TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-01-19, n. 202300091
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2023
N. 00091/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01403/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sirp S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L B, F P e A K, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Verona, rappresentata e difesa dagli avvocati S C e J B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Verona - Settore Ambiente - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, Provincia di Verona - Settore Ambiente - Servizio Difesa Suolo - Uo Tutela Acque e Suolo, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Veneto, Arpav - Dipartimento Provinciale di Verona, Arpav - Dipartimento Provinciale di Verona - Servizio Controllo Ambientale, Comune di Cologna Veneta, Comune di Cologna Veneta - Settore Ambiente, Azienda Ulss n. 20 Verona - Dipartimento Prevenzione, Arpa Veneto - Servizio Osservatorio Grandi Rischi e Ippc, Regione Veneto, non costituiti in giudizio;
Iss - Istituto Superiore di Sanita', in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del provvedimento della Provincia di Verona, Settore Ambiente – Servizio tutela e valorizzazione ambientale prot. n. 74218 del 16.09.2016, ricevuto in pari data ed avente ad oggetto «Diffida al rispetto delle prescrizioni della determinazione n. 2518/14 del 25 giugno 2014 (A.I.A.) e s.m.i. ed al ripristino di una situazione conforme allo stato autorizzato. Richiesta documentazione attestante superamento di criticità» e della Relazione Finale MOD01 – PG13DT Rev. 2 redatta da ARPAV in data 05.08.2016;
- della relazione finale MOD01-PG13DT Rev.2 redatta da ARPAV in data 5 agosto 2016;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato a quello impugnato;
per quanto attiene al primo ricorso per motivi aggiunti :
- del verbale di Conferenza dei Servizi del 16.02.2017, trasmesso in data 16.03.2017 e di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresi tutti i documenti richiamati dai provvedimenti impugnati (ancorché non allegati e non conosciuti), ivi compreso il provvedimento prot. n. 9212 del 02.02.2017 con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi del 16.02.2017;
per quanto attiene al secondo ricorso per motivi aggiunti :
- della comunicazione della Provincia di Verona di avvio del procedimento prot. 33729/2021 del 25.06.2021 recante «impresa SIRP Spa - installazione sita in via Sule, 1, in Comune di Cologna Veneta. Comunicazione di avvio del procedimento per aggiornamento della Determinazione n. 2518/14 del 25/06/14 (AIA)» nonché di ogni ulteriore provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, ivi compreso il verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 04.06.2021;
per quanto attiene al terzo ricorso per motivi aggiunti :
- della Determinazione Dirigenziale n. 603 datata 08.03.2022 della Provincia di Verona, prot. n. 11891 del 10/03/2022, avente ad oggetto «Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’impresa SIRP Spa per l’installazione sita in Via Sule, 1 - Comune di Cologna Veneta. Aggiornamento autorizzazione» e, in particolare, dell’allegato Quadro prescrittivo prot. n. 11891 del 10/03/2022, recante «Modifiche apportate alla Determinazione dirigenziale n. 2518/14 del 25-06-14», nonché della relativa nota di trasmissione prot. n. 11891 del 10/03/2022, tutti inviati via PEC in data 10/03/2022;
- di ogni ulteriore provvedimento, atto, comportamento connesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto ivi compresi, i verbali delle conferenze dei servizi del 04.06.2021, 06.12.2021 e 26.01.2022, la nota prot. n. 33729 del 24/06/2021 di comunicazione dell’avvio del procedimento per l’aggiornamento dell’AIA e il parere ISS prot. n. 0009818 del 6/04/2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Verona e di Iss - Istituto Superiore di Sanita';
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In esito a un sopraluogo ARPAV del 2016, la ricorrente è stata invitata (con nota prot. n. 74218 del 16 settembre 2016) a porre rimedio alla ravvisata inottemperanza di una prescrizione contenuta nell’AIA e ad adottare le azioni necessarie a superare le criticità segnalate, in conformità alle indicazioni contenute nel capitolo 5 della Relazione finale.
La ricorrente ha solo parzialmente ottemperato, in quanto la presunta inottemperanza (correlata a un preteso supero di inquinanti nello scarico) sarebbe stata frutto del fatto della ben nota, all’Amministrazione, condizione per cui l’impianto di depurazione era ancora in fase di installazione e collaudo.
Inoltre, alcune delle prescrizioni correlate alle criticità rilevate avrebbero determinato un superamento del contenuto proprio dell’AIA.
In particolare:
- non sarebbe stato previsto dall’AIA il monitoraggio dello scarico del parametro PFAS applicando il limite di performance tecnologica individuato da ISS in un parere contrario alla normativa di settore;
- la Provincia avrebbe imposto un monitoraggio annuale delle acque di falda per sostanze perfluoroalchiliche (di seguito anche PFAS) non previsto dall’AIA, senza alcuna giustificazione e senza specificare i parametri da verificare, nonché estendendo alle acque di falda il valore di performance tecnologica individuato da ISS nel suddetto parere.
Dunque la ricorrente ha impugnato la diffida, deducendo, nel ricorso introduttivo:
1.1. violazione di legge rispetto all’art. 29 sexies del d.lg. n. 152/2006, in quanto il superamento dei limiti rispetto all’azoto nitroso sarebbe stato rilevato mentre l’impianto era ancora in fase di collaudo;
1.2. violazione di legge rispetto agli artt. 29 nonies e 29 decies del d.lg. n. 152/2006 nella parte in cui alla ricorrente è stato imposto di superare delle criticità che non corrispondono a violazioni dell’AIA;
1.3. violazione dell’art. 101, comma 1 del d.lg. n. 152/2006 e dell’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lg. n. 152/2006, nonché incompetenza, avendo la Regione imposto dei limiti per le sostanze perfluorolachiliche (PFAS) non previsti dalla norma;
1.4. violazione di legge rispetto all’art. 29 sexies , 29 decies ed alla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V alla Parte Quarta del d.lg. n. 152/2006, nella parte in cui l’impugnata diffida ha imposto alla ricorrente l’esecuzione di un monitoraggio annuale delle acque prelevate dal pozzo per la ricerca di sostanze perfluorolachiliche, senza alcuna motivazione e in difformità all’AIA.
Conseguentemente, essa si è sottratta dal porre in essere le azioni richieste segnalando le “criticità” contestate. Ragione per cui, qualificando la suddetta diffida come avvio del procedimento, la Provincia ha dato corso a un procedimento per l’aggiornamento dell’AIA, che ha visto convocata una conferenza di servizi in esito alla quale ha chiesto a SIRP di presentare una relazione relativa alle verifiche effettuate sulle sostanze PFAS, ha imposto nuove prescrizioni relative al monitoraggio delle PFAS, ha preannunciato che, sulla base degli esiti del monitoraggio, verranno individuati specifici limiti allo scarico per la progressiva riduzione delle sostanze perfluorolachiliche e ha prescritto una serie di attività necessarie per l’archiviazione delle diffida.
SIRP ha inviato la richiesta relazione e l’ulteriore documentazione indicata, ma ha contestualmente impugnato il verbale della Conferenza di Servizi, ritenuto anch’esso illegittimo, in quanto impositivo di obblighi non previsti dalla legge, deducendo, nel primo ricorso per motivi aggiunti:
2.1. violazione degli artt. 3 bis e 101, comma 1 e dell’Allegato 5, Titolo V alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, in quanto le imposizioni relative alle PFAS non terrebbero conto che le sostanze PFAS non sono previste dalla norma nazionale né tra i parametri in tema di scarichi, né tra i parametri di CSC;
2.2. violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, in quanto il procedimento di aggiornamento dell’AIA non sarebbe stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento.
Nel contempo, dal dicembre 2017, SIRP ha del tutto eliminato dal proprio ciclo produttivo sostanze e miscele contenenti PFAS (che comunque in precedenza venivano impiegate in quantità limitate e solo per particolari applicazioni) e, nel 2018, senza prestare acquiescenza, ma in un’ottica di collaborazione, la Società ha eseguito anche il monitoraggio delle acque di falda e di scarico richiesto dalla Provincia, giungendo alla conclusione, come già precedentemente rappresentato alla Provincia, che la presenza di PFAS nelle acque si riscontra nella acque in ingresso presso lo stabilimento e non è, dunque, in alcun modo imputabile alla società in quanto proveniente da monte idraulico.
Si è inoltre potuto verificare che dopo il trattamento chimico-fisico (prima fase di depurazione) non vi sono variazioni significative di PFAS rispetto ai valori in ingresso, mentre dopo il trattamento biologico (seconda fase di depurazione) si registrano aumenti di PFAS, dovuti alla presenza, nelle acque prelevate, di composti polifluoroalchilici denominati “precursori” dei PFAS non rilevabili con gli attuali metodi di analisi, i quali durante il trattamento biologico delle acque reflue