TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2018-05-08, n. 201802720

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2018-05-08, n. 201802720
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201802720
Data del deposito : 8 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2018

N. 05535/2018 REG.RIC.

N. 02720/2018 REG.PROV.CAU.

N. 05535/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5535 del 2018, proposto da: New Food 2016 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A I, G M B, con domicilio eletto presso lo studio A I in Giustizia, Pec Registri;

contro

Roma Capitale non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, E/O ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

-della Determinazione Dirigenziale CA/1180/2018 del 23/04/18 notificata in data 26/04/18 recante "Cessazione attività somministrazione abusivamente intrapresa...";

- ove occorrer possa, del rapporto amministrativo prot. VA/18/13387 del 27/01/2018,

-ove occorrer possa, della nota prot. CA/45495 del 12/03/2018, recante comunicazione di avvio del procedimento;

-ove occorrer possa per l'annullamento e/o la disapplicazione della D.C.C. 35/10, laddove ostativa alla ricorrente;

-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo all'esercizio dell'attività commerciale della ricorrente


Visto il ricorso in epigrafe, l’acclusa istanza ex art.56 C.p.a., e tenuto conto che detto ricorso:

- è stato notificato a mezzo fax alla Parte pubblica intimata in data 07.5.2018 e correttamente corredato della inerente Relata di notifica;

- è stato spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale in data 07.5.2018;

- risulta corredato della copia cartacea d’obbligo già prescritta dall’art.7 comma 4 del d.l. n.168 del 2016 e, a partire dall’1.1.2018, dall’art.1 c.1150 della legge n.205 del 2017, la cui produzione si rivela – come anche statuito dal Giudice di appello (ved. sul punto, ex plurimis, l’ord. n. 880 del 2017 del Cons. Stato) – necessaria al fine di consentire la fissazione dell’udienza camerale deputata alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare ex art.55 C.p.a. parimenti azionata;
(omissione già partecipata con comunicazione di cortesia dalla Segreteria della Sezione);

- è volto all’impugnativa, fra l’altro, della d.d. CA/1180/2018 del 23/04/18 notificata in data 26/04/18 recante "Cessazione attività somministrazione abusivamente intrapresa...” nonché della del. Cons. Comunale n.35/2010 ove ritenuta ostativa alla ricorrente;

- è stato esportato a questo Giudice per i provvedimenti di competenza in data 08.5.2018;

Considerato all’esito di una valutazione sommaria compatibile con la presente articolazione della fase cautelare del giudizio:

- che il provvedimento impugnato si regge su più componenti motive ( ciascuna dotata di propria autonomia) fra le quali la mancanza della prescritta notifica Asl ai fini della registrazione dell’impresa alimentare e, separatamente, la violazione del reg.to di cui alla del. C.C. n.35/2010 che non consente l’avvio dell’attività di somministrazione nel Rione Monti (che è uno degli ambiti indicati al c.4 dell’art.10 e con precisione l’ambito 1 bis);

- che, conseguentemente, tale divieto operava ed era vigente sin dal momento (e cioè dal 26.6.2017) di presentazione della Scia da parte della società ricorrente;
altrimenti detto – e prescindendo, in questa sede da ogni dissertazione sulla natura regolamentare o meno di tale deliberazione – quest’ultima è certamente un atto amministrativo generale che, come non episodicamente accade, conteneva (e contiene) prescrizioni che per la propria specificità sono idonee a ledere immediatamente l’interesse dei relativi destinatari senza attendere l’atto meramente conseguenziale e vincolato applicativo di tali prescrizioni. E, nel caso, di specie, tale lesione dell’interesse della ricorrente si è indubbiamente verificata sin dal momento di produzione della Scia volta all’esercizio dell’attività di somministrazione in ambiti in cui lo stesso era pubblicamente interdetto;

- che, ed in ogni caso, la compatibilità tra la normativa sulla c.d. liberalizzazione e la tutela dell’ambiente anche in relazione ai suoi profili storico artistici e monumentali è ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza formatasi in materia (ved. sul principio ex plurimis, Cons. St. n.1697/2018 del 16.3.2018;
n. 2026/2017;
13/02/2017, n. 603;
17 novembre 2016 n. 4794;
n.3857/2016;
11-11-2016, n. 239);

- che, conseguentemente, l’istanza monocratica di cui trattasi non appare dotata dei requisiti di estrema gravità, urgenza ed irreparabilità prescritti per la sua positiva valutazione;

- che ai fini della trattazione collegiale – poiché la funzione e l'efficacia della notifica a mezzo fax consentita dall'art. 56 c.p.a. si esauriscono nell'ambito del microsistema della tutela cautelare monocratica e non esonerano il ricorrente dalla successiva notifica ordinaria del gravame - non risultando allo stato data prova del perfezionamento del contraddittorio relativo alla notificazione del gravame nei modi ordinari ( si è specificato in premessa che il ricorso è stato spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale in data 07.5.2018), detta trattazione collegiale può fissarsi sotto la data del 13.6.2018;


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