TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-29, n. 202302917

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-29, n. 202302917
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302917
Data del deposito : 29 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2023

N. 02917/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01488/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2017, proposto da -OMISSIS- & Figli sas di -OMISSIS- A. & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia, con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Ylenia De Francisci sito in Palermo piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6;



contro

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Motorizzazione Civile di Agrigento – in persona del legale rappresentanti pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e con domicilio fisico in Palermo Via Valerio Villareale, n. 6;
il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Diega Alaimo Martello con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia, con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Giorgio D’Agostino sito in Palermo via Imera n. 19;



per l'annullamento

- della Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- del 06.03.2017, trasmessa al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- a mezzo raccomandata con la nota -OMISSIS- e ricevuta in data 14.03.2017, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Agrigento - ex Provincia Regionale di Agrigento ha disposto la revoca dell'autorizzazione -OMISSIS- rilasciata alla -OMISSIS- & Figli s.a.s. con sede in Canicattì nella -OMISSIS-;

- ove occorra della nota -OMISSIS-, con la quale il Ministero dei Trasporti a risposto al quesito formulato dalla Provincia di Agrigento in riferimento all'art. 123 comma 5 del codice della strada;

- ove occorra della nota -OMISSIS- de 08.04.2011 adottata dall'allora Provincia Regionale di Agrigento;

- ove occorra della nota -OMISSIS- del 13.04.2010 adottata dall'allora Provincia Regionale di Agrigento;

- di ogni altro atto presupposto e/o connesso alla predetta Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- e/o richiamato dalla stessa.

In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della -OMISSIS- & Figli s.a.s. di -OMISSIS- A. & C, a percepire, da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento - ex Provincia Regionale di Agrigento, l'indennizzo relativo alla revoca dell'autorizzazione -OMISSIS-, e per l'effetto condannare la predetta Amministrazione a corrispondere alla ricorrente tale indennizzo previa la quantificazione ai sensi del comma 1 dell'art. 21- quinques ovvero nella misura e/o secondo le modalità che si riterranno di giustizia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione dell’Avvocatura dello Stato;

Vista la memoria di costituzione del Libero Consorzio del 23 giugno 2017 e i relativi allegati;

Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura dello Stato il 30 giugno 2017;

Vista la memoria del Libero Consorzio del 13 giugno 2023;

Vista la memoria di replica del 26 giugno 2023 dei ricorrenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. del 17 luglio 2023, il dott. Calogero Commandatore e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 15 maggio 2017 e depositato il successivo 14 giugno, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato notificato il 14 marzo 2017.

In punto di fatto, i ricorrenti premettevano di aver acquistato dalla -OMISSIS- il ramo di azienda concernente l’esercizio di autoscuola conseguendo il relativo provvedimento autorizzativo.

Successivamente la Provincia di Agrigento assentiva la variazione di titolarità della società a favore del sig. -OMISSIS-.

In data 26 marzo 2010 il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- comunicava all’amministrazione intimata il recesso del sig. -OMISSIS- ed indicava quale sostituto il sig. -OMISSIS-.

In ragione delle perplessità manifestate dall’Amministrazione faceva seguito una variazione delle quote della società con conseguente assunzione del ruolo di legale rappresentante da parte del sig. -OMISSIS-.

A seguito di ciò, l’Amministrazione diffidava il predetto a non proseguire l’attività in quanto sprovvisto del diploma di scuola secondaria richiesto ai sensi dell’art. 123, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992.

In seguito, la PA revocava l’autorizzazione rilasciata alla ditta ricorrente rilevando testualmente che “i soci della suddetta società, a tutt’oggi, non hanno comunicato la regolarizzazione della società”.

In ragione di ciò, parte ricorrente proponeva ricorso chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati articolando le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10-bis, 21- quinquies e 21- nonies della l. n. 241/90; violazione e falsa applicazione dell’art. 123 del d.lgs. n. 285/1992; eccesso di potere per carenza d’istruttoria, difetto dei presupposti, difetto e

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