TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-04-01, n. 201900293

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-04-01, n. 201900293
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201900293
Data del deposito : 1 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/04/2019

N. 00293/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00761/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 761 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti F G e G O, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata nell’atto introduttivo, e domicilio “fisico” presso lo studio del secondo in Brescia, Via Ferramola n. 14;

contro

CDP Investimenti Sgr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti A C, D L, F S e F B, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3;

nei confronti

C.M.B. - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to Carmen Leo, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Ricorso introduttivo =

-

DELLA COMUNICAZIONE DEL

12/7/2018, RECANTE LA NON AMMISSIONE DELL’OFFERTA DELLA RICORRENTE ALLA GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE, DA ADIBIRE A SEDE DELL’ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA;

-

DELLA COMUNICAZIONE DEL

26/7/2018, RECANTE LA CONTESTAZIONE SULL’ASSERITA COMMISSIONE, DA PARTE DELLA RICORRENTE, DI UN “GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE” E/O GRAVI CARENZE NELL’

ESECUZIONE DELLA COMMESSA RELATIVA AL LOTTO

1;

- DI OGNI ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO, E CONSEQUENZIALE, ANCORCHÉ NON CONOSCIUTO, IVI INCLUSI TUTTI I VERBALI DI GARA RELATIVI ALLA VERIFICA DI CONGRUITÀ DELL’OFFERTA, NONCHÉ TUTTI QUELLI SUCCESSIVI ALLA PREDETTA VERIFICA;

- DI OGNI VERBALE, COMUNICAZIONE, DOCUMENTO CHE ABBIA CONDOTTO ALLA ESCLUSIONE DELL’OFFERTA DI PESSINA COSTRUZIONI S.P.A.;

- DELL’EVENTUALE AGGIUDICAZIONE DELLA GARA AD ALTRO PARTECIPANTE, ALLO STATO NON NOTA, SE NELLE MORE INTERVENUTA;

e per la condanna dell’amministrazione intimata

- A RIAMMETTERE LA RICORRENTE ALLA PROCEDURA SELETTIVA;

- AL RISARCIMENTO DEL DANNO PATITO.

Motivi aggiunti =

per l’annullamento:

-

DELLA COMUNICAZIONE DEL

12/7/2018, RECANTE LA COMUNICAZIONE DEL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LOTTO N. 2 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE IN BERGAMO – LARGO BAROZZI AL RTI CONTROINTERESSATO;

- DEL

CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO IN DATA

25/7/2018;

- DI OGNI ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO, E CONSEQUENZIALE, ANCORCHÉ NON CONOSCIUTO, IVI INCLUSI TUTTI I VERBALI, COMUNICAZIONI, DOCUMENTI CHE ABBIANO CONDOTTO ALLA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

e per la declaratoria

- DI

INEFFICACIA DEL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO IN DATA

25

LUGLIO

2018 TRA CDP INVESTIMENTI SGR S.P.A. E LA RTI CMB – RENCO.

e in subordine per la condanna

- AL RISARCIMENTO DEL DANNO PATITO.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cdp Investimenti Sgr S.p.A. e di C.M.B. - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2019 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. Riferisce la ricorrente che CDP Investimenti SGR S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – gestisce un fondo immobiliare multicomparto di tipo chiuso denominato “Fondo Investimenti per la Valorizzazione”, proprietario di un complesso immobiliare localizzato in Bergamo - Largo Barozzi, già sede degli Ospedali riuniti di Bergamo. La stazione appaltante ha avviato una procedura di gara, suddivisa in 2 lotti, per riqualificare il complesso e destinarlo a sede dell’Accademia della Guardia di Finanza.

B. La ricorrente è risultata aggiudicataria del primo lotto e ha sottoscritto il contratto in data 27/1/2017. Nel seguito, ha stipulato con la controparte l’atto transattivo del 21/6/2018, con un corrispettivo ulteriore per le varianti disposte. Durante la fase esecutiva, CDP Investimenti ha indetto una gara per affidare il secondo lotto di 55.272.000 €, oltre 1.072.000 € di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. P ha preso parte alla selezione, è stata ammessa alla successiva fase della procedura e, con lettera del 18/3/2018, è stata invitata a presentare l’offerta.

C. Dopo il deposito delle proposte economiche, la ricorrente ha depositato documenti integrativi (bilancio, piano industriale, elenco portafogli lavori, elenco affidamenti bancari). Su sollecitazione della stazione appaltante – che ha richiesto l’inoltro dei giustificativi riguardanti la congruità dei prezzi, nonché chiarimenti sull’acquisto e sulla gestione degli impianti meccanici e elettrici – P ha predisposto una relazione generale descrittiva delle soluzioni che permettono di praticare i prezzi esibiti, allegando i preventivi dei fornitori.

D. Con l’impugnata nota 12/7/2018 P è stata esclusa per:

(I) elementi di anomalia, con particolare riferimento alle opere impiantistiche;

(II) intenzione di subappaltare una quota di opere superiore alla soglia del 30%;

(III) gravi carenze nell’esecuzione del precedente contratto relativo al lotto n. 1.

CDP Investimenti (doc. 1 ricorrente) ha sostenuto che “il ribasso offerto per la realizzazione di tali opere impiantistiche appare particolarmente elevato, anche tenuto conto della circostanza che per la realizzazione delle stesse la vostra Spettabile Società ha dichiarato l’intenzione di procedere al subappalto. Ciò implica, di norma, che rispetto al prezzo praticato dal subappaltatore, vi sia da parte dell’appaltatore la ricarica delle spese generali e dell’utile, con conseguente inevitabile - ulteriore – incremento del prezzo finale. Sotto questo profilo è evidente l’anomalia dell’offerta rispetto ai requisiti di qualità e all’impegno di risorse richiesti dai lavori dei c.d. Lotto 2, con il concreto rischio che si ripetano in scala molto maggiore le problematiche già riscontrate sul Lotto 1 relative proprio al subappalto degli impianti meccanici, idrosanitari ed elettrici” . Ha affermato che P ha “dichiarato l’intenzione di subappaltare diverse categorie di lavorazioni, tra cui gli impianti meccanici, idrosanitari ed elettrici e che nell’ambito del contraddittorio finalizzato alla verifica della Vostra offerta, avete presentato - a titolo di giustificazione dei prezzi offerti per i suddetti impianti - offerte di subappaltatori il cui importo complessivo supererebbe da solo il 30% dell'importo complessivo del contratto, limite massimo entro il quale è consentito il subappalto. Ciò senza tener conto del fatto che avete chiesto di subappaltare, oltre agli impianti, molte altre categorie di opere (demolizioni, rimozioni, scavi, serramenti, carpenterie metalliche, opere di finitura, impermeabilizzazioni e sistemazioni esterne)” .

A quanto esposto si aggiungerebbero le gravi carenze nell’esecuzione del precedente contratto di appalto relativo ai lavori del lotto n.

1. Tali carenze si sarebbero sostanziate in numerosi inadempimenti che hanno avuto ad oggetto in particolare: (i) ritardi nell'esecuzione dei lavori, con slittamento delle scadenze contrattuali;
(ii) richieste di “extra compensi”, in misura eccedente rispetto a quanto effettivamente da riconoscere;
(iii) carenze nell'organizzazione del cantiere, con sottodimensionamento delle risorse tecniche impiegate;
(iv) sottodimensionamento delle maestranze di cantiere e inadeguatezza del subappaltatore dei micropali, che avrebbero causato significativi ritardi;
(v) ritardo ingiustificato delle prestazioni del principale subappaltatore, chiamato a realizzare le opere impiantistiche;
(vi) rallentamento delle attività di cantiere in prossimità della consegna a favore della Guardia di Finanza, con il continuo slittamento dei tempi.

E. Dopo aver premesso la giurisdizione del giudice amministrativo, per la natura di organismo di diritto pubblico di CDP Investimenti, con l’introdotto gravame, ritualmente notificato e tempestivamente depositato in forma telematica, la ricorrente impugna gli atti di gara in epigrafe, deducendo le seguenti censure in diritto:

1° MOTIVO = Violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 15.6 del disciplinare di gara, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, dato che:

• sono scarne e frettolose le ragioni addotte da controparte, a fronte di un ribasso non eccessivo (circa il 10% a fronte di una base d’asta di 55.272.000 €);

• è stato evidenziato che la misura percentuale costituisce il frutto dell’importante know-how dell’azienda, sia con riguardo all’esperienza specifica acquisita (e, quindi, alla capacità di stimare con attendibilità i costi di commessa e gli elementi meglio soggetti a ribasso), sia con riferimento alla sussistenza di rapporti commerciali privilegiati e consolidati nel tempo, che consentono a P Costruzioni di ottenere sconti di rilievo;

• nella propria relazione ha fatto riferimento a condizioni favorevoli, ossia a risparmi di spesa ottenuti in base alla specifica esperienza aziendale;

• le economie sulle spese generali sono possibili anche grazie alle nuove commesse aggiudicate e all’incremento del portafoglio lavori (+ 47% rispetto ai dati del bilancio 2016);

• per il costo dei materiali, si è avvalsa di fornitori “storici” operanti sul territorio (promozione di una “filiera corta” con sviluppo delle economie locali);

• quanto all’ulteriore profilo, i computi metrici estimativi del progetto esecutivo a base di gara sono stati elaborati sulla base di preventivi chiesti ai subappaltatori, e verificati e convalidati secondo gli indici parametrici di costo che appartengono al know how della Società;
sono stati allegati i preventivi di spesa per impianti meccanici ed elettrici (conformi alle quotazioni di mercato) e per le opere edili;

• dai preventivi (doc. 16), si possono verificare gli sconti dei fornitori rispetto ai prezzi unitari proposti da P Costruzioni in sede di offerta per categoria di lavorazione (cfr., ad esempio, la voce n. 179 dell’elenco);

• CDP Investimenti ha omesso di valutare gli elementi giustificativi, limitandosi ad affermazioni generiche e pretestuose;

• non è vero che la ricorrente ha dichiarato di procedere al subappalto rispetto a tutte le lavorazioni per cui ha fornito giustificazioni, limitandosi a dimostrare la congruità dei valori esposti rispetto alle quotazioni di mercato di altre ditte;

• è infondata l’affermazione per cui su ogni lavorazione concessa in subappalto sarebbe da calcolare il ricarico del contraente principale perché, nel confronto tra preventivi di ditte terze e prezzi unitari di P Costruzioni, si evince che questi ultimi sono più elevati rispetto alle ditte di raffronto (in quanto già comprensivi della quota di spese generali e di utile);

• i problemi sollevati rispetto alla fase esecutiva del lotto n. 1 sono inconferenti e infondati nel merito;

2° MOTIVO: Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 105 del D. Lgs. 50/2016, degli artt. 10 e 5.6 del disciplinare, eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, dato che:

• l’elenco dettagliato dei preventivi ha riscontrato la richiesta di giustificazioni sulla congruità dei prezzi, ed era del tutto estraneo al subappalto;

• la dichiarazione di subappalto è stata presentata durante la pre-qualifica, con indicazione delle parti di opere che si intende subappaltare secondo le indicazioni della lettera d’invito (sempre entro il limite di legge);

• la dichiarazione indica una mera facoltà che l’esponente si è riservata in caso di aggiudicazione, senza che da ciò consegua un obbligo rigido e puntuale;
P Costruzioni è in possesso delle qualifiche e dei requisiti per eseguire l’opera in proprio, e in ogni caso la violazione dei limiti investirebbe la fase di esecuzione del contratto;

3° MOTIVO = Violazione dell’art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, dell’art.

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