TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-07-06, n. 202300655

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-07-06, n. 202300655
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300655
Data del deposito : 6 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2023

N. 00655/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01160/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati M O, R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;



per l'annullamento

al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata dal Tar Piemonte in data 11/07/2017, confermata dalla sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata dal Consiglio di Stato in data 15/06/2022, con le quali è stato accolto (e confermato) il ricorso del ricorrente e riconosciuto allo stesso il diritto all’applicazione del sistema pensionistico retributivo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Con ricorso notificato il 13 novembre 2022 -ricorrente-, Sostituto Commissario della Polizia di Stato oggi in quiescenza, chiedeva che venisse disposta l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza -OMISSIS- di questo Tribunale amministrativo confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza -OMISSIS-.

Esponeva in fatto ed in diritto il ricorrente che il Ministero dell’Interno aveva respinto la sua istanza presentata il 18 novembre 2011, con cui aveva richiesto l’applicazione del sistema previdenziale retributivo, nonché la conseguente applicazione delle ritenute assistenziali e previdenziali secondo il sistema retributivo, in luogo di quello contributivo applicatogli, rilevando di aver maturato alla data del 31.12.1995 oltre 18 anni contributivi, avendo svolto servizio di leva come pilota dal 5 settembre 1981 al 4 settembre 1982, agente ausiliario trattenuto dal 5 settembre 1982 fino al 4 luglio 1988, quindi come pilota di elicottero della Polizia di Stato fino al 31 dicembre 1995, percependo l’indennità di aeronavigazione dal 5 luglio 1988 al 31 dicembre 1988 cui, si applicava la maggiorazione di cui all’art. 3 L. 284/77, secondo cui “ ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio

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