TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-12-03, n. 201811745

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-12-03, n. 201811745
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201811745
Data del deposito : 3 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/12/2018

N. 11745/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10622/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10622 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E M e P I, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Tacito, 50;

contro

CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- Del D.M. 10.05.2017 del Ministero della Giustizia, pubblicato il 15.07.2017 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13, recante: << Decreta il dott. -OMISSIS- magistrato di quarta valutazione di professionalità nato a -OMISSIS-già magistrato nominato con D.M. 27/10/1994 ed assegnato al Tribunale di Bolzano fino all'8.6.2011 con funzioni di giudice, transitato in data 9.6.2011 nel ruolo della magistratura amministrativa, è riammesso nell'ordine giudiziario, e destinato, d'ufficio al Tribunale di Bolzano con funzioni di giudice >>, nella parte in cui indica l'inquadramento del ricorrente quale magistrato di quarta valutazione di professionalità;

- Del provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Direzione Generale Magistrati, Ufficio Primo, a firma del Direttore Generale Emilia Fargnoli, recante la data del 07.06.2017, notificato al ricorrente il 19.07.2017, con il quale il medesimo - riammesso con D.M. 10.05.2017 nell'Ordine Giudiziario ai sensi dell'art. 211 dell'Ordinamento Giudiziario e destinato d'ufficio al Tribunale di Bolzano con funzioni di giudice - è stato inquadrato con la qualifica di magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, posseduta all'atto di cessazione dall'Ordine giudiziario e con l'anzianità risultante dalla ricongiunzione dell'anzianità maturata fino al momento della cessazione con quella derivante dal servizio prestato nella magistratura amministrativa, e con il quale è stato attribuito al medesimo ricorrente, a decorrere dalla data di immissione in possesso, il trattamento previsto per il magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità con l'anzianità economica di anni 22, mesi 6 e giorni 14, pari a € 93.319,82, con l'aggiunta della speciale indennità ex art. 3 L. 27/1981;

- Delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura del 08.02.2017 e 15.03.2017, non comunicate, non notificate, ignote al ricorrente;

- Di ogni ulteriore atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;

nonché per il riconoscimento:

- In capo al ricorrente, del diritto ad essere inquadrato con la qualifica di magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità;

- In aggiunta, del diritto alla conservazione del trattamento retributivo acquisito, come meglio specificato nel Ricorso o, in subordine, del diritto al conseguimento del trattamento economico previsto per il magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, con l'anzianità economica maturata;

2) per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- Per quanto occorrere possa e di ragione, del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura del 18.04.2018, Prot. n. 6852/2018, con il quale è stato comunicato al ricorrente che la Quarta Commissione del medesimo C.S.M., con riferimento alla istanza del ricorrente volta ad ottenere il riesame della propria domanda di ricostruzione della carriera, ha deliberato di attendere l'esito del presente giudizio;

- Della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, Quarta Commissione, non comunicata né notificata, di cui il ricorrente acquisiva contezza mediante la nota sopra indicata, con la quale il citato consesso ha stabilito, con riferimento alla domanda di ricostruzione della carriera del ricorrente << di attendere l'esito del giudizio amministrativo >>;

- Del Provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Direzione Generale dei Magistrati, Ufficio Primo, del 17.04.2018, con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il riesame dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio <<
dal momento che il Consiglio di Stato conferma l'infondatezza della richiesta di ricostruzione della carriera (in maniera assorbente, per quanto qui rileva, rispetto alle questioni processuali relative all'ammissibilità…) >>.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 6576/2017 del 7.12.2017;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 7 novembre 2018 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, il dr. -OMISSIS-, già magistrato ordinario dal 1994, transitato nella magistratura amministrativa nel giugno 2011 quando era in possesso della IV valutazione di professionalità e riammesso nell’a.g.o. in accoglimento della propria istanza del 28.10.2016, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe concernenti il disposto inquadramento con la medesima qualifica di magistrato ordinario in possesso della IV valutazione di professionalità, anzianità risultante dalla ricongiunzione di quella maturata fino al momento della cessazione della permanenza in a.g.o. con quella derivante dal servizio prestato in g.a. e trattamento economico relativo (anzianità economica di 22 anni, 6 mesi e 14 giorni).

Premettendo di aver presentato due istanze di riesame risultate senza riscontro, aventi ad oggetto la considerazione di avere titolo a essere inquadrato con la V valutazione di professionalità e a ricevere un superiore trattamento retributivo, il ricorrente lamentava, in sintesi, quanto segue.

I. ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 211 DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DEL D. LGS. 160/2006 - ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ABNORMITÀ - MANCANZA DI PROPORZIONALITÀ – INATTENDIBILITA’ – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 20691/2007 .”

Ripercorrendo i presupposti di fatto e richiamando la normativa applicabile, come riportati nei provvedimenti impugnati, il -OMISSIS- riteneva che l’Amministrazione fosse incorsa nella violazione dell’art. 211, commi 2 e 3, del r.d. 30.1.1941, n. 12 (“Ordinamento Giudiziario” o “OG”).

Dato che la norma richiama il “transito” dalla magistratura ordinaria a quella amministrativa – a differenza del richiamo alla “cessazione” a domanda con conseguente assunzione di altri uffici dello Stato ovvero dell’ipotesi in cui il magistrato transitato in g.a. cessi da questa con conseguente impossibilità di rientro in a.g.o. – il ricorrente sosteneva che il Consiglio Superiore della magistratura (CSM) era chiamato a valutare, al momento del suo rientro, il fascicolo professionale e le nomine non conseguite – considerato che nella magistratura amministrativa non sono previste valutazioni di professionalità – al fine di individuare la corretta collocazione in ruolo.

Ciò che il CSM è chiamato a considerare, quindi, in presenza dello svolgimento di funzioni giudiziarie ininterrotte, è lo svolgimento di un periodo di servizio complessivo e unitario sulla base di tutti gli elementi in suo possesso, anche relativi al servizio espletato in g.a., per individuare la corretta collocazione - al rientro - nel ruolo dell’a.g.o. con la corretta valutazione di professionalità, ivi prevista a differenza della g.a.

Per il -OMISSIS- ostava all’interpretazione – come desumibile dal contenuto dei provvedimenti impugnati – per la quale si debba in tali casi procedere a reimmettere in a.g.o. il magistrato secondo l’ultima valutazione di professionalità conseguita a suo tempo, la considerazione per la quale lo stesso art. 211 cit. prevede la collocazione del magistrato “rientrante” anche “in soprannumero”, pur se non in un posto anteriore di ruolo a quello che avrebbe normalmente avuto se non fosse transitato nella magistratura speciale. Per il ricorrente, tale disposizione non avrebbe avuto logica se il magistrato “rientrante” dovesse essere ricollocato nella medesima valutazione di professionalità già precedentemente posseduta.

L’omogeneità delle funzioni giurisdizionali svolte in a.g.o. e g.a. e della relativa anzianità maturata era confermata, per il ricorrente, anche dal richiamo contenuto nell’art. 211 cit. alla l.n. 570/1966, se pur successivamente abrogata dal d.lgs. n. 160/2006.

Tale decreto delegato, recante la nuova disciplina dell’OG, laddove specifica, al relativo art. 11, le modalità di espletamento delle valutazioni di professionalità quadriennali, se interpretata come dai provvedimenti impugnati, porterebbe alla illogica conclusione per la quale il magistrato “rientrato in a.g.o.” con la medesima valutazione di professionalità posseduta al momento del transito in una magistratura speciale verserebbe in posizione ancor più deteriore del magistrato che avesse avuto, nel quadriennio, un rendimento “non positivo” o anche “negativo”, considerato che a costui viene data la possibilità, rispettivamente l’anno successivo o dopo il biennio, di conseguire la superiore valutazione e l’aumento retributivo spettante, mentre il primo dovrebbe invece attendere i tempi “canonici” della nuova valutazione di professionalità.

Il -OMISSIS- osservava, inoltre, in subordine, che, qualora la valutazione di professionalità nei suoi confronti fosse stata effettuata con esito non favorevole tanto da confermare la permanenza nella IV, essa sarebbe illegittima sotto diversi profili, dato che, durante la permanenza nella g.a., non era emerso alcun minimo elemento in grado di giustificare e legittimare una valutazione in termini concreti di “non positività” o “negatività”.

A sostegno delle sue tesi – aggiungeva il ricorrente – sussisteva anche la circolare del CSM n. 20691/2017, come successivamente modificata nel 2017, secondo la quale (pagg. 33 e ss.) non vi è alcuna norma di rango primario che condizioni la legittimità del conseguimento della valutazione di professionalità all’effettivo esercizio dell’attività giurisdizionale, per cui, una volta che l’assenza dal lavoro sia stata regolarmente autorizzata, non potrebbe ammettersi un blocco della carriera nei confronti del dipendente né una perdita di anzianità in relazione al quadriennio oggetto di valutazione periodica, tenendo anche conto che il ricordato art. 11 del d.lgs. n. 160/2006, al comma 16, prevede che i parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati “fuori ruolo” e che la norma introduce la possibilità di assumere ulteriori fonti di conoscenza, rispetto a quelle provenienti dagli uffici giudiziari, relative all’attività effettivamente svolta dal magistrato nel quadriennio in funzioni non giudiziarie e ciò portava a potere acquisire utili elementi integrativi di conoscenza da ogni situazione nella quale il magistrato abbia svolto attività diverse in posizione di aspettativa, sulla base delle risultanze offerte dall’autorelazione dell’interessato e delle informazioni fornite dagli organi rappresentativi dell’ente presso cui ha prestato servizio.

II. ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PEREQUAZIONE RETRIBUTIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ DELLA LEGGE –

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