TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-04-05, n. 202305756

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-04-05, n. 202305756
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305756
Data del deposito : 5 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2023

N. 05756/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13464/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13464 del 2016, proposto da
Petroltecnica Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio eletto presso lo studio Stefania Pazzaglia in Roma, piazza dell'Orologio, 7;

contro

Soc Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S F, G B D L, A P, P F, con domicilio eletto presso lo studio S F in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento prot n. GSE/p20160041892 del 13/04/2016: decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per l'impianto fotovoltaico di potenza pari a 19,29 kw sito nel Comune di Coriano (RN)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha presentato istanza per il riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal D.M. 19 febbraio 2007, relativamente all’impianto in oggetto. Il Gestore comunicava il riconoscimento della tariffa incentivante richiesta e, successivamente, con nota del 29 agosto 2014, comunicava l’avvio di un procedimento di verifica ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 28/2011 nell’ambito del quale, in data 9 settembre 2014 effettuava un sopralluogo presso il sito dell’impianto.

All’esito del sopralluogo il GSE, in data 26 giugno 2015, comunicava al soggetto responsabile che “ l'intervento di installazione dell'impianto è stato assentito mediante presentazione al Comune di Cariano, in data 15 ottobre 2007, di una Denuncia di Inizio Attività (DIA), prot. 16489, recante in oggetto "installazione di impianto tecnologico;
il predetto titolo abilitativo è intestato alla società Immobiliare Sima S.r.l., proprietaria dell'immobile, e non alla società Petroltecnica S.p.A., Soggetto Responsabile dell'impianto in oggetto”.

Il GSE riscontrava poi alcune carenze documentali e, pertanto, assegnava alla Petroltecnica il termine di 30 giorni per produrre documentazione e fornire chiarimenti.

Dalle osservazioni di parte ricorrente ottenute in sede procedimentale non erano, ad avviso del GSE Spa, emersi nuovi rilievi utili a sanare le carenze già riscontrate perciò, con nota del 13 aprile 2016, il Gestore comunicava al soggetto responsabile la decadenza dagli incentivi.

A seguito della predetta comunicazione di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, il GSE comunicava di voler procedere al recupero delle maggiori somme indebitamente versate;
importi quantificati con successiva nota prot. GSE/P20160056451 del 30 maggio 2016 in euro 60.698,36.

Con ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato, spedito per la notifica in data 20 settembre 2016, la Società richiedeva l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe.

Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S p A. proponeva atto di opposizione, a mezzo del quale è stata richiesta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

In data 1 dicembre 2016 la Petroltecnica notificava al GSE l’avviso di avvenuto deposito dell’atto di costituzione in giudizio dinanzi al Tar del Lazio.

Di seguito i motivi di diritto del ricorso.

Primo motivo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione o falsa applicazione della lett. j) dell’allegato 1 al DM 31.01.2014.

Si dice, in sintesi, che il GSE avrebbe dichiarato la decadenza dall’incentivo sull’erroneo presupposto della mancanza di effettiva disponibilità giuridica dell’edificio sul quale è installato l’impianto.

Secondo motivo di ricorso. Violazione o falsa applicazione dell’art. 11 del D.M. 19.02.2007 dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 e del dm 31.01.2014.

La ricorrente si sarebbe sempre comportata secondo buona fede, dunque, la disposta decadenza sarebbe illegittima, in quanto dalle pertinenti norme sarebbe legata solo a false dichiarazioni contraddistinte dall’elemento soggettivo fraudolento.

Il 17 gennaio 2017 si è costituito per resistere il GSE SPA, difendendosi con memorie e documenti.

Il 20 gennaio 2017 si è costituito per resistere il Ministero dell’Economia e Finanze.

All’udienza del 1° marzo 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

Quanto al primo motivo di diritto. Deve osservarsi che il GSE, nell’ambito dell’attività di accertamento e controllo disciplinata dall’art. 42 d. lgs. n. 28/2011, ha disposto la decadenza dall’ammissione alle tariffe incentivanti, in quanto la società ricorrente non ha conseguito né, comunque, è in possesso (nemmeno a seguito di voltura, che contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, può riguardare anche una DIA) di un idoneo titolo abilitativo per la realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici, né ha fornito prova idonea di un titolo che giustifichi la proprietà e, comunque, la disponibilità degli impianti in esame.

Il provvedimento in questione risulta immune dalle doglianze avverso di esso prospettate.

Occorre, infatti, rilevare che la documentazione prodotta dalla ricorrente non comprova, in maniera idonea, il possesso di un necessario titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti, dato che la dichiarazione di inizio attività inviata alle competenti amministrazioni per procedere alla realizzazione dell’impianto è a firma della proprietaria dell’immobile Sima S.r.l. e non anche della odierna ricorrente (in termini, cfr. questa Sezione sent. 21 novembre 2016, n. 11623, non appellata).

Inoltre quest’ultima non ha prodotto un titolo attestante la proprietà e, comunque, la disponibilità dell’impianto.

Sotto questo profilo occorre osservare che dal contratto di locazione prodotto e sottoscritto il 5 gennaio 1999 (pag. 42 degli allegati al ricorso) tra la Petroltecnica e la SIMA, risulta che l’immobile era stato concesso per il solo uso uffici e servizi connessi.

La ricorrente afferma, dal canto suo, che il contratto del 5 gennaio 1999 riguarderebbe anche il lastrico perché riguarderebbe l’immobile “cielo terra” nella sua interezza. Tuttavia, tale affermazione è smentita per tabulas poiché nell’ incipit del contratto e al punto n. 8 dello stesso si dice chiaramente che esso riguarda solo l’uso ufficio e servizi connessi (laddove un impianto tecnologico per la produzione di energia da conversione fotovoltaica ceduta in rete e incentivata con tariffe agevolate non può ragionevolmente dirsi un servizio connesso all’”uso ufficio”, secondo l’id quod plerumque accidit ), mentre al punto n. 3 si dice che sono vietate addizioni non autorizzate.

Inoltre, va considerato che la durata contrattuale di anni sei più eventuali anni sei (cfr. punto 4) salvo il diritto della locatrice di non accordare il rinnovo ex art. 29 l. 392/78, è, ab origine , incompatibile con la durata ventennale dell’incentivazione dell’impianto.

L’ulteriore e diverso contratto di locazione del lastrico solare sottoscritto il 28 luglio 2011 faceva, poi, riferimento a un impianto diverso da quello oggetto dell’attività di verifica e risulta stipulato successivamente alla richiesta della tariffa incentivante.

Inoltre, dalla visura catastale storica effettuata dalla Società in data 28 luglio 2015, si evinceva che la Società aveva acquisito la disponibilità del lastrico solare censito nel Catasto Fabbricati al Foglio n. 1, mappale n 524, sub. 7 (ex sub. 6) solo a decorrere dal 28 luglio 2011.

Il motivo è, pertanto, infondato.

Quanto al secondo motivo, è qui sufficiente ribadire che la decadenza qui in esame non ha carattere sanzionatorio, per cui non assume rilievo costitutivo l’elemento soggettivo, poiché “ Il GSE è titolare di un potere immanente di verifica della spettanza dei ridetti incentivi, potere la cui sussistenza è pienamente giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e che può essere esercitato per tutta la durata dello stesso (...) la potestà esercitata nella specie non ha connotazioni sanzionatorie" , T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 28 dicembre 2017, n. 12758;
in termini T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 04 marzo 2019, n.2877).

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo a favore del GSE, compensate le altre in ragione della ridotta attività difensiva svolta dall’amministrazione ministeriale costituita.

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