TAR Aosta, sez. I, sentenza 2017-10-30, n. 201700062

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2017-10-30, n. 201700062
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201700062
Data del deposito : 30 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2017

N. 00062/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00028/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2017, proposto da:
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati F V e G M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R D B D P, in Torino, via Bertola N. 39;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento



1. del decreto di destituzione dall'amministrazione della pubblica sicurezza dell'agente in prova -O-, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, n. 333-D/27907 del 22 febbraio 2017, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento avvenuta in data 24 febbraio 2017;



2. della delibera del Consiglio provinciale di disciplina con la quale è stata proposta la sanzione disciplinare della destituzione nei confronti del ricorrente, avente prot. n. 1000/2016/Pers. del 21 dicembre 2016, notificata in data 24 febbraio 2017, in allegato al decreto di destituzione dall'amministrazione della pubblica sicurezza;



3. di ogni altro atto del procedimento disciplinare preordinato, connesso e conseguente ai sopra indicati provvedimenti e/o comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2017 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il sig. -O- - agente in prova della Polizia di Stato - ha impugnato il decreto n. 333-D/27907 del 22 febbraio 2017 di destituzione dall'amministrazione della Pubblica Sicurezza e la delibera prot. n. 1000/2016/Pers. del 21 dicembre 2016, con la quale il Consiglio Provinciale di Disciplina ha proposto la sanzione disciplinare della destituzione.



2. Queste le censure dedotte:

I. illegittimità per manifesto difetto di adeguatezza e manifesta sproporzione e, comunque, per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di idonea motivazione sul punto;
eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza;
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 n. 4 e 18, dell’art. 7 n.1 e n.6 d.P.R. n. 737/1981;
violazione artt. 3, 5, 35, 36 e 97 Cost.;

II. eccesso di potere per difetto di motivazione e per errore sui presupposti;
travisamento dei fatti;
violazione del principio di proporzionalità;

III. eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in relazione alle risultanze istruttorie;
sviamento di potere per applicazione della sanzione più grave in relazione ai fatti addebitati;
sviamento di potere per violazione dell’art. 13 d.P.R. n. 737/1981;
travisamento dei fatti;
mancato accertamento di obiettive circostanze di fatto favorevoli all'incolpato - lesione del principio di proporzionalità;
difetto di motivazione;

IV. eccesso di potere per: violazione del principio di proporzionalità;
illogicità;
contraddittorietà;
ed insufficienza della motivazione in relazione alle risultanze istruttorie;
sviamento di potere per applicazione della sanzione più grave in relazione ai fatti addebitati;
sviamento di potere per violazione dell’art. 13 d.P.R. n. 737/1981;
violazione dell’art.1 comma 2 d.P.R. n. 737/1981 e dell’art. 97 Cost.;

V. illegittimità per violazione degli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 737/81;
violazione del diritto di difesa;

VI. violazione degli artt. 19 e 20 d.P.R. n. 737/1981;
violazione dell'art. 84 t.u. del 10.01.1957 n. 3;
violazione degli artt. 3, 5, 35, 36, e 97 Cost.;
violazione del diritto di difesa;
eccesso di potere;

VII. violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 737/81 – mancato rispetto del termini di comunicazione della contestazione all'incolpato;

VIII. violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 737/1981;

IX. violazione dell’art. 20, comma 1, d.P.R. n. 737/81.



3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.



4. All’udienza del 10 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. 1 Con i primi quattro motivi il ricorrente ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per:

- travisamento dei fatti, errore sui presupposti e difetto di istruttoria e motivazione, in quanto fondati su fatti di cui non vi sarebbe certezza circa il loro accadimento e comunque compiuti fuori dal servizio;
con riferimento a tali fatti il ricorrente ha sporto querela nei confronti degli Agenti di P.S. -O-, circostanza quest’ultima che sarebbe stata ignorata dall’Amministrazione;
le dichiarazioni difensive rese dall’incolpato non sarebbero state adeguatamente ponderate e non sarebbero state prese in considerazioni dichiarazioni testimoniali allo stesso favorevoli;
le “anomalie comportamentali in sospetto abuso di sostanze alcoliche” sarebbero smentite dagli esiti degli esami a cui il -O-si è sottoposto presso il -O-dal 30.8.2016 a tutto febbraio 2017 e dal giudizio di idoneità ai servizi di istituto reso dalla C.M.O. di Milano in data 22.2.2017;

- sproporzionalità della sanzione;
mancata considerazione della giovane età dell’incolpato, delle gravi condizioni di salute del padre e delle relazioni degli agenti che operavano con lui;
nel provvedimento non sarebbe, inoltre, indicato il pregiudizio subito dall’Amministrazione o dal servizio a causa delle infrazioni contestate al ricorrente;

- errore sui presupposti in quanto non sarebbe applicabile al caso di specie la disposizione di cui all’art. 7, n. 6, d.P.R. 737/1981: i provvedimenti non farebbero cenno all’esistenza di precedenti disciplinari a carico dell’interessato, sanzionati con la sospensione, né l’Amministrazione avrebbe potuto tenere conto di sanzioni disciplinari inflitte allorché il ricorrente era allievo e quindi non rivestiva la qualifica di agente in prova della Polizia di Stato.

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