TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-01-08, n. 202400367

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-01-08, n. 202400367
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400367
Data del deposito : 8 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2024

N. 00367/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00800/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 800 del 2018, proposto da Cape S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G B C, V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G B C in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;



contro

Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G P, M A F, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G P in Roma, corso del Rinascimento n.11;



nei confronti

Regione Autonoma della Valle D'Aosta, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

delle note del GSE 26 febbraio 2016 GSE/P20160017883; 10 giugno 2016 P/20160058274 e 29 luglio 2016 P/201600068789, nonché degli atti presupposti connessi e conseguenti.

Con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 novembre 2023 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente ricorso vengono impugnati gli atti in epigrafe enucleati e se ne chiede l’annullamento.

2. In particolare la vicenda riguarda una concessione idroelettrica ed il contestato superamento della portata media annuale da parte della ricorrente, che, secondo alcune comunicazioni della regione Val d’Aosta del 2015-2016, avrebbe dato luogo ad un esercizio della concessione in modalità difforme da quanto previsto nella stessa.

In conseguenza di tali comunicazioni il GSE riduceva gli incentivi connessi alla produzione di energia idroelettrica.

3. Vale altresì ricordare che, con ordinanza del 3 novembre 2017, n. 26151, della Corte Suprema di Cassazione, è stata dichiarata la giurisdizione di questo TAR, in luogo di quella del Tribunale Superiore delle acque pubbliche (“TSAP”) originariamente adito, con riguardo alle contestazioni afferenti ai provvedimenti adottati dal GSE, permanendo le contestazioni avverso gli atti della Regione nella giurisdizione del TSAP.

4. Il GSE si è costituito in giudizio impugnando e contestando il ricorso.

5. All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto, nei

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