TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-05-06, n. 202401658
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Testo completo
Pubblicato il 06/05/2024
N. 01658/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01977/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1977 del 2022, proposto da
S-OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco -OMISSIS- Comando Regionale Sicilia Vigili del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale -OMISSIS- domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'accertamento
della legittimità delle assenze dal lavoro dei ricorrenti e del loro diritto al pagamento della retribuzione e di ogni altro emolumento comunque denominato, incluso il versamento dei contributi pensionistici direttamente all’Ente previdenziale, per tutto il periodo, a vario titolo, compreso tra il -OMISSIS-; in via gradata, del loro diritto, per il periodo ricompreso tra la sospensione e l’effettiva ripresa del servizio, a percepire quanto meno un assegno alimentare, in ragione del 50% della retribuzione corrente, o di quella diversa, maggior o minore somma che dovesse essere ritenuta equa e di giustizia, oltre agli assegni per i carichi di famiglia; per il solo ricorrente -OMISSIS- della giustificata natura dell’assenza dal servizio per -OMISSIS-
per la condanna,
previo annullamento dei relativi provvedimenti e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, del Ministero resistente all’immediata restituzione delle somme decurtate dalle buste paga, al pagamento dei conseguenti e proporzionali contributi previdenziali, alla ricostruzione del periodo di ferie maturato e della maturata anzianità;
in via ulteriormente gradata, per la rideterminazione, per ciascun ricorrente, dei periodi di assenza con decorrenza dalla comminata sospensione e fino alla revoca della medesima, con rideterminazione degli indebiti e condanna di parte avversa al pagamento della eccedenza trattenuta sine causa .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco -OMISSIS- Comando Regionale Sicilia Vigili del Fuoco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I sig.ri -OMISSIS-odierni ricorrenti, sono dipendenti del Ministero dell’Interno, quali Vigili del Fuoco di stanza presso il Comando -OMISSIS-
Ai suddetti dipendenti è stato interdetto dal -OMISSIS- con tempi e modi differenti per ciascuno, l’accesso al luogo di lavoro, perché privi della certificazione verde Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2, D.L. n. 52/21, convertito con L. 87/2021 (cd. green pass ) e quindi della certificazione di cui all’art. 4 quinques , comma 1, DL 44/21, come modificato dal D.L. 1/22, convertito con L. 18/2022 (c.d. green pass rafforzato). In particolare:
a) Il sig. -OMISSIS- ha ricevuto in data 17.12.2021 l’invito ad ottemperare all’obbligo vaccinale; con successiva missiva del 23.12.2021 il Ministero dell’Interno, accertata l’inosservanza obbligo vaccinale, ha disposto la sospensione immediata, poi revocata con decorrenza dal 25.03.2022, giusta missiva del 19.04.2022, con la quale è stata anche contestualmente notificata l’assenza per il periodo 22.12.2021-24.03.2022. Con missiva del 05.05.2022 il Ministero ha chiesto alla Ragioneria Territoriale dello Stato di procedere con il recupero delle somme corrisposte per il superiore periodo e, con decorrenza dal giugno 2022, al lavoratore è stata decurtata la somma di € 27,25 sotto la voce “ differenza per scioperi/ass. ridotti a.p. ” e la somma di € 228,94 sotto la voce “ rit. sciop. o ass. ridotti ”, con cessazione prevista al maggio 2024;
b) il sig. -OMISSIS-una volta verificata l’inosservanza all’obbligo vaccinale; con successiva missiva del 06.05.2022 il Ministero procedente ha chiesto alla Ragioneria Territoriale dello Stato di provvedere al recupero delle somme dovute per l’asserita assenza del lavoratore per il periodo 20.12.2021-24.03.2022. Lo stesso sig.-OMISSIS-ha contestato detta pretesa, con pec del 18.05.22, in ragione del fatto -OMISSIS- in quanto affetto da “-OMISSIS-” e sottoposto in data -OMISSIS-con prognosi di giorni -OMISSIS-, a cui hanno fatto seguito ulteriori giorni 14 di riposo. Il sig.-OMISSIS-è stato quindi sottoposto in data 24.01.2022 a visita medica di controllo domiciliare, nel corso della quale il lavoratore è stato ritenuto “-OMISSIS-”. Dal mese di giugno sono state applicate al lavoratore trattenute sullo stipendio per € 33,76 ed € 236,33 (sotto le medesime voci già utilizzate per il sig. -OMISSIS-), con cessazione prevista al maggio 2024, per il recupero di quanto allo stesso corrisposto per -OMISSIS-
c) il sig. -OMISSIS-a seguito di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale; detta sospensione è stata revocata con successiva missiva del 19.04.2022, con decorrenza dal 25.03.2022; con la medesima missiva è stata contestata l’assenza per il periodo 7.01.2022-24.03.2022. Il Ministero procedente ha pertanto chiesto alla Ragioneria Territoriale dello Stato, in data 6.05.2022, di provvedere al recupero della somma corrisposta indebitamente per l’assenza del lavoratore dal 15.12.2021 al 24.03.2022. Hanno fatto seguito, con decorrenza dal mese di giugno 2022, trattenute in busta paga a carico del lavoratore di € 40,10 e di € 174,23 sotto i codici di riferimento utilizzati per i colleghi di cui sopra, con scadenza al maggio 2025;
d) Il sig. -OMISSIS-non avendo dato prova dell’avvenuta vaccinazione obbligatoria; tale sospensione è stata revocata con decorrenza dall’11.01.2022, come da comunicazione del 24.03.2022, con la quale è stato nel contempo contestato il periodo di assenza dal 15.12.2022 al 10.01.2022. Il Ministero ha quindi richiesto alla Ragioneria Territoriale dello Stato, con propria missiva del 6.05.2022, di provvedere al recupero della somma corrisposta per l’assenza sopradetta; dal giugno 2022 sono state applicate al dipendente trattenute per € 63,15 ed € 123,14, con scadenza al marzo 2023 (voci analoghe a quelle utilizzate per gli altri colleghi parimenti sospesi);
e) il sig. -OMISSIS-a documentare l’avvenuta vaccinazione. Il dipendente, risultato poi positivo al Covid in data 2.01.2022, da tale data -OMISSIS- Il Ministero procedente ha in seguito comunicato, in data 9.02.2022, l’avvio del procedimento per recupero somme per le assenze del periodo 27.11.2021-09.12.2021 e 11.12.2021-14.12.2021. Il lavoratore ha contestato le asserite assenze e i relativi calcoli eseguiti ai fini della decurtazione retributiva, i quali sono stati confermati dal Ministero. Con missiva del 4.05.2022 è stato comunicato l’avvio del procedimento di recupero somme per le assenze nei periodi 27.11.2021-9.12.2021 e 13.12.2021-14.12.2021; con missiva del 6.05.2022 è stato chiesto alla Ragioneria Territoriale dello Stato di recuperare le somme per le assenze dal 15.12.2021 all’1.01.2022. Dal giugno 2022 sono state operate trattenute in busta paga, pari ad € 93,-OMISSIS- ed € 180,43, con scadenza programmata al gennaio 2023.
2. Con ricorso notificato il 30.11.2022 e depositato il successivo 28.12.2022 i ricorrenti hanno chiesto: 1) la disapplicazione della normativa di riferimento, con sospensione del presente giudizio e remissione alla Corte Costituzionale di tutte le questioni di legittimità costituzionale di seguito sollevate; 2) l’accertamento della legittimità delle asserite assenze e del loro diritto al pagamento della retribuzione e di ogni altro emolumento comunque denominato, incluso il versamento dei contributi pensionistici direttamente all’Ente previdenziale, per tutto il periodo, a vario titolo, compreso tra il -OMISSIS-; 3) in via gradata, l’accertamento del loro diritto, per il periodo ricompreso tra la sospensione e l’effettiva ripresa del servizio, a percepire quanto meno un assegno alimentare, in ragione del 50% della retribuzione corrente, o di quella diversa, maggior o minore somma che dovesse essere ritenuta equa e di giustizia, oltre agli assegni per i carichi di famiglia; 4) per il solo ricorrente -OMISSIS- l’accertamento della giustificata natura dell’assenza dal servizio per -OMISSIS- 5) in ogni caso, l’accertamento dell’illegittimità delle trattenute operate in loro danno e, quindi, previo annullamento dei relativi provvedimenti e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, la condanna del Ministero all’immediata restituzione delle somme decurtate dalle buste paga, al pagamento dei conseguenti e proporzionali contributi previdenziali, alla ricostruzione del periodo di ferie maturato e della maturata anzianità; 6) in via ulteriormente gradata, la rideterminazione, per ciascun ricorrente, dei periodi di assenza con decorrenza dalla comminata sospensione e fino alla revoca della medesima, con rideterminazione degli indebiti e condanna di parte avversa al pagamento della eccedenza trattenuta sine causa .
2.1. I ricorrenti rilevano la presunta incostituzionalità della normativa in maniera di green pass per accedere sui luoghi di lavoro (D.L. n. 52/2021, convertito con Legge 87/2021, come modificato dal D.L. n. 127/2021, convertito con L. 165/2021), nella parte in cui ha esteso l’obbligo del certificato verde, a far data dal 15.10.2021 e fino al perdurare dello stato di emergenza (31.03.2022), in quanto impedirebbe lo svolgimento dell’attività lavorativa e comporta la perdita della