TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-09-30, n. 202100872
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2021
N. 00872/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00084/2021 REG.RIC.
N. 00131/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso quanto al numero di registro generale 84 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
B C s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C C, R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e quanto al numero di registro generale 131 del 2021, proposto da Siemens Healthcare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S B, L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Ospedaliera S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Russo, Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
quanto al numero di registro generale 84/2021
Siemens Healthcare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S B, L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dasit s.p.a., A.B.P. Novicelli s.p.a., non costituite in giudizio;
quanto al numero di registro generale 131/2021 B C s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C C, R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Diasorin s.p.a, Instrumentation Laboratory s.p.a., Scotta s.r.l, Innotec s.r.l, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 84 del 2021:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria n. 5 del 07.01.2021, di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione prot. N. 24588 del 17.11.2020 del costituendo R.T.I. <Siemens Healthcare s.r.l. - Dasit s.p.a. - A.B.P. Nocivelli s.p.a.>dalla procedura aperta indetta dalla Azienda Sanitaria Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria per la fornitura, di sistemi diagnostici per l'esecuzione di esami chimica clinica, immunometria, ematologia, coagulazione di primo livello, tossicologia e sierologia infettivologica per il laboratorio HUB dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria (“Core Lab” alta automazione) e per i laboratori Spoke dell'area della Provincia di Alessandria (ASL AL), comprensivi dei reattivi, del materiale di consumo, dell'assistenza tecnica, delle opere per l'adeguamento dei locali e la realizzazione degli impianti - CIG 7991684244-;
- della proposta n.2 del 04.01.2021, allegata alla Deliberazione n. 5 del 07.01.2021 indicata al punto precedente;
- di tutti gli atti ed i comportamenti adottati dall'Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria, presupposti, conseguenti, connessi e correlati alla Deliberazione n. 5 del 07.01.2021 oggetto di impugnazione anche non noti;
- dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione della procedura aperta al costituendo R.T.I. <Siemens Healthcare s.r.l. - Dasit s.p.a. - A.B.P. Nocivelli s.p.a.>;
nonché per ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato dalla stazione appaltante con il R.T.I. <Siemens Healthcare s.r.l. - Dasit s.p.a. - A.B.P. Nocivelli s.p.a.>a seguito della riammissione alla procedura aperta, e la conseguente condanna della resistente al risarcimento del danno subito in forma specifica o, in subordine, per equivalente, nella misura indicata nel prosieguo del ricorso o nella differente misura che sarà accertata come dovuta all'esito del giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Siemens Healthcare s.r.l. il 10/2/2021:
- degli stessi atti impugnati con il ricorso principale B
- nonché di tutti gli atti ed i comportamenti adottati dall'Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria, presupposti, conseguenti e comunque connessi, anche non noti, ivi inclusi, ove occorrer possa, la deliberazione n. 4 in data 7.1.2021 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria 1 con la quale è stata disposta la revoca in autotutela del provvedimento assunto con nota prot. n . 24591 del 17 novembre 2020, recante esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo tra B C (mandataria), Diasorin S.p.A, Instrumention Labopratory S.p.A, Scotta S.r.l. e Innotec S.r.l. dalla procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per l'esecuzione di esami di chimica clinica, immunometria, ematologia, coagulazione, tossicologia e sierologia infettivologica (CIG 7991684244); della proposta di revoca n. 1 del provvedimento summenzionato formulata in data 4 gennaio 2021 dal Dirigente Delegato S.C. Area Processi Amministrativi e dal RUP.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da B C s.r.l. il 21/6/2021:
- della Determinazione del Direttore F.F. dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria n. 817 del 12.05.2021 avente ad oggetto: Aggiudicazione procedura aperta, in ambito europeo, per la fornitura di sistemi diagnostici per l'esecuzione di esami di chimica clinica, immunometria, ematologia, coagulazione di primo livello, tossicologia e sierologia infettivologica per il laboratorio HUB dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria (“Core Lab” alta automazione) e per i laboratori Spoke dell'area della Provincia di Alessandria (ASL AL), comprensivi dei reattivi, del materiale di consumo, dell'assistenza tecnica e delle opere per l'adeguamento dei locali e la realizzazione degli impianti n. gara ANAC 7502668 (spesa presunta ASO AL € 22.353.334,71 IVA 22% inclusa). CIG 7991684244.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Siemens Healthcare S.r.l. il 16/7/2021 per l'annullamento degli stessi atti impugnati con il ricorso principale/motivi aggiunti B
nonché di tutti i verbali di gara redatti dalla Commissione e dalle legge di gara ove interpretata come sostenuto dalla ricorrente B
quanto al ricorso n. 131 del 2021 dei medesimi atti oggetto di contestazione con il ricorso n. 84.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e di Siemens Healthcare s.r.l. e di Azienda Sanitaria Ospedaliera s.s. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo e di B C s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La B C s.r.l. ha impugnato il provvedimento con il quale la ASL Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria ha revocato in autotutela il pregresso provvedimento di esclusione dell’R.T.I. costituendo rappresentato da Siemens Healthcare s.r.l. dalla procedura aperta per la per la fornitura di “sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di chimica clinica, immunometria, ematologia, coagulazione di primo livello, tossicologia e sierologia infettivologica per il laboratorio HUB dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e per i laboratori Spoke dell’area della Provincia di Alessandria, comprensivi dei reattivi, del materiale di consumo, dell’assistenza tecnica e delle opere per l’adeguamento dei locali e la realizzazione degli impianti.”
Ha invocato nuovamente l’esclusione della controinteressata deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1-2-3) Violazione e falsa applicazione dell’allegato 6 “Capitolato Tecnico di Appalto Opere” della legge di gara. Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 3 della l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti. – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016. Violazione della par condicio concorrentium. Violazione del principio di immodificabilità e segretezza dell’offerta. Violazione del principio di imparzialità dell’amministrazione.
Il progetto della controinteressata era stato originariamente escluso, non ritenendolo conforme alle prescrizioni normative e di gara in materia di C.A.M., per il mancato rispetto della prescritta percentuale minima di plastica riciclata presente nei materiali da impiegare per la realizzazione dell’adeguamento locali;successivamente l’amministrazione ha accolto le giustificazioni della concorrente circa un presunto errore materiale nella composizione dell’offerta, consentendone la rettifica, e riammettendola in gara. La ricorrente contesta tale valutazione, ritenendo il progetto proposto afflitto da un vizio non suscettibile di soccorso istruttorio. Aggiunge che il rispetto dei CAM doveva essere dimostrato in sede di gara tramite documentazione rilasciata da enti di certificazione o organismi di ispezione mentre, anche in fase di soccorso istruttorio, la Siemens si sarebbe limitata a produrre dichiarazioni di parte o del produttore;
4) Violazione dell’articolo dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016. Modifica postuma dei criteri di valutazione delle offerte. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti. Violazione del principio del giusto procedimento. La revoca del provvedimento espulsivo sarebbe stata adottata da funzionari amministrativi della stazione appaltante (in specifico il RUP), così impropriamente superando le valutazioni tecniche di spettanza della sola commissione giudicatrice.
Ha quindi chiesto annullarsi il provvedimento di riammissione della controinteressata e, qualora per contro lo stesso dovesse portare all’aggiudicazione, risarcirsi il danno subito anche per equivalente.
Si sono costituite le controparti, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con atto di ricorso incidentale depositato in data 10.2.2021 la concorrente Siemens ha a sua volta impugnato il provvedimento, sempre adottato in autotutela, con il quale la stazione appaltante, dopo una prima esclusione anche della ricorrente B, ne ha disposto la riammissione in gara, nonché le disposizioni della legge di gara sulle quali si fonderebbe l’esclusione di Siemens stessa.
In particolare ha lamentato che le complessive disposizioni della legge di gara da cui B pretenderebbe di far discendere l’esclusione di Siemens devono considerarsi equivoche e contraddittorie.
Quanto alla riammissione in gara di B ha lamentato:
1-2) Violazione e falsa applicazione della legge di gara, eccesso di potere per difetto di presupposti e motivazione erronea;violazione del principio della par condicio ;l’RTI rappresentato da B era stato escluso per aver proposto la realizzazione dei rivestimenti di cui all’art.