TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-29, n. 202302917
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Pubblicato il 29/09/2023
N. 02917/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01488/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2017, proposto da -OMISSIS- &Figli sas di -OMISSIS- A. &C, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia, con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Y D Francisci sito in Palermo piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Motorizzazione Civile di Agrigento – in persona del legale rappresentanti
pro tempore
, rappresentato e difeso
ope legis
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e con domicilio fisico in Palermo Via Valerio Villareale, n. 6;
il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. Diega Alaimo Martello con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia, con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Giorgio D’Agostino sito in Palermo via Imera n. 19;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- del 06.03.2017, trasmessa al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- a mezzo raccomandata con la nota -OMISSIS- e ricevuta in data 14.03.2017, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Agrigento - ex Provincia Regionale di Agrigento ha disposto la revoca dell'autorizzazione -OMISSIS- rilasciata alla -OMISSIS- &Figli s.a.s. con sede in Canicattì nella -OMISSIS-;
- ove occorra della nota -OMISSIS-, con la quale il Ministero dei Trasporti a risposto al quesito formulato dalla Provincia di Agrigento in riferimento all'art. 123 comma 5 del codice della strada;
- ove occorra della nota -OMISSIS- de 08.04.2011 adottata dall'allora Provincia Regionale di Agrigento;
- ove occorra della nota -OMISSIS- del 13.04.2010 adottata dall'allora Provincia Regionale di Agrigento;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso alla predetta Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- e/o richiamato dalla stessa.
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della -OMISSIS- &Figli s.a.s. di -OMISSIS- A. &C, a percepire, da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento - ex Provincia Regionale di Agrigento, l'indennizzo relativo alla revoca dell'autorizzazione -OMISSIS-, e per l'effetto condannare la predetta Amministrazione a corrispondere alla ricorrente tale indennizzo previa la quantificazione ai sensi del comma 1 dell'art. 21- quinques ovvero nella misura e/o secondo le modalità che si riterranno di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Avvocatura dello Stato;
Vista la memoria di costituzione del Libero Consorzio del 23 giugno 2017 e i relativi allegati;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura dello Stato il 30 giugno 2017;
Vista la memoria del Libero Consorzio del 13 giugno 2023;
Vista la memoria di replica del 26 giugno 2023 dei ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. del 17 luglio 2023, il dott. C C e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 15 maggio 2017 e depositato il successivo 14 giugno, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato notificato il 14 marzo 2017.
In punto di fatto, i ricorrenti premettevano di aver acquistato dalla -OMISSIS- il ramo di azienda concernente l’esercizio di autoscuola conseguendo il relativo provvedimento autorizzativo.
Successivamente la Provincia di Agrigento assentiva la variazione di titolarità della società a favore del sig. -OMISSIS-.
In data 26 marzo 2010 il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- comunicava all’amministrazione intimata il recesso del sig. -OMISSIS- ed indicava quale sostituto il sig. -OMISSIS-.
In ragione delle perplessità manifestate dall’Amministrazione faceva seguito una variazione delle quote della società con conseguente assunzione del ruolo di legale rappresentante da parte del sig. -OMISSIS-.
A seguito di ciò, l’Amministrazione diffidava il predetto a non proseguire l’attività in quanto sprovvisto del diploma di scuola secondaria richiesto ai sensi dell’art. 123, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992.
In seguito, la PA revocava l’autorizzazione rilasciata alla ditta ricorrente rilevando testualmente che “i soci della suddetta società, a tutt’oggi, non hanno comunicato la regolarizzazione della società”.
In ragione di ciò, parte ricorrente proponeva ricorso chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati articolando le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10-bis, 21- quinquies e 21- nonies della l. n. 241/90;violazione e falsa applicazione dell’art. 123 del d.lgs. n. 285/1992;eccesso di potere per carenza d’istruttoria, difetto dei presupposti, difetto e carenza di motivazione, illogicità, ed ingiustizia manifesta, contraddittorietà.
Parte ricorrente si duole della violazione del cd. principio partecipativo del procedimento amministrativo in ragione dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Sul punto i ricorrenti contestano l’operato dell’Amministrazione la quale non avrebbe tempestivamente contestato alcuna delle ipotesi previste dall’art. 123, comma 9, del d.lgs. n. 285/1992 e avrebbe errato nel ritenere insussistenti i requisiti richiesti dalla legge in capo al sig. -OMISSIS- non rilevando ai fini della revoca la sospensione e/o revoca del codice meccanografico da parte della Motorizzazione.
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 21-quinque e 21-nonies della l. n. 241/90;violazione e falsa applicazione dell’art. 123 del d.lgs. n. 285/1992;eccesso di potere per carenza d’istruttoria, difetto dei presupposti, difetto e carenza di motivazione, illogicità, ed ingiustizia manifesta, contraddittorietà.
I ricorrenti deducono l’illegittimità dell’attività della PA rilevando come alla diffida rivolta nei confronti del sig. -OMISSIS- non potrebbe attribuirsi la valenza di provvedimento di sospensione. Parimenti irrilevante in detti termini sarebbe secondo la ricostruzione prospettata da parte ricorrente la revoca del codice meccanografico dell’autoscuola da parte della Motorizzazione non rientrando tra le cause di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 21-quinque e 21-nonies della l.241/90;violazione e falsa applicazione dell’art. 123 del d.lgs. n. 285/1992;violazione e falsa applicazione del d.m. 317/1995;eccesso di potere per carenza d’istruttoria, difetto dei presupposti, difetto e carenza di motivazione, illogicità, ed ingiustizia manifesta, contraddittorietà.
Parte ricorrente contesta il contenuto del provvedimento impugnato ritenendo insussistenti i presupposti richiesti dalla legge ai fini del corretto esercizio del potere di autotutela evidenziando la carenza di motivazione dello stesso con conseguente lesione del legittimo affidamento generato in ragione del decorso di un lasso di tempo considerevole.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 21-quinque e 21- nonies della l.241/90;violazione e falsa applicazione dell’art. 123 del d.lgs. n. 285/1992;violazione e falsa applicazione del d.m. 317/1995;eccesso di potere per carenza d’istruttoria, difetto dei presupposti, difetto e carenza di motivazione, illogicità, ed ingiustizia manifesta, contraddittorietà.
Sul punto i ricorrenti deducono l’erroneità della motivazione contenuta nel provvedimento adottato dall’Amministrazione in ordine alla presunta carenza dei requisiti per l’assunzione del ruolo di responsabile didattico con riferimento ai soggetti indicati dalla ditta. In particolare, la ditta rileva che la novella introdotta dalla legge n. 40 del 2007 non sarebbe riferibile al caso di specie in quanto riconducibile alle sole autoscuole di nuova apertura e non anche a quelle già autorizzate in precedenza. Pertanto, secondo i ricorrenti non sarebbe necessario possedere contemporaneamente l’abilitazione all’insegnamento e quella di istruttore di guida risultando sufficiente il possesso di uno solo dei due titoli.
Inoltre, parte ricorrente asserisce che – al fine di superare eventuali perplessità manifestate dalla Amministrazione – la ditta aveva dato seguito alla variazione delle quote con conseguente assunzione del ruolo di legale rappresentante da parte del sig. -OMISSIS- in possesso dei requisiti suddetti applicando ratione temporis la disciplina prevista dall’art. 14, comma 3 del d.m. 317 del 1995.
Infine i ricorrenti chiedevano il pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990.
In data 21 giugno 2017 l’Avvocatura dello Stato si costituiva in giudizio nell’interesse delle Amministrazioni resistenti.
Il 26 giugno 2017 la difesa del Libero Consorzio depositava una memoria di costituzione con la quale, in via preliminare, rilevava l’inammissibilità del ricorso per decorso del termine previsto dalla legge e, comunque, chiedeva il rigetto nel merito per infondatezza delle censure ivi formulate.
Il 27 giugno 2017 parte ricorrente depositava un’istanza di rinvio.
Il 30 giugno 2017 l’Avvocatura dello Stato versava in atti la documentazione relativa alla vicenda oggetto del presente giudizio.
In data 13 giugno 2023 la difesa del Libero Consorzio depositava una memoria nella quale ribadiva quanto eccepito in sede di costituzione in giudizio in ordine alla inammissibilità del ricorso e alla infondatezza delle censure ivi formulate.
In particolare, per quanto riguarda il primo motivo del ricorso la difesa ribadiva la legittimità dell’operato della P.A. rilevando come la parte fosse stata messa in condizione di poter dare il proprio contributo nell’ambito del procedimento fin dal momento dell’istanza di variazione della titolarità per trasformazione societaria.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso la difesa ne rilevava l’infondatezza in ragione della disciplina applicabile ai soggetti esercenti l’attività di autoscuola e ai requisiti prescritti dall’art. 123 del d.lgs. n. 285/1992 relativamente alla posizione del legale rappresentante. Sul punto evidenziava che la revoca nel caso di specie avrebbe determinato la perdita dei requisiti legittimanti il provvedimento originario.
In ragione di ciò, il Libero Consorzio contestava la fondatezza delle censure formulate in ordine alla mancanza dei presupposti per il corretto esercizio del potere richiamando la disciplina contenuta nell’art 21 octies della legge n. 241 del 1990. Infine, per quanto riguarda l’applicabilità della normativa di cui al d.m. n. 317 del 1995 rinviava il principio del tempus regit actum con conseguente operatività della disciplina vigente al momento in cui il provvedimento è stato emesso.
Il 26 giugno 2023 parte ricorrente depositava una memoria di replica nella quale contestava quanto dedotto in ordine alla irricevibilità per decorrenza del termine rilevando come la scadenza prevista il 13 maggio 2017 risulterebbe per legge prorogata al 15 maggio ai sensi dell’art. 52, commi 2 e 3 c.p.a. (ciò in base alla regola secondo cui quando il giorno di scadenza è festivo il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo).
All’udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a., del 17 luglio 2023 il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, presenti come da verbale, è stato posto in decisione.
Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo poiché notificato il 15 maggio 2017 (lunedì), a fronte della scadenza del termine per impugnare ex art. 29 c.p.a. il 13 maggio 2017 (sabato), operando, pertanto, la proroga di cui all’art. 52, commi 2 e 5, c.p.a.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo di ricorso sono infondati poiché il provvedimento impugnato costituisce l’esercizio di un potere di verifica e controllo ex art. 19 della l. n. 241/1990 della persistenza dei requisiti di cui all’art. 123, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992 che culmina nell’adozione di un atto riconducibile alla fattispecie della revoca-decadenza (Cons. Stato, sez. V, n. 4534/2010), e non già della revoca ordinaria o dell’annullamento d’ufficio, con conseguente irrilevanza del richiamo ai presupposti e alle condizioni di cui agli artt. 21- quinquies (con la conseguente impossibilità di riconoscere alcune forma di indennizzo) e 21- nonies della l. n. 241/1990.
A differenza delle valutazioni implicanti la revoca prevista ex art. 123, comma 9, del d.lgs. n. 285/1992, la natura vincolata del provvedimento di revoca-decadenza impugnato rende irrilevante – ai sensi dell’art. 21- octies della l. n. 241/1990 – la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’omessa specificazione di un interesse pubblico ulteriore e diverso rispetto alla mera osservanza della normativa che ne conforma l’esercizio.
È altresì infondato il quarto motivo di ricorso.
Le modifiche dell’art. 123, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992 previste dal d.l. n. 17/2007 conv. in l. n. 40/2007 con riferimento ai titoli di studio e professionali che il rappresentante legale dell’autoscuola – qualora l’attività sia esercitata tramite una persona giuridica – deve possedere, si applica anche alle autoscuole precedentemente autorizzate all’entrata in vigore della norma.
Infatti, pur rimanendo valide le autorizzazioni già concesse con diversi requisiti, l’eventuale richiesta di modifica (nel caso di specie del legale rappresentante) implica l’applicazione e l’adeguamento alla disciplina vigente, poiché, diversamente opinando (nel senso prospettato dalla parte ricorrente), si realizzerebbe un’illogica ultrattività della previgente normativa, con la conseguente creazione di un permanente doppio binario normativo e regolamentare tra autoscuole di vecchia e nuova costituzione. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.