TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2010-06-25, n. 201001344
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N. 01344/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01012/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A E S e A.S.D. N S Nicola, rappresentati e difesi dagli avv.ti G P, R G, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli alla via Pirro Logorio n. 10 presso l’avv. A P;
contro
Comune di Castello di Cisterna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G A, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n.276 presso l’avv. L T;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. della nota prot.n. 4699 del 16/12/2009 emessa dal Responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune di Castello di Cisterna, con la quale si dispone il rigetto dell'istanza di apertura di un circolo ricreativo con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, alla via Parrocchia in Castello di Cisterna (ricorso principale);
2. di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente (ricorso principale e per motivi aggiunti);
3. della nota prot.n. 4699 del 16/12/2009 a firma del Responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune di Castello di Cisterna ed impugnata successivamente con motivi aggiunti del 29.04.2010, con la quale si comunica che la richiesta di apertura del circolo ricreativo con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, non è accolta in quanto da accertamenti effettuati, i componenti del circolo come da atto costitutivo non risultano possedere i requisiti morali necessari alla luce della normativa antimafia (ricorso per motivi aggiunti)..
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castello di Cisterna;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO, alla luce dei chiarimenti resi dalle parti in ordine alla esatta ricostruzione cronologica della vicenda, che il ricorso non sia assistito dal prescritto fumus boni juris limitatamente all’attività connessa di somministrazione di alimenti e bevande e fatta salva la libertà costituzionalmente garantita di associazione;