TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-02-27, n. 202000326

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-02-27, n. 202000326
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000326
Data del deposito : 27 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2020

N. 00326/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00637/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 637 del 2019, proposto da
T.B.S. Television Broadcasting System s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Volturino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Benedetto in Bari, via G. Fanelli, n.206/43;



per l'annullamento parziale, previa sospensione dell’efficacia:

- dell’ordinanza n° 10 del 14.3.2019 recante oggetto "ingiunzione di sgombero e demolizione tralicci alla Contrada Toppo La Guardia. Divieto di installazione di nuove antenne radio tv e telefonia mobile”, notificata a mezzo posta il 28.3.2019;

- del rapporto dell'Ufficio Tecnico Comunale, protocollo nr. 624 del 9.2.2018;

- del Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino, adottato nella sua versione definitiva dal Consiglio Comunale con delibera n° 1 del 19.2.2003 e approvato dalla Regione Puglia con delibera/atto n°684 del 10.5.2004, nei limiti in cui prevede che "non solo le nuove installazioni di tralicci...debba(no) avvenire in località Scordarulo, bensì anche la delocalizzazione, nello stesso sito, dei tralicci già impiantati" (come riportato dall'impugnata ordinanza, pg. 1), con particolare riferimento all'art. 29 delle NTA del detto piano e alla relazione tecnica redatta nel luglio 1996 e allegata al PRG originario;

- di qualsivoglia eventuale atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello summenzionato, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Volturino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto la società odierna ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento dell'ordinanza n. 10 del 14.3.2019 (nei limiti del proprio interesse) emessa, a firma congiunta, dal Sindaco del Comune di Volturino e da due, distinti, responsabili dell’ufficio tecnico, avente ad oggetto l’“ingiunzione di sgombero e demolizione tralicci alla Contrada “Toppo La Guardia”. Divieto di installazione di nuove antenne radio tv e telefonia mobile”; del piano regolatore generale del Comune di Volturino pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 19.5.2004, n. 61, in particolare dell’art. 29 delle norme tecniche attuative e della relazione tecnica del luglio 1996 ad esso allegata; dell’attestazione dell’ufficio tecnico del Comune di Volturino del 9.2.2018, prot. n. 624; di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale.

In sintesi è accaduto che nel territorio comunale (località “Toppo la Guardia”) sono stati impiantati negli anni, su fondi di proprietà privata, 14 tralicci in acciaio, di diverse misure e altezza, sui quali sono state installate – come si legge nell’impugnata ordinanza – “centinaia di antenne paraboliche di emittenti radio-televisive private”, in corrispondenza dei quali, inoltre, “sono stati edificati dei gabbiotti di varia misura e forma”; il tutto, ad avviso dell’Amministrazione, “quasi tutti in totale assenza di regolare permesso di costruire o altro equipollente titolo abilitativo” (così risulterebbe dall’attestazione dell’ufficio tecnico del 9.2.2018).

A ciò va aggiunto che i predetti fondi privati avrebbero una destinazione urbanistica a verde agricolo; che sui medesimi insisterebbe un vincolo idrogeologico; che, infine, il PRG del Comune di Volturino, approvato (con delibera/atto n.684 del 10.5.2004) successivamente all’installazione dei tralicci, prevedrebbe la delocalizzazione di questi ultimi in una diversa zona (località “Scordarulo”, distante circa 1,8 km dall’attuale sito), tenuto conto, peraltro, dell’intento dell’Amministrazione di recuperare un compendio (“Villaggio Primavera”) per “finalità turistiche e/o di casa di riposo situato anch'esso in località Toppo La Guardia nelle immediate vicinanze dei tralicci”.

Ed ancora, il Comune ha contestato la circostanza che “alcuni dei tralicci in ferro installati in località Toppo La Guardia necessitano di evidenti ed urgenti interventi di manutenzione”, costituendo “un pericolo per la pubblica e privata incolumità a causa dell’evidente usura delle strutture portanti, evidentemente corrose dalla ruggine e, quindi, fonte di grave pericolo in quanto potrebbero precipitare al suolo”: oltre al rilievo che le aree non sarebbero recintate e, quindi, sarebbero accessibili in modo incontrollato, con conseguente “grave pericolo di folgorazione elettrica”.

Nel preambolo dell’ordinanza impugnata è stata, poi, richiamata la nota del 6.7.1990, indirizzata dall’ASL di Foggia al Sindaco di Volturino, nella quale è stato evidenziato che “in via cautelativa, sarebbe opportuno (…) un allontanamento a distanza di sicurezza delle antenne di cui trattasi poiché allo stato attuale esiste tutta una serie di lavori scientifici che evidenziano un reale impatto ambientale e sicuramente delle alterazioni biologiche nelle persone esposte alle radiazioni elettromagnetiche”.

Sulla scorta dei predetti rilievi, con l’ordinanza in questa sede impugnata, è stata ingiunta cumulativamente alle società proprietarie dei fondi o degli stessi tralicci (tra le quali, appunto, la odierna ricorrente) – ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs. n.267/2000; dell’art. 31 del DPR n.380/200; della L.R. n.5/2002 e del R.R. n.14/2006 – la demolizione, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza, di “tutte le opere abusive impiantate in località Toppo La Guardia, compresa la rimozione degli impianti e delle antenne radio televisive e telefoniche ivi allocate abusivamente, con completo ripristino dello stato dei luoghi, nel pieno rispetto delle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie vigenti in materia”; con avvertimento che, in mancanza, si sarebbe data comunicazione all’Autorità giudiziaria e si sarebbe provveduto alla demolizione d’ufficio con addebito di ogni spesa ai destinatari del provvedimento.

La ricorrente censura la predetta ordinanza per i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per erroneità e violazione di legge (della normativa di settore in materia urbanistica ed in particolare del DPR n.380/2001); violazione dell’art. 7 L. n.241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento: il manufatto della ricorrente è assistito da formale e regolare titolo concessorio (Concessione Edilizia n° 18 del 26.6.1989) rilasciato dal Sindaco del Comune di Volturino.

Il titolo è relativo alla realizzazione di un “ripetitore segnali radio televisivi”: manufatto in acciaio (il traliccio) oltre ad un vano in muratura (la cabina di alloggiamento degli apparati di trasmissione) ed è stato rilasciato in conformità ai piani urbanistici all’epoca

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