TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-09-22, n. 202202519

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-09-22, n. 202202519
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202519
Data del deposito : 22 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/09/2022

N. 02519/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01186/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1186 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M G R G, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Pola, 15, e dal 28/0-OMISSIS-/2021 rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del 16/12/2010, notificato il 12/01/2011, con cui il Responsabile Capo Settore VI del Comune di -OMISSIS- ha notificato al ricorrente l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione delle opere realizzate nell’immobile sito in -OMISSIS- via -OMISSIS-e la conseguente acquisizione coattiva di tali opere, dell’area di sedime e di quelle di pertinenza al patrimonio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma -OMISSIS-, della l. n. -OMISSIS-7/85, come sostituito dall’art. -OMISSIS-1, comma -OMISSIS-, del D.P.R. n. -OMISSIS-80/2001;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresa, l’ordinanza del Responsabile Capo Settore VI del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-del 08/02/2010, non conosciuta, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere eseguite nell’immobile sito in -OMISSIS-, via -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma -OMISSIS--bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2022 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Sig. -OMISSIS- ha acquistato un immobile sito nel Comune di -OMISSIS- (CT), in via -OMISSIS-, ed individuato in catasto al loglio -OMISSIS-. Particella -OMISSIS-, sub. -OMISSIS- e -OMISSIS-, e nel presente ricorso ha rappresentato di avervi eseguito modeste opere di tamponamento, con pareti di forato, di una preesistente tettoia realizzata dal precedente proprietario, costituente pertinenza dell’edificio principale, per le quali (sempre a suo dire) non sarebbe stato necessario il rilascio di concessione edilizia. ln data 12/01/2011 il Sig. -OMISSIS- ha ricevuto la notifica del provvedimento del Responsabile Capo del Settore VI del Comune di -OMISSIS-, con cui è stata rappresentata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione di un manufatto edilizio realizzato sul lato nord-ovest a confine con altre ditte, di dimensioni di 16,00 mq. circa, avente un’altezza al colmo di -OMISSIS-,20 mt. circa ed alla gronda di 2,50 mt.;
più in particolare, con il provvedimento del 16/12/2010, notificato il 12/01/201l, il Responsabile Capo Settore VI del Comune di -OMISSIS- ha comunicato al Sig. -OMISSIS- l'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere realizzate nell'immobile sito in -OMISSIS- via -OMISSIS-e disposto la conseguente acquisizione coattiva di tali opere, dell'area di sedime e di quelle di pertinenza, al patrimonio comunale, a sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma -OMISSIS-, della l. n. -OMISSIS-7/1985, come sostituito dall'art. -OMISSIS-1, comma -OMISSIS-, del D.P.R. n.-OMISSIS-80/2001.

Con ricorso trasmesso per la notifica nel mese di marzo dell’anno 2011 e notificato il 15/0-OMISSIS-/2011, il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il predetto provvedimento per (ritenuti) vizi di violazione ed errata applicazione dell’art. 7 della l. n. -OMISSIS-7/1985, dell'art. 5 della L.R. n. -OMISSIS-7/1985 e dell'art. 20 della L.R. n. -OMISSIS-/200-OMISSIS-, nonché per vizi di eccesso di potere per difetto del presupposto, travisamento e illogicità manifesta.

Non si costituiva in giudizio il Comune intimato.

In data 27 giugno 2020 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, in esito alla quale il Collegio - ritenendo di dover provvedere a norma del terzo comma dell’art.

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