TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-03-08, n. 202401593
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Testo completo
Pubblicato il 08/03/2024
N. 01593/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04812/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4812 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Arzano, via Pecchia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; la Questura di Napoli, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno avanzata dal richiedente in data 14.07.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti rappresentano che hanno chiesto alla Questura di Napoli in data 14.07.2022 il rilascio a loro favore di titoli di soggiorno.
In particolare, il ricorrente chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato di cui è titolare, e la contestuale conversione dello stesso in permesso di soggiorno di lungo periodo e la coniuge chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
2. Gli stessi in data 30 dicembre 2022 venivano sottoposti ai rilievi dattiloscopici presso la Questura di Napoli.
In considerazione del tempo trascorso, essi formalizzavano due istanze di accesso agli atti per conoscere lo stato del procedimento ma apprendevano che l’istruttoria era in corso e che si rendeva necessario acquisire i nulla osta da parte di altre amministrazioni.
3. Con il ricorso in esame, i ricorrenti rappresentano che il procedimento non si è ancora concluso e chiedono che venga dichiarata la illegittimità della inerzia dell’amministrazione con condanna della stessa a provvedere entro un termine certo.
4. Con memoria del 5 gennaio 2024 parte ricorrente