TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-01-19, n. 201500922

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-01-19, n. 201500922
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201500922
Data del deposito : 19 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13148/2013 REG.RIC.

N. 00922/2015 REG.PROV.COLL.

N. 13148/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13148 del 2013, proposto da: D H, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che parte ricorrente – avendo presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana in data 29.11.2011 in ordine alla quale l’Amministrazione dell’Interno non si è pronunciata entro la scadenza del termine di giorni 730 previsto dal d.P.R. n.362/1994 e dal d.m. n.228 del 1995 – ha promosso, ex art.117 del C.p.a., la domanda di giustizia in epigrafe al fine far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza in questione ed ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento;

Considerato che l’intimata amministrazione, costituitasi in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio, con nota depositata in vista dell’udienza camerale odierna ha comunicato di aver predisposto il decreto di conferimento della cittadinanza italiana e di aver inviato lo stesso, in data 14.5.2014, “alla firma dei competenti organi", chiedendo pertanto che sia dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in esame;

Considerato che la sopradescritta circostanza impone al Collegio di dichiarare, in sintonia con la propria giurisprudenza al riguardo, la cessazione della materia del contendere. E difatti l’Amministrazione ha ormai adempiuto all’obbligo di conclusione del procedimento sulla stessa incombente con la controfirma del decreto da parte del Ministero dell’interno. Essendo il denunciato stato di inerzia dell’Amministrazione intimata venuto a cessare, si impone una declaratoria in conformità (cfr., ex plurimis, sentt. 1164/2012 e 1077/2012);

Considerato che le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti in causa, in quanto la tardiva adozione del provvedimento risulta giustificata dalla complessità dell’istruttoria e dalla difficoltà di gestione dell’enorme quantità di domande di concessione della cittadinanza italiana presentate dai cittadini stranieri, come può agevolmente desumersi dal sito del Ministero dell’Interno.

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