TAR Firenze, sez. I, sentenza 2014-10-30, n. 201401708

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2014-10-30, n. 201401708
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201401708
Data del deposito : 30 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01122/2002 REG.RIC.

N. 01708/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01122/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2002, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. E M, con domicilio eletto presso Lucia Vigiani in Firenze, via XX Settembre, 46;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato presso cui domicilia in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 610/3-12-2001 emesso a Firenze il 20.02.2002. con il quale il Comandante di Corpo “dispone:

1. I decreti nr. 610/3-6/Bis-2001;
610/3-7/Bis-2001;
610/2-8/Bis-2001;
610/3-9/Bis-2001, emessi in data 14.02.2002 sono annullati.

2. Il -OMISSIS-

:

- dal 08.08.1996 al 17.08.1996 (gg. 10);

- dal 23.08.1996 al 25.08.1996 (gg. 3);

- dal 28.10.1996 al 04.11.1996 (gg. 8):

B. si dipendente -OMISSIS-, per la durata di giorni 166 relativa all’anno 1997:

- dal 06.08.1997 al 03.10.1977 (gg. 59);

- dal 06.10.1997 al 20.01.1998 (gg.107;

C. si dipendente -OMISSIS-, per la durata di giorni 3 relativi all’anno 1998:

- dal 04.09.1998 al 06.09.1998 (gg. 3);

D. si dipendente -OMISSIS-, per la durata di giorni 136 relativi all’anno 1999:

- dal 23.08.1999 al 29.08.1999 (gg. 7);

- dal 04.10.1999 al 10.12.1999 (gg. 68);

- dal 12.10.1999 al 10.02.2000 (gg. 61);

E. si dipendente -OMISSIS-, per la durata di giorni 85 relativi all’anno 2000:

- dal 06.04.2000 al 24.04.2000 (gg. 18);

- dal 26.04.2000 al 20.05.2000 (gg. 25);

- dal 23.05.2000 al 11.06.2000 (gg. 20);

- dal 09.07.2000 al 16.07.2000 (gg. 8);

dal 14.12.2000 al 26.12.2000 (gg. 13);

F. si dipendente -OMISSIS-, per la durata di giorni 319 relativi all’anno 2001;

- dal 29.03.2001 al 24.04.2001 (gg.27);

- dal 26.04.2001 al 11.02.2002 (gg. 292);

ai sensi dell’art. 9 della legge 53 del 01.02.1989.

3. Il -OMISSIS-in s.p. -OMISSIS-, avendo fruito in data 11.02.2002 del periodo massimo - fissato in giorni -OMISSIS- - -OMISSIS-ai sensi dell’art. 13 della legge 18.10.1961, n. 1168,a decorrere dal 12 febbraio 2002 è collocato in -OMISSIS-”;

- di ogni altro atto connesso, conseguente e/o consequenziale quali, elencati a puro titolo indicativo e non riduttivo, i provvedimenti nn. 610/3-6/Bis-2001;
610/3-7/Bis-2001;
610/2-8/Bis-2001;
610/3-9/Bis-2001, emessi in data 14.02.2002 dal -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2014 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. -OMISSIS-, all’epoca dei fatti in servizio con la qualifica di -OMISSIS-”, impugnava, chiedendone incidentalmente la sospensione, il provvedimento in epigrafe con il quale, annullati i precedenti atti emessi in data 14 febbraio 2002, venivano indicati i periodi di -OMISSIS-di cui il medesimo aveva in precedenza fruito, nel periodo compreso tra il 1996 il 2002, per aver contratto -OMISSIS--OMISSIS-, e veniva contestualmente disposto il collocamento in -OMISSIS- a far tempo dal 12 febbraio 2005.

A sostegno del ricorso deduceva:

- Violazione e falsa applicazione ed interpretazione della legge. Eccesso di potere per violazione dei canoni di correttezza e imparzialità nell’azione amministrativa. Illegittimità derivata.

Si costituiva in giudizio il Ministero della difesa instando per la reiezione del ricorso.

Con -OMISSIS-veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Nelle more del processo, con atto n. 278317/M4 del 10 aprile 2002, il -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- definitivo.

Il suddetto atto veniva contestato con ricorso straordinario al Capo dello Stato..

Con -OMISSIS-, in conformità al parere n. -OMISSIS-, il suddetto ricorso straordinario veniva rigettato.

Nella circostanza il Consiglio di Stato osservava che il provvedimento del 10 aprile 2002 costituiva un atto nuovo e diverso da quello impugnato in questa sede che, emanato da una diversa istanza gerarchica, implicitamente revocava il precedente provvedimento impugnato in sede giurisdizionale, assorbendone gli effetti.

Invocando la sopravvenuta conoscenza di un documento decisivo risalente al 1999 e asseritamente ignorato nel predetto giudizio, il ricorrente proponeva ricorso per revocazione del d.P.R. 26 novembre 2003.

L’odierno gravame veniva trattenuto per la decisione nell’udienza pubblica del 30 maggio 2012.

Nell’occasione, il Collegio, constatato il rilievo processuale che, ai fini della decisione del ricorso in trattazione, avrebbe avuto la decisione in merito alla domanda di revocazione, con -OMISSIS-, disponeva la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 79 cod. proc. amm. e 295 c.p.c..

Con il parere n. -OMISSIS-, dichiarava irricevibile il ricorso per revocazione.

Previa nuova istanza di fissazione di udienza, l’odierno ricorso veniva trattenuto in decisione nella pubblica udienza del 15 ottobre 2014.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata dalla difesa erariale.

L’eccezione merita di essere condivisa.

Come in precedenza rilevato, l’atto impugnato in questa sede risulta superato dal provvedimento n. 278317/M4 del 10 aprile 2002, emesso dal -OMISSIS-, senza peraltro trarre fondamento dal primo.

Trattasi, all’evidenza, di un nuovo provvedimento che, assorbendo quanto già disposto con l’atto del 14 aprile 2002, ha determinato nuovi -OMISSIS-nella sfera giuridica del ricorrente, conseguendone che, l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato in questa sede, non potrebbe assicurare al ricorrente stesso alcun vantaggio.

Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi, anche soltanto strumentale o morale o comunque residua, utilità della pronuncia del giudice ( ex multis , Cons. Stato sez. V, 1 aprile 2009, n. 2077).

Tale situazione si verifica anche quando l’Amministrazione emette nuovi atti che, incidendo sulla stessa situazione dedotta in giudizio, abbiano portata -OMISSIS-della sfera giuridica del ricorrente e non siano da questi tempestivamente impugnati ovvero, come nel caso in esame, siano comunque divenuti definitivi (Cons. Stato, Sez. IV, 17 giugno 2003 n. 3449;
id., sez. IV 24 ottobre 2012, n. 5450).

Orbene, nel caso di specie, la reiezione del ricorso straordinario proposto avverso il successivo provvedimento dell’amministrazione reso in data 14 aprile 2002, ha determinato irrevocabili -OMISSIS-nei riguardi del ricorrente che non potrebbero in alcun modo essere cancellati dall’eventuale accoglimento del presente gravame.

Conseguentemente, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, potendo compensarsi le spese di giudizio in ragione della particolarità della controversia.

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