TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-07-04, n. 202209085

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-07-04, n. 202209085
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202209085
Data del deposito : 4 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2022

N. 09085/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10137/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10137 del 2012, proposto da
Rodes s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore R P, rappresentata e difesa dall’avv. G V, presso il cui studio in Roma, via Savoia, 33, ha eletto domicilio;



contro

Città metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma), in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. G A, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’ente in Roma, via IV Novembre, 119/A;



per l'annullamento

dei provvedimenti nn. 14 e 15 del 2012, con cui la Provincia di Roma ha revocato le autorizzazioni nn. 59 del 2010 e 10 del 2006 rilasciate alla Rodes s.r.l. per l’attività di “consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” gestita nelle sedi di Roma, rispettivamente via Granito di Belmonte, 22, e via Eroi di Cefalonia, 153;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 17 maggio 2022 il cons. M.A. di Nezza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 19.11.2012 (dep. il 30.11) la società Rodes, impresa attiva nel settore della consulenza automobilistica giusta autorizzazioni della Provincia di Roma nn. 10 del 30.3.2006 e 59 del 2.12.2010, incaricata della riscossione delle tasse automobilistiche (bollo auto) per conto di Aci e della Regione Lazio, nel premettere di avere avviato un’interlocuzione con la Regione a seguito della comunicazione di Aci dell’1.2.2012 concernente un asserito mancato riversamento di incassi, ha chiesto l’annullamento delle determinazioni dell’11.7.2012, notificate il 21.9.2012, con cui l’amministrazione provinciale, muovendo dalla segnalazione di Aci e nonostante le osservazioni della stessa ricorrente sulle trattative in corso con la Regione per la regolarizzazione delle partite contabili, ha disposto la revoca delle anzidette autorizzazioni, prospettando:

I) violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e motivazione insufficiente e contraddittoria; violazione dell’art. 19 delib. n. 69 del 2000 ;

II) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà e carenza della motivazione in riferimento all’applicabilità degli artt. 4, co. 1, l. n. 264/91 e 12, co. 1, regol. per l’autorizzazione e la vigilanza, delib. n. 69/2000 della Provincia di Roma ;

III) violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili;

IV) violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, carenza della motivazione in riferimento all’art. 9 l n. 264/91 sull’erronea valutazione del “grave abuso” .

Costituitasi in resistenza l’amministrazione, con ordinanza dell’1.2.2013 è stata respinta l’istanza cautelare.

All’odierna udienza, in vista della quale l’amministrazione ha prodotto memoria, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso attiene ai provvedimenti nn. 14 e 15 del 2012 con cui la Provincia di Roma ha disposto ai sensi degli artt. 9, co. 3, l. n. 264 del 1991 e 20, co. 2, lett. b) , regol. prov. per l’autorizzazione e la vigilanza dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla delib. n. 69 del 16.6.2000, la “revoca” delle autorizzazioni rilasciate alla ricorrente “per riscontrati gravi abusi nella gestione dell’attività” (nelle determinazioni sono richiamati anche gli artt. 4, co. 1, l. n. 264/91 cit. e 12, co. 1, del ridetto regol. provinciale). In particolare, l’amministrazione ha ritenuto di non accogliere le controdeduzioni della ricorrente poiché “è stato riscontrato un grave

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