TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2012-08-01, n. 201207131

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2012-08-01, n. 201207131
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201207131
Data del deposito : 1 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05321/2012 REG.RIC.

N. 07131/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05321/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5321 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
P J M E, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso D G in Roma, p.zza Adriana, 8;

contro

Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata in Peru', rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto della concessione del visto di ingresso in Italia per scopo turistico datato 26.4.2012.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e di Ambasciata in Peru';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2012 il dott. M A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il diniego di visto per ingresso per turismo datato 26.4.2012.

Con decreto cautelare n. 2460/2012 – è stato ordinato alla PA il riesame della domanda della ricorrente.

Alla data fissata per la camera di consiglio (31.7.2012) la medesima interessata ha dichiarato a verbale che il predetto riesame è stato effettuato e ha dato luogo a provvedimento favorevole;
dunque, ha chiesto la cessazione della materia del contendere sul presente ricorso.

Alla luce degli eventi rappresentati, al Collegio non resta che prendere atto della improcedibilità dell’impugnativa per cessazione della materia del contendere.

Per quanto riguarda le spese, la giurisprudenza ha più volte precisato che - nelle sentenze di improcedibilità del ricorso - la pronuncia sul carico delle spese va adottata soprattutto sulla base del principio della soccombenza virtuale, cioè determinando, sia pure sommariamente e senza motivazione sul punto, chi in origine poteva avere ragione (cfr., Consiglio Stato, sez. VI, 25 giugno 2002, n. 3467).

Pertanto, le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in dispositivo.

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