TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-02-05, n. 201900160

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-02-05, n. 201900160
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900160
Data del deposito : 5 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2019

N. 00160/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00336/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 336 del 2018, proposto da Z A, in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale “Z A”, rappresentata e difesa dagli avvocati E F e I F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F L in Bari, via P. Fiore, 14;

contro

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

Comune di Manfredonia non costituito in giudizio;

per l’annullamento,

previa adozione di idonea misura cautelare,

- dell’atto dell’11.1.2018 prot. n. 1099/18, del Dirigente del Settore 7° Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia con il quale si è comunicato alla ricorrente il definitivo parere negativo del 20.11.2017, prot. n. 8372, reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia in merito all’autorizzazione paesaggistica semplificata relativa alla realizzazione di un manufatto di facile amovibilità adibito a wc-spogliatoio per personale, a servizio dell’attività della ricorrente di deposito scoperto e rimessaggio di imbarcazioni da diporto in località Acqua di Cristo, Manfredonia;

- dell’atto del 20.11.2017, prot. n. 0008372, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia di conclusione con esito negativo del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata relativa alla realizzazione di un manufatto di facile amovibilità adibito a wc-spogliatoio per personale, a servizio dell’attività della ricorrente di deposito scoperto e rimessaggio di imbarcazioni da diporto in località Acqua di Cristo, Manfredonia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - L’odierna ricorrente Z A, in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale “Z A” otteneva in data 19.8.2014 il rilascio di una concessione demaniale marittima, reg. n. 14, rep. n. 15, con la quale le veniva assegnata l’occupazione di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.544,05 sita in località Acqua di Cristo, Manfredonia, adibita a deposito scoperto di imbarcazioni da diporto così suddivisa: area scoperta adibita a deposito imbarcazioni;
manufatto da adibire a ufficio e guardiola per servizio guardiania notturna;
vasche per la regimentazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio imbarcazioni;
area asservita ad uso non esclusivo.

Con istanza del 27.4.2015 la Z chiedeva all’Autorità Portuale di Manfredonia una concessione demaniale marittima in ampliamento alla CDM n. 14/2014 per “l’adeguamento igienico sanitario e acquisizione di due aree relitto antistante, retrostante alla detta concessione a servizio dell’attività di alaggio e varo di piccole imbarcazioni …” e precisamente: “aree relitte per complessivi mq. 437,55;
piccolo deposito per gli attrezzi da giardino di mt. 2,10 x mt. 1,65;
realizzazione di un manufatto delle dimensioni di mt. 6,00 x mt. 7,00 da adibire a servizi igienici e spogliatoio per il personale, realizzato con pannelli prefabbricati facilmente amovibili”.

L’istanza acquisiva il parere favorevole dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Comune di Manfredonia.

In particolare, il Comune, con nota dell’1.10.2015, prot. n. 24220/2015, riteneva “l’intervento ammissibile per quanto riguarda la realizzazione del blocco servizi igienici e spogliatoio così come rappresentato negli elaborati grafici di progetto mentre si esprime parere contrario alla realizzazione del deposito”.

La ricorrente trasmetteva all’Autorità Portuale di Manfredonia gli elaborati grafici conformi al parere del Comune.

Quindi, il Commissario dell’Autorità Portuale di Manfredonia concedeva alla ricorrente, con atto del 21.04.2016, rep. n. 4, reg. n. 3, “di occupare un’area demaniale marittima di mq. 482,95 sita in località Acqua di Cristo in ampliamento alla predetta concessione demaniale marittima n. 14/2014 già in suo possesso, al fine di realizzare l’adeguamento igienico sanitario e l’acquisizione di due aree relitto antistante, retrostante alla detta concessione a servizio dell’attività di alaggio e varo di piccole imbarcazioni”.

Ottenuto l’ampliamento della concessione demaniale marittima, la Z presentava in data 24.5.2016 al Comune di Manfredonia domanda per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del blocco di servizi igienici e spogliatoio per l’adeguamento igienico sanitario dell’area scoperta adibita a deposito imbarcazioni e dei manufatti ricadenti in località Acqua di Cristo.

In allegato all’istanza di permesso di costruire, la ricorrente presentava la dichiarazione del progettista di non assoggettabilità dell’intervento all’autorizzazione paesaggistica in quanto ricadente nei casi di esclusione previsti dall’art.142, comma 2 dlgs n. 42/2004 e, in particolare, nell’ipotesi sub c), cioè aree che, alla data del 6 settembre 1985, ricadevano “nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della L. n.22.10.1971, n. 865”.

In data 26.7.2017, con atto di prot. n. 27031, il Comune di Manfredonia comunicava alla ricorrente l’accoglimento della sua istanza di permesso di costruire.

Con lo stesso atto il Comune chiedeva alla ricorrente, ai fini del formale rilascio del titolo, la seguente documentazione: autorizzazione paesaggistica;
autorizzazione sismica;
compilazione modello ISTAT;
versamento oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione come da tabella allegata;
versamento diritti di segreteria;
marche da bollo.

L’interessata, quindi, presentava istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del d.p.r. n. 31/2017 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, trattandosi di interventi di lieve entità, consistenti nell’adeguamento igienico sanitario con la realizzazione di un blocco wc-spogliatoio per il personale di facile amovibilità, a servizio dell’attività in essere di deposito scoperto e rimessaggio di imbarcazioni da diporto.

Nelle more veniva acquisita l’autorizzazione ai lavori del Servizio Edilizia Sismica della Provincia di Foggia, pure richiesta dal Comune.

La Soprintendenza Archeologia-Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, a seguito della trasmissione degli atti da parte del Comune, con atto del 27.10.2017, comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 in quanto: le opere non erano precarie e pertanto richiedevano il rito autorizzativo ordinario;
l’intervento, carente del requisito di effettiva precarietà e facile amovibilità, era in contrasto con il regime di tutela dell’area interessata e con quanto stabilito nel protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune e la Soprintendenza.

La ricorrente, con nota del 14.11.2017, riscontrava detta comunicazione evidenziando che: la zona di intervento, già esclusa dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 2 dlgs n. 42/2004, era stata inserita tra le aree escluse dalla necessità di autorizzazione paesaggistica, anche in sede di ricognizione delle aree di cui all’art. 142, comma 2 dlgs n. 42/2004, ai sensi dell’art. 38 delle NTA del

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