TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-11-27, n. 202301527

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-11-27, n. 202301527
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301527
Data del deposito : 27 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2023

N. 01527/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01483/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G F, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F C S, S L, C F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Chiarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

DELL'ORDINANZA -OMISSIS- EMESSA DAL SINDACO DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME E NOTIFICATA IN DATA -OMISSIS-

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6/2/2023:

DELL’ORDINANZA N. -OMISSIS- EMESSA DAL SINDACO DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lamezia Terme e di Amministrazione Provinciale di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1-Con atto ritualmente notificato il 18.10.2022 e depositato il 14.11.2022 la -OMISSIS- ha affermato:

-) di essere proprietaria dell’impianto di -OMISSIS- sito -OMISSIS-, autorizzato dalla Regione Calabria con D.D.G. n.-OMISSIS-;

-) che nell’ambito del proc. pen. n. -OMISSIS-, a fronte di asseriti sversamenti di rifiuti liquidi, privi di ogni forma di trattamento e depurazione, prodotti dal ciclo produttivo della società che avrebbero causato l’inquinamento di aree interne ed esterne allo stabilimento il G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- ha disposto il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.c. della società ricorrente e delle aree oggetto del presunto inquinamento (decreto del -OMISSIS-) con nomina degli amministratori;

-) che a seguito di riesame il Tribunale limitava il sequestro preventivo al solo complesso aziendale della -OMISSIS- sito in -OMISSIS- ed alle aree oggetto del presunto inquinamento, limitando i poteri degli amministratori alla custodia del sito industriale di -OMISSIS- (ordinanza del -OMISSIS-);

-) che a seguito di comunicazione del N.O.E. di Catanzaro agli enti territoriali competenti all’adozione di eventuali provvedimenti in materia ambientale, la Regione Calabria - Dipartimento Tutela dell’Ambiente comunicava alla competente Provincia di Catanzaro l’inizio delle indagini, ex art. 244 comma 2 del D.lgs. n. 152/06, per accertare il responsabile del presunto inquinamento e la medesima Provincia, con ordinanza n. -OMISSIS-, ordinava alla -OMISSIS- l’attuazione delle procedure dettate ai sensi dell’art. 253 d.l.gs. 152/2006 per la bonifica del sito contaminato, con la predisposizione nei 30 giorni dalla notifica del piano di caratterizzazione del sito;

-) che l’-OMISSIS- -seppur disconoscendo la tenutezza in ragione del suo status di mero proprietario incolpevole del sito e pur contestando le conclusioni degli atti di indagine circa l’individuazione del responsabile- inviava il piano di caratterizzazione del sito –da cui non risulterebbero superamenti delle CSC all’interno dell’impianto- in ottemperanza all’art. 245, comma 2, D.lgs. 152/06, senza aver ricevuto nessun riscontro dalle amministrazioni destinatarie;

-) che in data -OMISSIS- il Comune di Lamezia Terme notificava l’impugnata ordinanza -sia nella veste di presunto responsabile dell’inquinamento, che in quella di proprietario del sito che si assume inquinato- con la quale è stato ordinato tanto la rimozione dei materiali di risulta quanto l’attuazione delle procedure per la messa in sicurezza e bonifica delle aree contaminate, oltre che di procedere alla verifica del danno ambientale eventualmente prodotto;

-) che tale ordinanza si baserebbe sulla nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (acquisita a prot. n. -OMISSIS-) con cui il responsabile della sezione di P.G., aliquota ambiente e territorio, comunicava all’Ente la presenza, riscontrata dal perito nominato dal GIP del Tribunale di -OMISSIS-, di un sistema idrico fortemente inquinato e di un’area compromessa a causa degli apporti di sostanza organica (oli e grassi), inequivocabilmente riconducibili all’attività produttiva della -OMISSIS- oltre che sulla presenza di notevoli quantità di rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti da materiali di risulta derivanti dalla demolizione di opere edili, che darebbero luogo ad una discarica non autorizzata;

-) che detta ordinanza veniva trasmessa dagli amministratori giudiziari, preposti alla sola gestione dell’impianto di -OMISSIS- e non dotati della legale rappresentanza della società -OMISSIS-, al legale rappresentante di quest’ultima.

2- Ritenendo illegittima l’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI BONIFICA DEI SITI E/O DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI, EX ARTT. 244, 250 E 192 DEL D.LGS. N. 152 DEL 2006, PER INCOMPETENZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME AD IMPORRE LA BONIFICA DEL SITO O L'ALLONTANAMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI.

Rileva parte ricorrente che l’Amministrazione competente ad adottare i provvedimenti ex art. 244 d.lgs. 152/2006 è da individuarsi nella Provincia e non anche nel Comune, che deve essere notiziato delle indagini e dell’esito in caso di superamento dei valori ma non ha potere sostitutivo o di intervento in luogo della Provincia.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 242, 244

COMMA

4, 250 E 192 DEL D.LGS. N. 152 DEL 2006 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/90 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE ALL’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTO - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

Viene contestato difetto di istruttoria e di motivazione relativamente all’individuazione del responsabile dell’evento, avendo il Comune utilizzato a tal proposito le sole informazioni ricevute dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R., ossia la relazione tecnica in un procedimento nel quale gli amministratori della stessa sono indagati e nemmeno imputati nel suddetto procedimento penale, senza alcun vaglio critico o comunque ulteriori indagini autonome in ordine al responsabile dell’abuso, viepiù confutato per il fatto che risulterebbe un solo superamento del parametro degli idrocarburi C>12 all’esterno dell’impianto -OMISSIS- e molto lontano dallo stesso, in area-OMISSIS-.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI RIFIUTI ABBANDONATI, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 192 E 242, DEL D.LGS. N. 152 DEL 2006. ASSENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 1, L. N. 241 DEL 1990). VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEALE COOPERAZIONE INTER-ISTITUZIONALE.

La ricorrente osserva che l’ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 242 e segg. d.lgs. n. 152/2006, è prevista esclusivamente al fine della bonifica e del ripristino ambientale dei siti contaminati e, per espressa previsione normativa, non si applica all’ipotesi di abbandono dei rifiuti.

Inoltre, precisa che l'Amministrazione avrebbe dovuto avviare un'adeguata istruttoria finalizzata alla individuazione del responsabile dell'inquinamento, non essendo sufficiente la qualità di proprietaria (incolpevole) dell’impianto oggetto di indagini.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 242 D.LGS. N. 152/06 - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/90 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE.

La ricorrente deduce violazione delle disposizioni legislative che impongono l’attivazione di una fase avanzata della procedura di bonifica (caratterizzazione del sito) e la rimozione degli aggregati riciclati presenti nell’area a sud dello stabilimento -OMISSIS-, qualificati erroneamente dal Comune di Lamezia Terme come “rifiuti pericolosi”.

Precisa che i rifiuti qualificati come pericolosi dal Comune di Lamezia Terme altro non sono che aggregati riciclati e non anche pericolosi, in assenza di alcun elemento a sua comprova.

Prosegue rilevando che in sede di incidente probatorio i CTP hanno chiarito che i cumuli di aggregati riciclati non presentano rischi per l’ambiente e la salute umana e comunque eventuali non conformità granulometriche riscontrata dal C.T.U. non impatta sulle matrici ambientali né conduce alla qualificabilità degli aggregati riciclati come rifiuti.

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 298 BIS, 299 E 300 D.LGS. 152/06 – INCOMPETENZA - ECCESSO DI POTERE - ILLOGICITÀ MANIFESTA

La ricorrente contesta il provvedimento impugnato laddove ordina la verifica del danno ambientale eventualmente prodotto ai sensi del D.lgs. 152/06, deducendo il mancato preventivo accertamento del danno e del responsabile e la carenza di competenza in proposito, stante l’attribuzione della titolarità dell’azione di danno ambientale al solo Ministero dell’ambiente.

6) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. 7

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