli d’Italia “ ha ottenuto n. 3210;
il candidato F ha realizzato n. 848 voti di preferenza, risultando il più votato della lista;
al secondo posto si è collocato S M, con n.564 voti.

Nel Collegio di Trapani :

- la lista “ Uniti per Trapani “ ha ottenuto in totale n.932 voti;
il candidato G S, risultato il più votato della lista con 548 voti di preferenza, veniva proclamato eletto;

- la lista “ Ettore Fca-Fratelli d’Italia otteneva in totale 1147 voti, l’odierno ricorrente conseguiva 514 voti di preferenza, risultando il più votato di tale lista.

Ora, sottraendo, nel Collegio di Marsala, n.848 voti di preferenza del F al totale dei voti della sua lista n.3210 la cifra elettorale diminuisce a n.2362 voti, e diviene quindi inferiore a quella ( 2629 ) riportata nel medesimo Collegio dalla lista “ Uniti per Trapani “.

A questo punto, deve farsi riferimento alla norma che disciplina la ripartizione de seggi in sede provinciale e la distribuzione degli stessi nei vari collegi ( art.18 L.r. 14/69, modificato dall'art. 14 della L.R. 26/93, secondo cui

“L'ufficio elettorale provinciale… procede poi alla assegnazione dei seggi ai vari collegi attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti interi abbia dato l'ultima divisione. Gli eventuali seggi residui verranno attribuiti a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa, seguendo la "graduatoria decrescente delle parti centesimali fino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio. Quindi si passa alla attribuzione degli altri seggi residui a quei collegi che seguono il primo secondo l'ordine crescente di popolazione, fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale.”

Seguendosi tale procedimento – una volta esclusa, secondo quanto sopra detto, la surrogazione del F in favore del S – ne risulta ( come si è statuito con sentenza resa su ricorso RG. n. 1956/08 assunto in decisione nella medesima odierna pubblica udienza ) che l’unico seggio assegnato alla lista “ Uniti per Trapani “ nel Collegio di Trapani va invece assegnato nel Collegio di Marsala, con conseguente proclamazione di eletto alla carica di Consigliere provinciale del ricorrente P I A, primo graduato della sua lista.

A sua volta, l’unico seggio conseguito dalla lista “ Ettore Fca – Fratelli d’Italia “ (seggio che mantiene, nonostante la detrazione degli 848 voti ) deve essere assegnato nel Collegio di Trapani ( che ha popolazione legale più numerosa ) all’odierno ricorrente A G, primo graduato della sua lista.

In conclusione, il (1°) ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, nella parte concernente l’impugnazione dell’ammissione alla competizione elettorale del candidato Felice Massimo F .

Per la restante parte il ricorso va accolto e, per l’effetto, devono essere annullati, per quanto di ragione, gli atti impugnati, con la conseguente correzione del risultato elettorale, e la proclamazione dell’elezione a Consigliere provinciale di Trapani del ricorrente A G.

B) In ordine al 2° ricorso ( RG. n. 2353/08 ), stante la violazione del noto principio del “ne bis in idem”, va rilevata l’inammissibilità dell’impugnativa degli atti già identicamente censurati con il precedente, come sopra esaminato ricorso (n. 1957/08).

Relativamente, poi, all’impugnativa della delibera del Consiglio Provinciale di Trapani n.54/C del 23 luglio 2008, pubblicata all’albo provinciale dal 27/07/08 al 10/08/08, deve essere disattesa l’eccezione di “inammissibilità e tardività del ricorso“, in quanto il ricorso è stato ritualmente notificato il 20/10/08 e depositato il 13/11/08, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo di sospensione feriale, intercorrente tra il 1° agosto e il 15 settembre di ogni anno, e considerato, peraltro, che, come recentemente ritenuto da questo Tribunale (sez. I, 20 febbraio 2009, n. 382), concluse le operazioni elettorali, “la surroga di un consigliere…non può ascriversi ad una operazione elettorale, ma ad un procedimento volto alla ricognizione della integrità dell’organo eletto”, per cui la relativa impugnazione è “estranea al rito elettorale”.

Deve, invece, essere condivisa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, secondo quanto già osservato nel 1° ricorso.

Nel merito e limitatamente, quindi, all’impugnativa della predetta deliberazione, il ricorso è fondato e va accolto, per le stesse considerazioni già svolte nel 1° ricorso che portano ad inficiare la legittimità della censurata surroga.

Le spese del giudizio si possono compensare tra le parti, a ciò sussistendo giusti motivi correlati all’esito dei due gravami.

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