TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-01-29, n. 201401134

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-01-29, n. 201401134
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201401134
Data del deposito : 29 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00297/2009 REG.RIC.

N. 01134/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00297/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 297 del 2009, proposto da:
D V, G A, A A, R C, G C, M B, R T, rappresentati e difesi dagli avv.ti P S R e R S, presso lo studio dei quali domiciliano in Roma, v.le G. Mazzini, n.11;

contro

Ministero degli affari esteri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la dichiarazione

del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità in correlazione alla complessiva anzianità maturata nel grado unificato di ministro plenipotenziario a decorrere dal 26 aprile 2000 per effetto del riordino di cui al d.lgs. 85 del 2000 e al D.P.R. 114/2001, nonché

per la condanna dell’amministrazione al versamento delle differenze stipendiali.


Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2013 il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti, dipendenti del Ministero degli affari esteri appartenenti alla carriera diplomatica, disciplinata dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, espongono di essersi avveduti solo ora che il nuovo trattamento economico percepito con decorrenza 26 aprile 2000, per effetto della procedura di riordino della carriera diplomatica effettuata ai sensi del d.lgs. 24 marzo 2000, n. 85 e della rideterminazione delle retribuzioni effettuata ai sensi del D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114, è errato per difetto.

In particolare, illustrano i ricorrenti che il riordino in parola, eliminando ogni precedente distinzione, ha fatto confluire i due precedenti gradi di ministro plenipotenziario di I e di II classe nel grado unificato di ministro plenipotenziario, cui corrisponde un unico livello stipendiale, cui deve essere aggiunto, al fine di determinare il complessivo trattamento economico, l’indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.

I ricorrenti, che all’atto del riordino erano ministri plenipotenziari di I classe, lamentano che per effetto della rideterminazione del detto trattamento economico complessivo hanno subito una sperequazione in relazione al calcolo della retribuzione individuale di anzianità (RIA), che viene da loro percepita in misura molto inferiore rispetto a quella dei ministri plenipotenziari di II classe confluiti nel grado unificato.

Illustrano i ricorrenti che tale sperequazione – che espongono essere tanto più grave in quanto relativa a una componente del trattamento economico (art. 13, D.P.R. 114/2001) che si riflette sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull’indennità di fine rapporto, e altro – è dipesa dal fatto che, nel disporre la confluenza nel grado unificato, per i ministri plenipotenziari di II classe è stata conteggiata tutta l’anzianità maturata nel grado precedente, mentre per i ministri plenipotenziari di I classe, quali i ricorrenti, è stata computata solo l’anzianità relativa al grado di ministro di I classe.

Per eliminare il detto squilibrio, che secondo i ricorrenti si rivela sommamente ingiusto, i ricorrenti invocano un riallineamento stipendiale, consistente nel ricalcolo della RIA di loro spettanza avendo riguardo all’anzianità maturata complessivamente nel grado unificato, ovvero sommando i gradi di ministro plenipotenziario di I e di II classe.

A tale conclusione non osta, secondo i ricorrenti, il disposto dell’art. 16 del D.P.R. 114/2001, che stabilisce che la RIA è costituita dal valore degli aumenti biennali in godimento al 26 aprile 2000.

Ciò in quanto tale norma, nella lettura che ne offre il gravame, non impedirebbe che siano considerati gli aumenti maturati all’interno del nuovo grado unificato.

Anzi, solo in tal modo, secondo i ricorrenti, si perverrebbe a una lettura corretta della d.lgs. 85/2000 e del D.P.R. 114/2001, che non hanno né separato lo stipendio base previsto per il livello retributivo dalla progressione connessa all’anzianità di servizio che concorre a comporre la RIA, né hanno inteso apportare miglioramenti al trattamento economico di una sola categoria di ministri plenipotenziari ovvero diversificare gli stipendi previsti per i due precedenti livelli retributivi in relazione all’anzianità nel grado.

Concludono i ricorrenti che, pertanto, il valore degli aumenti biennali in godimento di cui all’art. 16 del D.P.R. 114/2001 andrebbe commisurato nei loro confronti agli scatti maturati nel grado unificato di ministro plenipotenziario e non nei singoli gradi preesistenti.

Laddove potesse pervenirsi a una diversa lettura dell’art. 16 del D.P.R. 114/2001, ovvero considerando che la disposizione abbia inteso riferirsi ai singoli gradi preesistenti (di I e di II classe), i ricorrenti sollevano questione di costituzionalità della norma, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost..

Indi i ricorrenti – dedotte avverso le modalità di calcolo della RIA di loro spettanza le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 85/2000 e degli artt. 13 e 16 del D.P.R. 114/2001, nonché di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, sviamento – domandano che l’adito giudice, in via principale, dichiari il loro diritto alla rideterminazione della RIA a decorrere dal 26 aprile 2000 secondo i criteri sopra esposti, con conseguente condanna dell’amministrazione al versamento delle ulteriori spettanze dovute, oltre interessi e rivalutazione, ovvero, in via subordinata, rimetta la questione di costituzionalità al giudice delle leggi.

Costituitosi in resistenza, il Ministero degli affari esteri eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa economica, l’inammissibilità della prospettata questione di costituzionalità, e confuta con memoria la fondatezza delle argomentazioni formulate dalla parte ricorrente, domandando il rigetto del gravame. A sostegno delle rassegnate conclusioni, la difesa erariale deposita il parere reso sulla questione dalla Ragioneria generale dello Stato in data 22 maggio 2007.

I ricorrenti affidano a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

Il ricorso viene trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 18 dicembre 2013.

DIRITTO

1. Le questioni pregiudiziali possono essere superate, atteso che il ricorso è integralmente infondato.

2. Uno sguardo al contesto normativo di stretto interesse della controversia.

L’art. 101 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, distingueva, nell’ambito del grado della carriera diplomatica costituita dal Ministro plenipotenziario, il ministro plenipotenziario di I e di II classe.

La distinzione è stata soppressa dall’art. 2 del d.lgs. 24 marzo 2000, n. 85, recante il riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della l. 28 luglio 1999, n. 266, che, premesso che la carriera diplomatica è retta da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarietà del ruolo, così ne individua i gradi: ambasciatore;
ministro plenipotenziario;
consigliere di ambasciata;
consigliere di legazione;
segretario di legazione

L’art. 112 del D.P.R. 18/1967, come sostituito dall'art. 14 del d.lgs. 85/2000, stabilisce al comma 1 che i fondamentali aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Tali aspetti, chiarisce la norma, sono il trattamento economico, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative ed i permessi sindacali.

Lo stesso comma 1, lett. a), rimanda ai commi seguenti per la definizione dei criteri della struttura del trattamento economico.

Di talchè l’art. 112 del D.P.R. 18/1967, n. 185, dopo aver delineato le caratteristiche del procedimento negoziale, prosegue disponendo che:

- “Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'àmbito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati” (comma 5);

- “La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica” (comma 6);

- “La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato” (comma 7);

- “La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari” (comma 8).

Con D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114, è stato recepito, ai sensi dell'articolo 112 del D.P.R. 18/1967, come sostituito dall'articolo 14 del d.lgs. 85/2000, l'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

Il trattamento economico del personale della carriera diplomatica è disciplinato dagli artt. 13 e ss..

L’art. 13 del D.P.R. 114/2001 dispone che il trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica è articolato: nella componente stipendiale di base, che comprende lo stipendio tabellare (a), l'indennità integrativa speciale (b) e la retribuzione individuale di anzianità (c), ove acquisita e spettante;
nella retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;
nella retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

Chiarisce la disposizione che il trattamento economico di cui al comma 1 è onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi svolti dai funzionari diplomatici.

L’art. 14 del D.P.R. 114/2001 stabilisce lo stipendio tabellare (a) per ciascun grado della carriera.

L’art. 15 del D.P.R. 114/2001 determina gli importi annui lordi per dodici mensilità dell’indennità integrativa speciale (b) spettante a decorrere dal 26 aprile 2000 per ciascun grado della carriera diplomatica.

Prima di regolare, agli artt. 18 e 19, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, il D.P.R. 114/2001 si occupa infine con l’art. 16 dell’ultima componente del trattamento economico complessivo di base dei funzionari diplomatici, ovvero della retribuzione individuale di anzianità - RIA (c).

Al riguardo, l’art. 16 del D.P.R. 114/2001 in parola, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 112, comma 5, del D.P.R. 18/1967 e s.m.i. (che, si rammenta, dispone che il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale), stabilisce innanzitutto che:

“le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 26 aprile 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità”.

Prosegue l’art. 116 chiarendo altri aspetti della RIA.

3. Illustrato brevemente il quadro normativo di riferimento del ricorso, va riferito che i ricorrenti, già ministri plenipotenziari di I classe, sono confluiti, per effetto del cennato riordino, nel grado unico di ministro plenipotenziario, unitamente ai ministri plenipotenziari di II classe.

Con l’odierno gravame i ricorrenti lamentano le modalità con cui l’amministrazione ha operato il predetto passaggio, in applicazione della disposizione dell’art. 16 del D.P.R.114/2001, laddove recita che “le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 26 aprile 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità”.

Segnatamente, secondo i ricorrenti, nel determinare il predetto valore degli aumenti biennali in godimento, l’amministrazione avrebbe dovuto conteggiare, nei loro confronti, non solo l’anzianità maturata nel grado di ministro di I classe, ma anche quella maturata nel grado precedente, di II classe.

I ricorrenti pervengono a tale conclusione osservando che i ministri plenipotenziari di II classe confluiti nel grado unificato percepiscono una maggior retribuzione individuale di anzianità, cosa che ritengono sperequativa e sommamente ingiusta nei loro confronti, tenuto conto che non può certamente ascriversi al d.lgs. 85/2000 e al D.P.R. 114/2001 l’intendimento di apportare miglioramenti al trattamento economico di una sola delle categorie di ministri plenipotenziari previste dal precedente ordinamento.

4. La pretesa è da respingere.

Dalla lettura della norma dell’art. 16 del d.P.R. 114/2001 emerge che, cessata la corresponsione degli automatismi stipendiali, come per la gran parte del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, la retribuzione individuale di anzianità - RIA del personale diplomatico è determinata in funzione del valore degli aumenti biennali in godimento al 26 aprile 2000.

L’interpretazione della norma, sia sotto il profilo letterale che sotto quello sistematico, non dà adito ad alcun dubbio e non può conseguentemente condurre alle conseguenze sperate dai ricorrenti.

Sotto il profilo letterale, la disposizione è chiara nel riferirsi agli aumenti biennali in godimento al 26 aprile 2000.

Si tratta di un dato certo e univoco, che non richiede da parte dell’amministrazione chiamata ad applicare la disposizione alcuna operazione ricostruttiva.

Sotto il profilo sistematico, va considerato che trattasi di disposizione destinata a regolare gli effetti del passaggio del personale diplomatico da un precedente ordinamento a un diverso regime, connotato dalle rilevanti novelle apportate al relativo profilo giuridico ed economico di cui prima si è fatta ricognizione.

Ne consegue che, nel parametrare la RIA a un valore dell’ordinamento recato esclusivamente dal precedente ordinamento (gli aumenti biennali, a loro tempo collegati alla diversa distinzione in classi del grado di ministro), non risulta né plausibile né giustificato ritenere che la disposizione abbia inteso riferire l’operazione da compiere – come sostanzialmente pretendono i ricorrenti – a una condizione (confluenza delle due vecchie classi del grado in un unico grado) estranea allo stesso e vieppiù in divenire, perché effetto finale e futuro del nuovo regime, e, indi, dell’operazione stessa.

Pertanto, l’applicazione della norma nei confronti dei ricorrenti non richiedeva l’effettuazione di alcun “riallineamento” della loro posizione. Anzi, sarebbe proprio un tale “riallineamento” a porre nel nulla i criteri normativi su cui si è basato il riordino, richiamati dagli stessi ricorrenti.

Del resto, tutta la ricostruzione effettuata in gravame si basa sull’assunto che l’amministrazione avrebbe considerato ai fini della determinazione della RIA dei ricorrenti la sola anzianità da loro maturata nel grado rivestito al momento della confluenza nel nuovo grado unificato (ministro plenipotenziario di I classe).

L’affermazione, però, si rivela inesatta.

Come, infatti, chiarito dalla difesa erariale, la RIA degli ex ministri plenipotenziari di I classe confluiti nel grado unico in parola risente non solo dell’anzianità in tale qualifica, ma anche di quella maturata nelle qualifiche dirigenziali in cui si articolava precedentemente la carriera diplomatica.

Tanto alla luce del particolare meccanismo di cui all’art. 4 del d.l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito dalla l. 20 novembre 1982, n. 869, regolante per il personale dirigente, a suo tempo, ovvero prima della soppressione, la progressione economica per classi e scatti di stipendio.

In forza del predetto meccanismo di legge “Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1° gennaio 1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della metà dell'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza”.

Pertanto, nella determinazione della RIA dei ricorrenti risulta aver influito, nei termini e nei limiti consentiti dalla appena detta disposizione, anche l’anzianità nel grado di ministro plenipotenziario di II classe.

Rilevato, alla stregua di tutto quanto sopra, che nel calcolo della RIA dei ricorrenti l’amministrazione ha correttamente applicato la normativa vigente, resta da osservare che la circostanza, posta al centro del ricorso, che alcuni ministri plenipotenziari confluiti nel grado unico provenendo dalla I classe percepiscono in alcuni casi una RIA inferiore a quella di alcuni ex ministri plenipotenziari di II classe pure confluiti nello stesso grado risulta dipendente, come pure chiarito dalla difesa erariale e dal parere della Ragioneria generale dello Stato di cui in narrativa, e come del resto appare logico tenendo conto delle norme cui si è fatto riferimento, al contempo, dall’andamento temporale delle singole progressioni di carriera e dallo specifico contesto normativo a tale momento operante.

Essa, quindi, si configura come un effetto che, essendo per un verso specifico e per altro verso automatico, si rivela immune da qualsiasi valenza sperequativa.

Ne consegue la declaratoria di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità pure prospettata dai ricorrenti in relazione al ridetto art. 16 del D.P.R. 114/2001, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost..

Va, pertanto, respinta anche la domanda di trasmissione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale.

5. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

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