TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-10-20, n. 202315534

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-10-20, n. 202315534
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315534
Data del deposito : 20 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2023

N. 15534/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06641/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6641 del 2016, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n. 266;

contro

Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Marina Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione dei benefici economici di cui all'art. 5 della l. 231/1990.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Stato Maggiore della Marina Militare;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 la dott.ssa A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con cui, in data 21 marzo 2016, il Ministero della Difesa ha rigettato la l’istanza dal predetto presentata per ottenere l’attribuzione dei benefici previsti dall’art. 5 della legge 231 e ss.mm. mediante la corresponsione di un “assegno ad personam” e, ancora, chiede il riconoscimento del suo diritto all’attribuzione dei su indicati benefici, maggiorati con interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria con conseguente condanna dell’Amministrazione a corrispondere le somme così dovute

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

- il diritto alla c.d. parziale omogeneizzazione nel periodo 2011-2014, di “blocco stipendiale”, prorogato, da ultimo, dalla legge n. 190/2014, spetta a chi possiede i requisiti per ottenere l’omogeneizzazione, in linea con quanto stabilito dall’art. 1802 del COM, il quale prevede che la parziale omogeneizzazione viene attribuita agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni dal conseguimento della nomina a ad ufficiale o aspirante;

- il predetto – -OMISSIS- a fare data dal -OMISSIS-, con raggiungimento dell’anzianità di servizio in data 14 ottobre 2014, senza demerito - è stato giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato in data 23 novembre 2014 e, pertanto, è transitato nelle aeree civili del Ministero della Difesa in data -OMISSIS-, prestando così servizio presso il Comando nord di -OMISSIS- con la qualifica di funzionario amministrativo del personale civile;

- in data 21 maggio 2015 presentava istanza per chiedere e ottenere in benefici stipendiali di cui all’art. 5 della legge 231/90 e legge 86 del 2001, c.d. “omogenizzazione stipendiale”, prevista per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente;

- in riscontro a tale richiesta l’Amministrazione, nella persona del Capo Sezione del Personale, dava atto che “non risulta l’esistenza di alcuna delle cause che determinano detrazione di anzianità”;

- a seguito di istanza di aggiornamento delle competenze stipendiali, la Direzione di Commissariato di -OMISSIS- affermava l’impossibilità di accogliere la domanda “poiché era in corso di trattazione presso le superiori Autorità” un caso analogo;

- con successiva nota del 21 marzo 2016 la Direzione di Commissariato di -OMISSIS- comunicava che il beneficio non poteva essere corrisposto anche a favore del personale militare in attesa di transito all’impiego civile in quanto, sulla base dell’art. 930 D.Lgs. 66/2010, “il trattamento economico è cristallizzato alla data del processo verbale con cui il militare, perdendo i requisiti psico-fisici necessari, è stato giudicato permanentemente non idoneo a prestare servizio militare incondizionato”, precisando che “tale principio è applicabile anche al personale già transitato che abbia maturato in costanza di blocco eventuali incrementi derivanti da promozioni, omogeneizzazioni ect. prima del giudizio di inidoneità”;

- a seguito di tale riscontro, inviava all’Amministrazione un atto di diffida e messa in mora ma quest’ultima - con nota del 21 aprile 2016 – ribadiva il non accoglimento della richiesta del qua.

Avverso l’operato dell’Amministrazione il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 930 del d.lgs. n. 6/2010 e del D.M. 19 aprile 2002. Illegittimità per violazione dell’art. 1802 del D.lgs, n. 66/2010. Illegittimità ed eccesso di potere per violazione della circolare della Direzione Generale per il Personale Militare in data 23 dicembre 2014. Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, atteso che, a seguito del bocco stipendiale, gli anni 2011-2014 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio ma sono utili ai fini del calcolo degli anni per la maturazione della omogenizzazione stipendiale. A tale fine depone anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del luglio 2015, sicchè il ricorrente - avendo raggiunto i 13 anni di servizio in costanza del blocco, ovvero in data 14 ottobre 2014 – anche tenendo conto della dichiarazione di incostituzionalità delle predette norme (art. 16 d.l. n. 98 del 2011 ect.) ha diritto al beneficio maturato, con l’ulteriore precisazione che il beneficio de quo è stato attribuito a tutti coloro che hanno maturato nel periodo 2011-2014 i periodi di servizio richiesti, con decorrenza amministrativa dal 1 gennaio 2015, ma è stata attribuita economicamente solo a coloro che erano in servizio all’1.1.2015. A ulteriore supporto della spettanza del beneficio richiesto il ricorrente precisa di aver maturato nel periodo di blocco i 13 anni, posto che – in tale periodo – “si trovava nella posizione del servizio permanente di Aspettativa Attesa Transito” e, pertanto, afferma che quando era in servizio aveva già i requisiti per l’omogenizzazione stipendiale, stante il disposto dell’art. 875 COM, il quale elenca tra le posizioni permanenti anche quelle in cui il militare si trovi in aspettativa. In sintesi, il ricorrente sostiene che il c.d. blocco stipendiale congela il trattamento economico nel periodo 2011-2014 ma, comunque, ne preserva il diritto da un punto di vista giuridico, seppure senza gli effetti economici che saranno poi erogati dall’1.1.2015 senza arretrati.

A seguito dell’ordinanza presidenziale istruttoria -OMISSIS-, l’Amministrazione ha prodotto documenti e, in particolare, una nota caratterizzata – in sintesi – del seguente contenuto: - con lettera del 7 settembre 2015 l’Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa segnalava alla Direzione Generale per il Personale Militare “che a suo avviso poteva prospettarsi un’estensione interpretativa della norma di cui all’art. 875 del C.O.M. e pertanto che gli effetti positivi dello sbocco avrebbero potuto ricadere anche sul personale già transitato all’impiego civile in costanza di blocco”;
- con dispaccio del 17 dicembre 2015, la Direzione Generale – sulla base del combinato disposto di cui all’art. 930 COM e dall’art. 2, comma 7, del D.I. 18 aprile 2002 - comunicava che “non ravvisava la possibilità di riconoscere al personale in argomento miglioramenti economici sia a carattere generale che a carattere particolare in quanto il relativo trattamento economico è cristallizzato alla data del processo verbale con cui il militare, perdendo i requisiti psico-fisici necessari, è stato giudicato permanentemente non idoneo a prestare servizio militare incondizionato”;
- atteso, dunque, che il ricorrente è stato dichiarato inidoneo al servizio militare incondizionato in data 24 novembre 2014, lo stesso non poteva godere dei miglioramenti economici in esame.

In esito della produzione di ulteriori scritti difensi, all’udienza di smaltimento del 22 settembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Come si trae da quanto in precedenza riportato, il ricorrente lamenta l’illegittimità della nota con cui, in data 26 marzo 2016, l’Amministrazione resistente non ha accolto la domanda dal predetto presentata per ottenere i benefici economici di cui all’art. 5 della L. 231 del 1990, da corrispondere a mezzo del c.d. “assegno ad personam”, nonché della nota del 21 aprile 2016, di conferma del precedente parere negativo e, conseguentemente, chiede la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme dovute.

In linea con quanto in precedenza rappresentato, è da rilevare quanto segue:

- la richiesta del ricorrente – essenzialmente basata sull’intervenuto raggiungimento senza demerito dell’anzianità di servizio di 13 anni in data 14 ottobre 2014, ossia in costanza del blocco - investe, in sintesi, il diritto del predetto ad ottenere la parziale omogeneizzazione stipendiale nel periodo 2011 – 2014 di “blocco stipendiale”, prorogato da ultimo con legge 190 del 2014, e ciò anche se lo stesso risultasse già giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per motivi sanitari in data 24 novembre 2014 e, in seguito, fosse transitato nelle aree funzionali della Ministero della Difesa in data 17 febbraio 2015, a seguito della richiesta da esso inoltrata;

- la su indicata richiesta di parziale omogenizzazione stipendiale è stata respinta in quanto l’Amministrazione ha ritenuto che gli effetti positivi dello sblocco non potevano ricadere su personale già transitato all’impiego civile in costanza del “blocco stipendiale”, con precisazione – in aggiunta – dell’impossibilità “di riconoscere al personale in argomento miglioramenti economici sia di carattere generale sia particolare, in quanto il relativo trattamento economico è cristallizzato alla data del processo verbale con cui il militare … è stato giudicato permanentemente non idoneo a prestare servizio militare incondizionato”.

Orbene, la ricostruzione giuridica della disciplina in argomento operata dall’Amministrazione è da considerare in linea con la normativa che regolamenta la materia.

3. In via preliminare, il Collegio ritiene di esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla parte resistente.

Tale eccezione è infondata sulla base dei seguenti motivi:

- il ricorrente - in congedo dalla Marina Militare – agisce, in ogni caso, come ex appartenente a quest’ultima, richiedendo un vantaggio economico prettamente attinente agli appartenenti di tale Amministrazione, ossia il beneficio economico di cui all’art. 5 della legge n. 231 del 1990, sulla base, tra l’altro, del richiamo dell’art. 1802 del COM;

- l’Amministrazione ha fornito riscontro alla istanza de qua mediante l’adozione di un provvedimento atto a definire i miglioramenti economici spettanti – a seguito dello “sblocco” – al personale militare già transitato ai ruoli civili.

In sintesi, non vi è chi non veda che, nell’ipotesi in esame, non si verte in alcun modo su una controversia coinvolgente la corretta applicazione dei contrattivi collettivi né, tantomeno, una controversia di carattere pensionistico (cfr., tra le altre, TAR Lazio, n. 13573 del 2023).

Da quanto riportato l’eccezione in esame non è meritevole di condivisione.

4. Anche l’eccezione di incompetenza non può trovare riscontro positivo, posto che il ricorrente è comunque in congedo e, dunque, in relazione ad esso non possono trovare applicazione gli artt. 13 e 15 della legge n. 241 del 1990.

5. Nel merito, il ricorso è infondato.

Il Collegio non ravvisa, infatti, motivi per discostarsi dalla giurisprudenza in argomento e, pertanto rileva che:

- trattamento economico dirigenziale del comparto sicurezza e difesa è caratterizzato da due tipi di progressione, ossia dal c.d. adeguamento ISTAT e dalla progressione per classi e scatti;

- con legge n. 121 del 1981 è stata introdotto l’istituto della c.d. la c.d. “omogenizzazione stipendiale”, la quale consente di attribuire parti del trattamento economico dirigenziale - escluse dalle indennità connesse all’incarico - ai funzionari ed agli ufficiali direttivi, tra le altre, delle Forze Armate che non raggiungono la promozione a dirigente;

- per quanto qui rileva, l’omogeneizzazione in argomento funziona nell’attribuzione – a prescindere dalla promozione - dello stipendio fisso spettante al Colonnello all’ufficiale/funzionario al compimento del 13° anno dalla nomina (c.d. omogenizzazione parziale), consentendo, tra l’altro, di beneficiare degli incrementi automatici per “classi e scatti;

- come noto, il meccanismo di progressione biennale per “classi e scatti” è stato assoggettato al blocco stipendiale dell’art. 9, comma 21, secondo periodo, del d.l.n. 78 del 2010, sicchè per questo tipo di emolumento la legge ha previsto la non utilità del periodo 2011-2015 (tento conto dell’intervenuta proroga) ai fini della maturazione degli scatti, cosicché dall’1.1.2015 sono stati poi regolarmente ripartiti gli emolumenti che erano stati soltanto “sospesi” dal blocco (comprese le omogeneizzazioni), tranne – appunto – le classi e gli scatti, ripartiti dall’1 gennaio 2016, con uno slittamento strutturale di 5 anni;

- tale disciplina ha chiaramente determinato confusione. Ha penalizzato il personale che ha maturato, tra l’altro, i requisiti dell’omogenizzazione nel periodo del blocco ma, comunque, ha consentito di far ripartire – dall’1 gennaio 2015 – tutti gli emolumenti che erano stati sospesi dal blocco (comprese le omogeneizzazioni).

Tutto ciò premesso, la questione prospettata dal ricorrente investe – in sintesi - la possibilità di attribuire i benefici conseguenti al c.d. sbocco anche al ricorrente, seppure lo stesso abbia maturato requisiti di anzianità di servizio senza demerito alla data del 14 ottobre 2014 e sia stato dichiarato non idoneo al servizio permanente in data 23 novembre 2014, con conseguente transito nei ruoli civili, su sua richiesta, in data -OMISSIS-.

In altri termini, la questione riguarda il diritto del ricorrente – versante nella su esposta situazione - a ottenere la detrazione di anzianità determinata dalla c.d. “omogeneizzazione stipendiale”.

Al riguardo non può che pervenirsi ad una soluzione negativa per i seguenti motivi:

- dal disposto dell’art. 930 di cui sopra è ragionevole rilevare che, a seguito dell’inidoneità, il militare perde tale qualifica e, conseguentemente, il suo trattamento economico non può beneficiare di trattamenti economici del personale in servizio permanente determinati dal c.d. sblocco, per la già indicata rilevanza del blocco su incrementi derivanti, tra l’altro, da omogeneizzazioni;

- il D.M. del 18 aprile 2002 non vale in alcun modo a contrastare la posizione assunta dall’Amministrazione, posto che – seppure preveda che “in attesa delle determinazioni dell’Amministrazioni in ordine alla domanda, il personale è collocato in “aspettativa” - fa espresso riferimento al “trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”;

- di nessuna utilità si rivela, ancora, l’art. 875 C.M.O, in ragione del disposto di cui al D.M. sopraindicato ma anche del rilievo che - secondo giurisprudenza in materia – con il giudizio di non idoneità si perde la qualifica di militare in servizio permanente, stante, peraltro, la natura meramente vincolata del successivo provvedimento adottato dell’Amministrazione, sicché il ricorrente non era più in servizio nella M.M. già alla data in cui è stato reso il giudizio de quo;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 23 luglio 2015 ha sì dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che avevano disposto il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego ma, nel contempo, l’ha definita “sopravvenuta”, ossia operante dal 30 luglio 2015.

Tutto ciò detto, risulta evidente che l’omogenizzazione non può essere riconosciuta a personale militare che – come il ricorrente – è transitato nei ruoli civili o, meglio, a chi è stato già giudicato inidoneo al servizio militare, tenuto anche conto che – secondo giurisprudenza in materia – il transito dovrebbe essere riscontrato proprio in tale momento per la natura meramente vincolata del successivo provvedimento dell’Amministrazione;

4. In conclusione, il ricorso da respinto

Tenuto delle peculiarità della questione prospettata, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio

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