TAR Roma, sez. 3T, decreto decisorio 2022-11-18, n. 202209127

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, decreto decisorio 2022-11-18, n. 202209127
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202209127
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2022

N. 15423/2014 REG.RIC.

N. 09127/2022 REG.PROV.PRES.

N. 15423/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 15423 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc Quartum Solar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, V D G, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Macchi Di Cellere Gangemi in Roma, via Cuboni, 12;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Governo della Repubblica, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Servizi Energetici, Autorita' dell' Energia Elettrica ed il Gas, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della lettera di Addendum del 15 gennaio 2016, pubblicata sul sito GSE, identificativo prot. GSEWEB/P20160009791, di modifica della convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti stipulata tra la ricorrente ed il GSE in relazione all'impianto fotovoltaico della ricorrente (di seguito, l'"Addendum") nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ivi inclusi:

- DM 16 ottobre 2014, recante “ Approvazione delle modalità operative per l'erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici S.p.A. delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- le “Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell’art. 26 della Legge 116/2014 (c.d. “Legge Competitività”)” , emanate dal GSE e pubblicate sul relativo sito internet in data 3 novembre 2014;

- - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 ottobre 2014, recante “Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 26, comma 3, lett. b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” , pubblicato in G.U., serie generale n. 248 del 24.10.2014 e delle relative tabelle redate e pubblicate dal GSE;

nonché per l’accertamento

i) del diritto della ricorrente a continuare a fruire degli incentivi già riconosciuti dal GSE alle medesime condizioni previste nella relativa convenzione sottoscritta con il GSE per l'erogazione degli incentivi;
e, in ogni caso, ii) del diritto della ricorrente a non esercitare alcuna delle opzioni previste dall’art. 26, comma 3 del D.L. 24.6.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 20.8.2014, n. 192 (S.O. n. 72) (di seguito, il “D.L. 91/2014”)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che con atto depositato in data 25 marzo 2022 parte ricorrente ha dichiarato essere venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso in esame alla luce delle statuizioni contenute nella sopravvenuta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea resa in data 15.4.2021, nelle cause riunite C 798/18 e C 799/18, intervenuta sull’interpretazione della normativa oggetto di scrutinio, così modificando il quadro giuridico e fattuale di riferimento;

Ritenuto di dover prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, delibando l'improcedibilità del ricorso (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 15 novembre 2021, n. 7598);

ne consegue che, a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a.;

Ritenuto di poter definire, quindi, il ricorso ai sensi dell’art. 85 c.p.a.;

Considerato, in ordine alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti, tenuto conto dell’esito del giudizio e della peculiarità della controversia.


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