TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2019-10-09, n. 201900590

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2019-10-09, n. 201900590
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201900590
Data del deposito : 9 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2019

N. 00590/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00257/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 257 del 2018, proposto da
G F S e L S, rappresentati e difesi dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G V M in Reggio Calabria, via Simone Furnari, n. 21 B;

contro

il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E M, con domicilio eletto presso la sede dell’avvocatura civica in in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco Pal Cedir;

il Sindaco di Reggio Calabria, nella qualità funzionario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, per l’attuazione degli interventi di cui al d.l. n. 166/1989 (decreto Reggio), convertito in legge 246/1989, non costituito in giudizio;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;

per il risarcimento

del danno in forma specifica ed in forma equivalente, ex artt. 30, 34 e 133, lett. g), del cod. proc. amm., derivante dall'illegittima occupazione e trasformazione, per la realizzazione “Centro Alimentare Trasporti Pubblici e Servizi Annessi” (contratto di appalto rep. n. 28135 del 23 gennaio 1998), da parte del Comune di Reggio Calabria, delle aree di loro proprietà, ubicate nel territorio comunale, in località nominata Gallina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2019 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato al Comune di Reggio Calabria in data 21 maggio 2018 e depositato il successivo 31 maggio i ricorrenti hanno agito per ottenere la restituzione del terreno di loro proprietà illegittimamente occupato per la realizzazione di un “Centro Alimentare trasporti pubblici e servizi annessi” nonché il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivante da tale illegittima occupazione.

Chiedono, altresì, qualora l'Ente intenda procedere all'acquisizione dell'area ai sensi dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001, la condanna dello stesso al risarcimento per equivalente mediante monetizzazione del diritto di proprietà secondo il valore venale del bene oltre al risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivante dalla illegittima occupazione.



2. Con successivo atto notificato in data 8 luglio 2019, i ricorrenti hanno chiamato in causa il Sindaco di Reggio Calabria, nella qualità di funzionario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti per l’attuazione degli interventi di cui al d.l. n. 166/1989 (decreto Reggio), convertito in legge 246/1989, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, proponendo nei loro confronti le domande già formulate con il ricorso introduttivo nei confronti del Comune di Reggio Calabria



3. I signori Saccà rappresentano quanto segue:

- con decreto sindacale n. 79 del 25 settembre 1996 veniva approvato il progetto definitivo, valevole come dichiarazione di pubblica utilità, per la realizzazione di un “Centro alimentare trasporti pubblici e servizi annessi” , ricompreso nel programma di interventi cui all’art. 1 del d.l. n. 166/1989, convertito con modificazioni nella legge n. 246/1989, per il risanamento e lo sviluppo dell’area urbana del Comune di Reggio Calabria;

- con decreti sindacali n. 270 del 13 maggio 1998 e n. 622 del 10 settembre 1998 veniva, quindi, disposta l’occupazione temporanea di tutte le aree ricomprese nell’area interessata dalla realizzazione dell’opera e veniva, conseguentemente, disposta l’immissione e presa in possesso delle stesse;

- tra le aree interessate da tale occupazioni vi erano quelle di proprietà dei danti causa dei ricorrenti corrispondenti alle particelle 254 (dell’estensione di mq 1200), 244 (dell’estensione di mq 20) e 245 (dell’estensione di mq 280) del foglio di mappa n. 24 del Catasto del Comune, sezione di Gallina;

- l’immissione in possesso delle suddette particelle veniva effettuata rispettivamente, in data 29 luglio 1998 (verbali n. 9 e n. 10) ed in data 22 ottobre 1998 (verbale n. 79);

- con successivo decreto sindacale n. 11 del 14 gennaio 1999 le suddette aree venivano inserite nell’elenco delle ditte e nel piano particellare e veniva, altresì, disposta l’occupazione d’urgenza delle stesse in vista dell’espropriazione.

Precisa parte ricorrente che la particella 254 è stata successivamente suddivisa nelle particelle n. 1249 e n. 1251, la particella n. 245 è stata ridenominata 1236 e la particella n. 244 è stata suddivisa nelle particelle 1244 e 1245.



3.1. I signori Saccà lamentano che la procedura espropriativa così avviata non si è mai conclusa con l’adozione del decreto di esproprio nonostante le numerose e reiterate diffide dagli stessi indirizzate ai competenti uffici comunali.

Solo a seguito della richiesta del 23 settembre 2015 con cui si chiedeva di valutare la possibilità di procedere all’espropriazione dell’area ai sensi dell’articolo 42 bis del DPR 327/2001, il Comune trasmetteva, con nota del 4 dicembre 2015, un prospetto di calcolo dell’indennità di espropriazione e degli interessi che, tuttavia, non sfociava nella sottoscrizione di alcun accordo transattivo tra le parti.



4. Con memoria depositata il 26 agosto 2019 si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti eccependo:

I. l’inammissibilità della integrazione del contraddittorio nei loro confronti in quanto non autorizzata dal Tribunale;

II. il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri atteso che le funzioni statali connesse al Decreto Reggio sono state trasferite al Ministero delle Infrastrutture con legge n. 303/2009;

III. il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture atteso che il Sindaco, che ha adottato gli atti della procedura espropriativa ad oggi non ancora conclusa, non è un organo dell’amministrazione statale ma un organo del Comune. L’opera realizzata sui terreni di proprietà dei ricorrenti, infatti, è destinata a rimanere acquisita al patrimonio comunale essendo stata finanziata e realizzata nell’esclusivo interesse del Comune di Reggio Calabria.

IV. in subordine, la prescrizione del danno da illegittima occupazione.



5. Con memoria depositata il 28 agosto 2019 si è costituito il Comune di Reggio Calabria eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva attesa la sua estraneità alla procedura espropriativa posta in essere dal Sindaco, nella sua qualità di funzionario delegato ai sensi del D.L. 166/1989 convertito in L. n. 246/1989, e finalizzata alla realizzazione di un’opera di competenza del Ministero delle Infrastrutture.



6. All'udienza pubblica del 18 settembre 2019 - in vista della quale i ricorrenti hanno depositato una ulteriore memoria difensiva per replicare alle eccezioni in rito sollevate dalle amministrazioni intimate ed insistere, nel merito, per l’accoglimento del ricorso - la causa è stata introitata per la decisione.



7. Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate sia dalla difesa erariale che dalla difesa dell’amministrazione comunale.



7.1. Appare, a tal fine, utile premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Con il D.L. n. 166/1989, convertito in legge n. 246/1989, (c.d. “Decreto Reggio”) il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria è stato dichiarato di preminente interesse nazionale ed è stata, conseguentemente, dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi miranti al conseguimento degli individuati obiettivi di risanamento e di sviluppo.

Il “Decreto Reggio” ha, inoltre, previsto, ai fini del perseguimento dei suddetti obiettivi, la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i problemi delle aree urbane, di uno specifico stanziamento finanziario, preponendo alla ripartizione ed utilizzazione dello stesso un apposito Comitato.

Il Decreto Legge ha stabilito che i suddetti obiettivi fossero perseguiti attraverso due tipologie di intervento, ovvero;

a) gli interventi urgenti diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione delle reti idriche e fognarie, alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti sportivi, nonché di aree attrezzate a verde pubblico e per il tempo libero, in relazione ai quali è stato disposto che “ il sindaco della città di Reggio Calabria è autorizzato ad eseguire le opere necessarie, anche per lotti funzionali ”, entro un determinato limite di spesa da prelevare dal fondo sopra citato, da porre in essere con la peculiare “accelerata” procedura descritta dallo stesso art. 2 (consistente, in sintesi nell'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'elenco delle opere da realizzare, da trasmettere a cura del Sindaco al Ministro per i problemi delle aree urbane per la definizione dei relativi stanziamenti);

b) gli ulteriori interventi di cui al combinato disposto degli articoli 1, 3 e 4, relativamente ai quali la competenza per le diverse fasi procedimentali (individuazione, programmazione e realizzazione) è suddivisa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – ovvero, su delega di quest’ultima, dal Ministero per i problemi delle aree urbane - e gli enti competenti in via ordinaria, quali “amministrazioni, le aziende e gli enti pubblici, nonché le società concessionarie di pubblici servizi ed ogni altro soggetto competente ”, da porre in essere tramite un programma proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con il Presidente della Regione Calabria ed i sindaci dei comuni interessati, al Comitato di gestione del fondo.

L’art. 5 comma II del decreto in discorso conferisce, inoltre, al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane, la funzione di vigilanza sull'attuazione dei programmi come sopra finanziati, con la previsione, nei casi in cui i soggetti competenti non provvedano nei termini prefissati, di poteri sostitutivi.

L’art. 10 del D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 303 ha, infine, trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al “Ministero dei Lavori Pubblici”, oggi Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, i compiti relativi all’area funzionale “aree urbane”, tra cui rientrano gli interventi di cui al citato “Decreto Reggio”.

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