TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-08-31, n. 202202280
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Testo completo
Pubblicato il 31/08/2022
N. 02280/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2017, proposto dai sig.ri C C, Anna D'Onofrio, V C C, M C, A A, M B, Adele D'Elia, A D, E C e R M, rappresentati e difesi dall'avv. F F, con domicilio eletto presso l’avv. Emiliano Torre, con studio in Salerno, via Dalmazia n. 7;
contro
Consorzio Comuni Bacino SA/2 per lo smaltimento RR.SS.UU., in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Di Dato D'Aquino, con domicilio eletto presso l’avv. Damiano Cantalupo in Salerno, c.so Garibaldi, n. 109;
nei confronti
A P, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe M e Pasqualina P, con domicilio eletto in Salerno, via M. Mascia 8;
B Anna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- della delibera n. 03 del 30.01.2017, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Salerno il 30.01.2017, nella parte in cui il Commissario Liquidatore p.t. del Consorzio Comuni Bacino SA/2 per lo smaltimento RR.SS.UU., ha ridefinito l’articolazione della struttura organizzativa del Consorzio come riportata nell’allegato A; ha modificato l’art. 6, comma 1, lett. a) secondo capoverso del “ Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ”, nel seguente modo “ Alla direzione del settore è preposto un istruttore direttivo appartenente al settimo e sesto livello in relazione all’importanza dei servizi istituiti ”; ha individuato i responsabili delle Aree/settori indicati nell’allegato B demandando alla dipendente P A l’acquisizione delle prescritte dichiarazioni ai sensi di legge con riferimento ai requisiti necessari per ricoprire l’incarico con riportato nell’allegato;
- dell’art. 6, comma 1, lett. a) secondo capoverso del “ Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ”, come modificato dalla Delibera di cui sub a) che recita: “ Alla direzione del settore è preposto un istruttore direttivo appartenente al settimo e sesto livello in relazione all’importanza dei servizi istituiti ”;
- degli atti di nomina, di estremi sconosciuti, con i quali sono state assegnate ai sigg.ri P A e B A gli incarichi di responsabile/istruttore direttivo dell’Area Risorse Umane (la prima) e come responsabile/istruttore direttivo dell’Area Amministrazione e Finanze (la seconda);
- del provvedimento prot. n.1706 del 14.03.2017 con cui il Commissario liquidatore ha respinto la richiesta di nullità/annullamento/inefficacia in autotutela del Deliberazione di cui sub a);
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o conseguenziali al momento non conosciuti inclusa, ove e per quanto occorra, la nota del Segretario Generale n. 6995 del 07.10.2013;
nonché per il risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi dai ricorrenti in conseguenza dei suddetti illegittimi provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Comuni Bacino Sa/2 per Smaltimento Rr.Ss.Uu. in liquidazione e della sig.ra A P;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 luglio 2022, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso spedito per la notificazione in data 14.04.2017 e depositato in data 14.05.2017, i ricorrenti, quali dipendenti del Consorzio Comuni Bacino SA/2 per lo smaltimento RR.SS.UU., posto in liquidazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32 bis L.R. 28.03.2007 e 12 D.L. n. 195/2009, hanno impugnato la delibera n. 03 del 30.01.2017, nella parte in cui il Commissario Liquidatore p.t.:
- ha ridefinito l’articolazione della struttura organizzativa del Consorzio come indicato nell’allegato A, prevedendo quattro aree/servizi in luogo di tre e, precisamente, Area Risorse Umane, Area Amministrazione e Finanza, Area Raccolta Differenziata ed Area Tecnica e Impianti;
- ha modificato l’art. 6, comma 1, lett. a) secondo capoverso del “ Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ”, laddove prevedeva che « Alla direzione del settore è preposto un istruttore direttivo appartenente all’ottavo e al settimo livello in relazione al livello dei servizi istituiti », sostituendolo con la previsione secondo cui « Alla direzione del settore è preposto un istruttore direttivo appartenente al settimo e sesto livello in relazione al livello dei servizi istituiti »;
- nel contempo ha assegnando ai sigg.ri P A e B A gli incarichi, rispettivamente di responsabile/istruttore direttivo dell’Area Risorse Umane (la prima) e responsabile/istruttore direttivo dell’Area Amministrazione e Finanze (la seconda).
2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- “I) INCOMPETENZA – VIOLAZIONE ARTT. 14 E 24 DELLO STATUTO DEL CONSORZIO - ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ERRONEITA’ – ARBITRARIETA’ – INGIUSTIZIA MANIFESTA)”.
Nel modificare la struttura organizzativa del Consorzio nonché il Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, stabilendo che alla direzione del settore è preposto un istruttore direttivo appartenente al settimo e sesto livello (e non già al settimo ed ottavo livello, con ciò abilitando anche personale non in possesso del titolo di studio della laurea), il Commissario Liquidatore avrebbe travalicato le competenze allo stesso assegnate dall’art. 12 D.L. n. 195/2009, convertito dalla L. n. 26/2010, consistenti nella “ gestione in via ordinaria ” del Consorzio e nella “ amministrazione dei relativi beni da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge».
Le modifiche summenzionate, in quanto non immediatamente e direttamente strumentali alla gestione liquidatoria dei Consorzi e, quindi, preparatorie al trasferimento delle relative funzioni in favore delle Province, per come previsto dall’art. 32 bis L.R. n. 4/2007, esulerebbero dalla sfera di attribuzioni del Commissario liquidatore.
Il Commissario liquidatore avrebbe dovuto limitarsi a compiere solo atti di “gestione ordinaria in senso stretto” dell’Ente – anche inerenti i rapporti di lavoro in corso - ma giammai atti idonei a stravolgerne la struttura organizzativo-lavorativa.
Inoltre, così operando, il Commissario avrebbe usurpato le competenze degli organi di indirizzo politico-amministrativo, ovvero l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, tra le cui funzioni rientrerebbe anche quella di approvare i criteri per la regolamentazione interna degli uffici e dei servizi.
- “II) VIOLAZIONE DEL CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI- ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ERRONEITA’ – ARBITRARIETA’ – INGIUSTIZIA MANIFESTA”;
- “III) VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER L’ASSUNZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 97 COST. – ART. 52, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001). - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI (ART. 3 E ART. 97 DELLA COSTITUZIONE)”;
- “IV) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 52 DEL D.LGS. N. 165/2001). ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ERRONEITA’ – ARBITRARIETA’) - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE”;
Abilitando l’assegnazione della mansione di “istruttore direttivo” a soggetti appartenenti al sesto livello, il Commissario avrebbe consentito l’affidamento di incarichi direttivi a personale non in possesso della laurea, con ciò violando il CCNL dei Servizi Ambientali, secondo cui l’accesso alla mansione summenzionata è riservato ai dipendenti inquadrati nella categoria D (ex 7 ed 8 livello).
Ciò avrebbe determinato il demansionamento della qualifica di “istruttore direttivo” e, quindi, di fatto, una progressione verticale del personale di qualifica inferiore, con conseguente violazione delle previsioni normative di cui agli artt. 35 comma 1, lett. a) dall’art. 52 comma 1bis D.lgs. n. 165/2001, aventi copertura nell’art. 97 Cost., secondo cui l’accesso ai ruoli della p.a., al pari della progressione da un’area ad un’altra, avviene tramite concorso pubblico.
In uno all’illegittima modifica del Regolamento dell’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il Commissario avrebbe, nel contempo, altrettanto illegittimamente assegnato ad personam alle dipendenti P A e Buccella Anna il ruolo di “istruttore direttivo”, senza ricorrere al pubblico concorso (allegato B alla delibera), con ciò frustrando le aspettative di tutto personale già idoneo a ricoprire la qualifica in parola, ante modifica regolamentare (VII/VIII livello), oltre che di quel personale in possesso della medesima qualifica funzionale della sig.ra P e della sig.ra Buccella (VI/VII).
3. Il Consorzio Comuni Bacino Sa/2 per Smaltimento Rr.Ss.Uu. in liquidazione, qualificatosi quale “ente pubblico di natura economica”, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse giacché i sig.ri C C, Anna D’Onofrio, A D risulterebbero inquadrate al livello 4° del CCNL ed i sigg. M