TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-03-17, n. 202200964

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-03-17, n. 202200964
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202200964
Data del deposito : 17 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/03/2022

N. 00964/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00031/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 31 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitore ed esercente la potestà sul figlio minorenne -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G I, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Oberdan, n. 5;

contro

il Ministero dell’istruzione- Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Ambito territoriale per la Provincia di Palermo e Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico presso i suoi uffici in via Valerio Villareale, n. 6;

per l’annullamento

- del provvedimento del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di Palermo, con il quale è stata disposta l’assegnazione al minore -OMISSIS- di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore di sostegno;

- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) coni quali il Ministero dell’istruzione e l’Ufficio scolastico regionale hanno assegnato all’Istituto scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale Istituto scolastico;

- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

per l’accertamento

del diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 (cosi come risulta necessaria attesa la grave disabilità del minore) sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all’approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno;

ed altresì per la condanna

delle Amministrazioni resistenti all’assegnazione, a favore del minore, di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 (ossia per 25 ore settimanali) sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all’approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno;

nonchè per il riconoscimento

del diritto del minore e dei suoi genitori al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno;

ed altresì per la condanna

del Ministero dell’istruzione e dell’Ufficio scolastico regionale al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore e dai suoi genitori a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione - Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Ambito territoriale per la Provincia di Palermo e dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di Palermo e vista la documentazione depositata;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm., del 7 marzo 2022, il referendario C C e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe concernenti l’assegnazione al figlio minore disabile, per l’anno scolastico 2016/2017, di un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali ritenuto insufficiente.

Ha, altresì, chiesto il riconoscimento del relativo diritto sia per l’anno scolastico corrente che per quelli successivi sino all’approvazione di un piano individualizzato che determini un diverso numero di ore, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale subito.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, depositando documentazione.

Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare.

In vista della trattazione del merito parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse per quanto attiene alla domanda volta al riconoscimento del diritto del minore all’assegnazione

- di un numero adeguato di ore di sostegno per l’ormai concluso anno scolastico e per quelli successivi;

insistendo per l’accertamento della soccombenza virtuale e per l’accoglimento della domanda risarcitoria.

All’udienza straordinaria di smaltimento del 7 marzo 2022, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione

Preliminarmente, con riferimento al profilo della giurisdizione, non si ritiene opportuno – anche in applicazione del principio della ragionevole durata del processo previsto dall’art. 111 Cost. e richiamato dall’art. 2 c.p.a. – discostarsi dall’orientamento del C.G.A., da ultimo confermato con le recentissime sentenze n. 136 e n.137 del 2022, nonché dall’orientamento della Sezione (v. sentenza 18 febbraio 2022, n. 569).

Sempre in via preliminare – come dichiarato da parte ricorrente – il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, per la parte relativa all’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero inadeguato di ore, in quanto l’anno scolastico di riferimento si è ormai concluso;
nonché, per la domanda relativa agli anni futuri.

Per quanto riguarda l’istanza risarcitoria, il Collegio non ritiene di discostarsi dall’orientamento della Sezione secondo cui il danno non patrimoniale asseritamente derivante dalla ritardata assegnazione dell’insegnante di sostegno deve essere provato con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni semplici: a tal fine, deve essere dimostrato che si sia verificato un pregiudizio per il corso di studi, cha via sia stata una regressione, e/o che non è stato possibile (e non semplicemente più difficoltoso) attuare il piano individualizzato d’inserimento dell’alunno disabile all’interno della comunità scolastica;
ovvero, che vi siano stati turbamenti dell’animo che abbiano inciso sulla qualità di vita del disabile (ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Sez. III, 21 febbraio 2022, n. 578;
23 settembre 2021, n. 2648;
v. anche la nota sentenza pilota in materia di sostegno scolastico del Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023).

Nella specie parte ricorrente non ha provato in giudizio i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, ivi compresa la sussistenza del nesso eziologico tra il minor numero di ore assegnate (rispetto al necessario) e un danno specifico, limitandosi ad affermare apoditticamente la sussistenza del danno esistenziale in base alla sola documentazione attestante lo stato di disabilità grave e la necessità dell’insegnante specializzato secondo il rapporto 1/1.

Per tali ragioni non si ritiene pertinente il richiamo, effettuato dal difensore di parte ricorrente in sede di discussione, alla sentenza del C.G.A. n.265/2020, in quanto nel caso in esame non è stato dimostrato né che il progetto individuale sia divenuto irrealizzabile;
né, che si sia verificata una regressione.

Su tale specifico profilo si rinvia, per esigenze di sinteticità, all’ampia motivazione della sentenza n. 578/2022 di questa Sezione.

Deve anche aggiungersi che – a fronte del provvedimento di assegnazione delle ore del 22 novembre 2016 – il ricorso è stato notificato solo il 4 gennaio 2017, sicché deve escludersi il risarcimento del danno non patrimoniale, ove mai fosse stato dimostrato nella sua effettività, in base all’art. 30, co. 3, cod. proc. amm., secondo cui “ Nel determinare il risarcimento, il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti ”.

Conclusivamente, sul ricorso in esame vanno adottate le seguenti statuizioni:

- il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento alla domanda volta al riconoscimento del diritto del minore all’assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno per l’ormai concluso anno scolastico;
nonché, per la domanda relativa agli anni futuri;

- va rigettato quanto alla domanda risarcitoria;

- le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla parziale soccombenza.

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