TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-05-22, n. 201405449

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-05-22, n. 201405449
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201405449
Data del deposito : 22 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07533/2007 REG.RIC.

N. 05449/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07533/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7533 del 2007, proposto da:
N M, rappresentato e difeso dall'avv. A F T, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Comando Generale Guardia di Finanza, rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della determinazione in data 11 giugno 2007, con la quale il Comando Generale della Guardia di Finanza in persona del Comandante in seconda ha disposto nei confronti del Finanziere scelto Maurizio N la perdita del grado per rimozione e la conseguente messa a disposizione dello stesso del Distretto Militare competente come semplice soldato a decorrere dalla data di adozione del provvedimento, nonché il verdetto di non meritevolezza a conservare il grado formulato nei confronti dell’inquisito dalla Commissione di disciplina in data 28.4.2007 e tutti gli atti del relativo procedimento disciplinare instaurato nei confronti del ricorrente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 16 aprile 2014 il Cons. S M;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente espone di essersi arruolato nella Guardia di Finanza nell’anno 1997 e di avere sempre svolto con impegno e serietà il proprio servizio all’interno del Corpo.

In data 12.8.2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma formulava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’odierno ricorrente e del collega Luigi Segnalini per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 314 c.p., perché nell’anno 2000 “avendo per ragioni d’ufficio la disponibilità dell’utenza telefonica n. 06/48801 intestata al Ministero del Tesoro, utilizzavano la predetta utenza per effettuare telefonate diretta al n. 166 – 166661”.

All’epoca dei fatti e fino alla data di adozione dell’impugnato provvedimento di perdita del grado per rimozione il ricorrente ha prestato servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro e Ministero delle Finanze), in qualità di motociclista.

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, il Comandante in seconda della Guardia di Finanza, con determinazione del 14 aprile 2006, riteneva di non dovere adottare alcun provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio a titolo discrezionale.

In data 19.10.2006 il ricorrente (non bene informato sulle conseguenze della scelta del rito alternativo) avanzava richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e veniva pertanto condanno alla pena di anni 1 e mesi 6, di reclusione, con pena sospesa e non menzione.

Veniva quindi disposta la sospensione precauzionale dal servizio a titolo obbligatorio con decorrenza dal 19.10.2006.

In data 22.1.2007, il Comandante della Regione Lazio della G.d.F, ordinava di avviare l’inchiesta formale nei suoi confronti.

In data 25.1.2007, gli venivano contestati gli addebiti disciplinari (ricalcati sul citato capo di imputazione) adducendo che la condotta tenuta dal militare con abuso delle proprie funzioni ed in dispregio delle leggi dello Stato costituiva gravissima violazione dei doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento.

In data 7.2.2007, l’odierno ricorrente presentava due memorie difensive all’Ufficiale inquirente, con le quali negava ogni addebito, e chiedeva che fosse acquisita agli atti del procedimento la seguente documentazione:

- elenco delle telefonate attribuitegli con indicazione della data e della durata di ciascuna, con precisazione degli orari di inizio e fine conversazione;

- scritture di servizio ad egli riferite relative ai giorni nei quali erano state effettuate le telefonate attribuitegli;

- eventuali dichiarazioni delle altre persone coimputate dalle quali si potesse evincere che le stesse avessero riferito di avere appreso direttamente, ovvero di essere venute a conoscenza, che egli aveva effettuato le telefonate in questione.

L’Ufficiale Inquirente non accoglieva siffatta richieste in quanto riteneva sufficiente, da un lato, l’acquisizione delle sole telefonate riportate nell’estratto della memoria redatta – ex art. 121 c.p.p. – dal P.M. originariamente procedente, dall’altro l’acquisizione dei soli prospetti c.d. SIRIS compilati dall’inquisito, relativi al periodo ottobre – dicembre 2000.

Veniva parimenti rigettata anche la richiesta di escussione dei coimputati, in quanto agli atti dell’inchiesta risultavano già acquisiti sufficienti elementi per la ricostruzione dei fatti.

In esito al procedimento, la Commissione di disciplina reputava il N non meritevole di conservare il grado, in considerazione del fatto che dal contenuto di alcune telefonate effettuate dall’utenza ministeriale, era stato possibile ricavare “conferenti elementi” in ordine all’identità dell’inquisito.

Inoltre, le indagini tecniche avrebbero comprovato il reiterato illecito utilizzo da parte dello stesso della suddetta utenza “attraverso un esecrabile modus operandi” consistente nell’effettuazione, nell’arco di un mese, di oltre “170 telefonate alla chat line in argomento”.

A sua volta, il Comandante in seconda riteneva i suddetti comportamenti “una piena violazione del giuramento tale da imporre l’adozione di una sanzione espulsiva”.

Nel provvedimento si faceva in particolare riferimento sia allo stralcio della memoria redatta – ex art. 121 c.p.p., dal P.M. presso il Tribunale di Catania, sia alle scritture di servizio redatte dal N, dalle quali si rileverebbe come egli fosse effettivamente in servizio nel giorno e nell’ora in cui le telefonate sono state effettuate.

Ad ogni buon conto, l’AG non aveva ritenuto di pronunciare sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

La condotta di peculato aveva arrecato un “forte disdoro all’immagine e al prestigio del Corpo” e non vi era possibilità di esaminare positivamente nessuna attenuante.

Avverso i provvedimenti suindicati, il ricorrente deduce:

1) ILLEGITTIMITÀ PER COMPRESSIONE E/O VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E/O PARZIALITÀ DELL’ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AUTONOMA VALUTAZIONE DEI FATTI, TRAVISAMENTO E/O ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO, ERRORE SUI PRESUPPOSTI, INCOERENZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ.

I prospetti SIRIS riportano solo le ore di impiego per ciascun turno e non già le località, gli orari e le modalità di svolgimento dei vari servizi.

Inoltre, dalla memoria redatta dal P.M. ex art. 121 c.p.p. si rilevano gli estremi di sole 11 telefonate attribuite ai due finanzieri, di talché non è dato sapere come sia stata effettuata la quantificazione di 170 telefonate che, nell’impugnato provvedimento, vengono del tutto arbitrariamente attribuite allo stesso N.

Non esiste alcun riscontro concreto in ordine alla circostanza che la persona la quale, conversando con le telefoniste del servizio 166 ha affermato di essere nata il 20 luglio in effetti fosse il N (che è nato il 21.7.1972).

Il P.M., da un lato, ha ipotizzato che “Antonio” fosse un nome di copertura e che, per converso, a fronte di siffatta cautela, il N avrebbe candidamente riferito la propria data di nascita.

Dagli atti acquisiti al procedimento si evince semplicemente che il N era in servizio nei giorni in cui sono state intercettate le telefonate attribuitegli.

Solo le scritture di servizio, unitamente a quelle del Servizio automobilistico (che l’Ufficiale inquirente non ha ritenuto di acquisire), avrebbero potuto dimostrare le attività realmente svolte dai militari in quanto le stesse registrano gli orari di entrata e di uscita dalla caserma.

Agli atti del procedimento non è stata acquisita alcuna prova diretta della responsabilità del N, al quale è stata inibita la possibilità di dimostrare l’insussistenza delle condotte attribuitegli mediante un accurato e analitico confronto degli orari in cui risultano effettuate le telefonate ad egli riferite e l’attività di servizio da egli svolta, documentata dalle scritture di servizio.

II) ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DELLA L. 7

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