TAR Milano, sez. III, sentenza 2013-04-19, n. 201300996

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2013-04-19, n. 201300996
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201300996
Data del deposito : 19 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01140/2007 REG.RIC.

N. 00996/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01140/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2007, proposto da:
- Atlantic S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti C P e A C, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Viale Premuda n. 27;

contro

- l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. V S, e domiciliata in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;

nei confronti di

- V L, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- del provvedimento del 26 febbraio 2007, prot. 13186 SPSAL/FA/2007, con il quale l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 – Dipartimento di prevenzione – Servizio prevenzione e sicurezza ambienti lavoro di Gorgonzola, in seguito alla dichiarazione di inidoneità ex art. 17 del D. Lgs. n. 626 del 1994 del lavoratore Luca V, ha disposto a carico di Atlantic S.r.l. l’adozione, in tutto il punto vendita di Esselunga di Segrate, di misure dirette a contrastare l’allergia del predetto dipendente ai materiali in lattice utilizzati per poter maneggiare sostanze alimentari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2;

Visto l’atto di costituzione in giudizio, tramite nuovi difensori, della parte ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 29 gennaio 2013, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 7 maggio 2007 e depositato il 25 maggio successivo, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del 26 febbraio 2007, prot. 13186 SPSAL/FA/2007, con il quale l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 – Dipartimento di prevenzione – Servizio prevenzione e sicurezza ambienti lavoro di Gorgonzola, in seguito alla dichiarazione di inidoneità ex art. 17 del D. Lgs. n. 626 del 1994 del lavoratore Luca V, ha disposto a carico della predetta Atlantic S.r.l. l’adozione, in tutto il punto vendita di Esselunga di Segrate, di misure dirette a contrastare l’allergia del predetto dipendente ai materiali in lattice utilizzati per poter maneggiare sostanze alimentari.

Appare opportuno premettere che la società ricorrente gestisce un bar all’interno del punto vendita Esselunga di Segrate, presso il quale presta servizio il sig. V L, che in un primo tempo era stato dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni di barista in ragione della sua allergia al lattice (materiale componente dei guanti utilizzati per maneggiare gli alimenti). Per ovviare a tale inconveniente, la società ricorrente ha provveduto a sostituire immediatamente dopo tale dichiarazione di inidoneità tutti i guanti utilizzati presso il proprio punto di ristoro;
nonostante ciò, in sede di giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di inidoneità su ricorso amministrativo proposto dal sig. V, il medico del Servizio prevenzione e protezione dell’Azienda resistente, dopo aver modificato il giudizio di inidoneità del lavoratore, riconoscendone la parziale idoneità lavorativa, ha affermato che i guanti in lattice avrebbero potuto essere sostituiti in tutto il punto vendita (Esselunga).

Con il presente ricorso la società Atlantic contesta il provvedimento adottato dall’Azienda sanitaria e lo censura anzitutto per eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto la resistente Azienda sanitaria avrebbe imposto alla ricorrente delle misure riguardanti l’intero punto vendita di Segrate, pur essendo quest’ultimo gestito quasi totalmente da Esselunga, ossia da un soggetto giuridico differente.

Vengono poi dedotte le censure di carenza di potere e violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D. Lgs. n. 626 del 1994, in quanto l’A.S.L. non avrebbe potuto imporre alla ricorrente datrice di lavoro, in sede di verifica dell’idoneità alle mansioni di un lavoratore e nel successivo giudizio di reclamo, alcuna misura diretta a rendere possibile un diverso utilizzo del lavoratore stesso.

Infine, vengono dedotti l’eccesso di potere per difetto di motivazione e la violazione della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, giacché non sarebbero state chiarite le ragioni per cui il dipendente sarebbe stato, all’esito del procedimento, comunque ritenuto idoneo, pur in assenza del coinvolgimento della ricorrente nel relativo procedimento.

Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2, che, dopo aver eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.

In data 6 giugno 2012 è stato depositato in giudizio l’atto di costituzione, tramite nuovi difensori, della parte ricorrente.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, l’Azienda resistente ha depositato una memoria e dei documenti a sostegno della propria posizione.

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2013, su conforme richiesta dei procuratori delle parti e dopo che il Collegio ha evidenziato un possibile difetto di giurisdizione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

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