TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2011-02-04, n. 201101089

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2011-02-04, n. 201101089
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201101089
Data del deposito : 4 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09441/2010 REG.RIC.

N. 01089/2011 REG.PROV.COLL.

N. 09441/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 del Decreto legislativo n. 104/2010;
sul ricorso numero di registro generale 9441 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dall’Avv. A R, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Mario Franchi in Roma, via Antonio Baiamonti,10;

contro

Il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. S S, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

Maria Rosa Picherri, intimata e non costituita in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

ricorso introduttivo:

della determinazione dirigenziale n. 1148 del 9.6.2010 prot. n. 32874, notificata il 28.6.2010, avente ad oggetto ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia e/o cambi di destinazione d'uso da una categoria all’altra, abusivamente realizzati in via Avellino n.11;

ricorso per motivi aggiunti:

della determinazione dirigenziale n. 1630 del 22.9.2010 prot. n. 50033, notificata il 13.10.2010, avente ad oggetto ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia e/o cambi di destinazione d'uso da una categoria all’altra, abusivamente realizzati in via Avellino n.11.


Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le domande di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentate in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011, la dott.ssa Rita Tricarico e udito l’Avv. A R, per il ricorrente;
nessuno presente per la parte resistente;

Visto l’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;


Rilevato che con il ricorso introduttivo si impugna determinazione dirigenziale n. 1148 del 9.6.2010 prot. n. 32874, oggetto di rettifica ad opera della successiva determina n. 1630 del 22.9.2010 prot. n. 50033, nella parte in cui non individua più il ricorrente quale destinatario dell’ingiunzione di demolizione;

Ritenuto che il ricorso introduttivo debba essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che il provvedimento che ne costituisce l’oggetto è stato del tutto superato da quello richiamato in ultimo;

Rilevato, altresì, quanto alla menzionata determinazione dirigenziale n. 1630/2010, che, pur essendo l’ordine di demolizione non più rivolto al ricorrente, lo stesso viene comunque individuato quale ex proprietario “responsabile”, per cui sussiste, in capo allo stesso, l’interesse ad una decisione nel merito in riferimento ai motivi aggiunti;

Considerato che risulta per tabulas che il ricorrente, oltre a non essere più proprietario dell’unità abitativa, essendo stata compravenduta nel 2006, non è neppure responsabile, in quanto nell’atto di acquisto della proprietà del 1989 la situazione risultava essere già quella attuale;

Ritenuto:

che da ciò derivi che il ricorso per motivi aggiunti sia fondato e debba essere accolto, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, laddove il ricorrente viene indicato quale ex proprietario responsabile;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente,e debbano liquidarsi come in dispositivo;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi